CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici –  – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53 del 26/07/2022 – S.S. Città di Campobasso s.r.l. / FIGC 

Decisione n. 53
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Franco Massi - Relatore
Ferruccio Auletta
Barbara Marchetti
Stefano Varone - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 50/2022, presentato dalla S.S. Città di Campobasso s.r.l. (C.F./P.IVA 01720610706), con sede in Campobasso, Contrada di Selvapiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente e A.D., Dott. Raffaele Mario De Francesco, difesa, rappresentata ed assistita dagli Avvocati Cesare Di Cintio, del Foro di Roma, e Federica Ferrari, del Foro di Bergamo, con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (rispettivamente, cesare.dicintio@pct.pecopen.it e federica.ferrari@bergamo.pecavvocati.it),
contro
la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14 (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
per l’annullamento
a) della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 6/A in data 8 luglio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso della S.S. Città di Campobasso s.r.l. contro il diniego di ammissione al campionato di Lega Pro, stagione 2022/2023, per asserita carenza di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, di cui al Titolo I) del C.U. n. 222/A in data 27 aprile 2022, e relativo provvedimento di trasmissione prot. 769/SS 22-23 in data 8 luglio 2022;
b) ove occorra, del parere negativo reso dalla Co.Vi.So.C., in data 7 luglio 2022 (Prot. n. 5043/2022), sul ricorso proposto dalla S.S. Città di Campobasso s.r.l.;
c) ove occorra, del provvedimento prot. n. 4934/2022 in data 1° luglio 2022, con il quale la Co.Vi.So.C. ha dedotto un presunto mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Lega Pro 2022/2023;
d) ove occorra, di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nell’udienza del 18 luglio 2022, i difensori delle parti costituite;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Pres. Franco Massi.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2022, la S.S. Città di Campobasso s.r.l. (d’ora in poi anche solo il “Campobasso”) ha adìto il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al C.U. n. 6/A in data 8 luglio 2022, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima società sportiva avverso il provvedimento della Co.Vi.So.C., prot. n. 4934 in data 1° luglio 2022, ed è stata negata la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione al Campionato di Serie C per la stagione calcistica 2022/2023.
1.1. Al fine di inquadrare la vicenda portata alla cognizione di questa Sezione, vale la pena soffermarsi preliminarmente sulle vigenti prescrizioni normative rilevanti per la posizione dell’odierna ricorrente.
Con C.U. n. 222/A in data 27 aprile 2022, la F.I.G.C. approvava il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C stagione 2022/2023, richiedendo, tra gli altri adempimenti connessi ai criteri legali ed economico-finanziari (Titolo I), anche i seguenti:
«… D) Le società devono, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti: … 14) assolvere il pagamento dei tributi IRES e IRAP, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché il pagamento dei tributi IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017 e 2018, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia, anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi; 15) assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017 e 2018, al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, nonché al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2021, il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. [… ]
E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 22 giugno 2022, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio Federale.
F) L’inosservanza del termine perentorio del 22 giugno 2022, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere  A), B)  e D), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2022/2023».
1.2. Tanto premesso, a seguito della domanda di iscrizione presentata dal Campobasso, la Co.Vi.So.C., nella riunione del 1° luglio 2022, rilevava il mancato rispetto di alcuni adempimenti connessi ai citati criteri legali ed economico-finanziari. Segnatamente, la Commissione riscontrava che il Campobasso - alla data del predetto termine perentorio - non aveva «adempiuto all’obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti: - IVA risultante dalle Liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021; - IVA risultante dalle Liquidazioni periodiche relative al terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020; - IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019. In dettaglio, l’istruttoria condotta ha permesso di evidenziare come i debiti tributari suindicati hanno formato oggetto di accertamento in sede di controllo automatico esperito ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72 a fronte del quale sono state indirizzate alla Società rituali comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate».
1.3. Il Campobasso impugnava tale decisione, secondo le disposizioni fissate dal menzionato C.U. n. 222/A, e la Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, esprimeva ulteriore parere negativo, poichè «l'analisi normativa sviluppata dalla Società nella propria impugnazione - ad avviso della Co.Vi.So.C. - non elide l'oggettività dell’inadempimento contestato con la richiamata nota dell'1 luglio 2022, che trae origine dalla pacifica evidenza che i pertinenti debiti fiscali non potevano essere considerati oggetto di rituale adempimento rateale alla data di riferimento prescritta dal Manuale delle Licenze Nazionali. In antitesi alle considerazioni (pure lungamente sviluppate nell’impugnazione della Società), infatti, in base alla vigente disciplina fiscale rappresentata dal d.lgs. n. 462/97, il contribuente che riceva una comunicazione di irregolarità all'esito di un controllo cosiddetto automatizzato è legittimato all’adempimento rateale ove corrisponda (almeno) la prima rata del quantum dovuto entro un termine sufficientemente ristretto (in particolare trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irregolarità) ed a condizione che non vi sia un fenomeno di cosiddetta decadenza dalla procedura di pagamento rateale. Ove ciò non si verifichi (vale a dire nel caso in cui il contribuente non paghi entro la tempistica prescritta ex lege almeno la prima rata del quantum dovuto in base alla comunicazione di irregolarità ovvero si determini un fenomeno di decadenza dalla rateazione in itinere) il debito nella sua interezza forma oggetto di iscrizione a ruolo per poi essere attribuito all’Agente della Riscossione per le attività di competenza. In ultima analisi, in carenza di un tempestivo pagamento (almeno) della prima rata del quantum dovuto, non può essere invocata dal punto di vista giuridico una dinamica di pagamento rateale perché il debito tributario è dovuto nella sua interezza. Il che è esattamente ciò che rileva nella vicenda di specifico interesse. Nella fattispecie concreta, infatti, è inequivoco che la Società non abbia provveduto a corrispondere in maniera tempestiva la prima rata del quantum dovuto in base alle comunicazioni di irregolarità a suo tempo ricevute. La conseguenza di tale pacifica circostanza, quindi, è che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 - i relativi debiti fiscali contestati alla Società erano da considerare come irrimediabilmente scaduti nella propria interezza. In questa prospettiva interpretativa (che è l’unica che appare coerente con l’ordinamento vigente) appare irrilevante che la Società abbia provveduto ex post a corrispondere una porzione più o meno rilevante dei debiti fiscali risultanti dalle menzionate comunicazioni di irregolarità. Una tale condotta, infatti, risulta comunque intempestiva e parziale e perciò tale da non elidere il carattere oggettivo dell’inadempimento fiscale a cui rinvia per relationem la disciplina federale di riferimento».
1.4. Conseguentemente, nella riunione del giorno 8 luglio 2022, il Consiglio Federale della F.I.G.C., con il C.U. n. 6/A quivi impugnato, recepiva tali osservazioni e disponeva sia la non concessione della Licenza Nazionale 2022/2023, sia la non ammissione al Campionato di Serie C del Campobasso per la stagione sportiva 2022/2023.
2. Avverso tale ultimo provvedimento, il Campobasso ha presentato ricorso innanzi a  questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport. La società sottolinea, preliminarmente, che le contestazioni oggetto del ricorso riguardano tre distinte posizioni IVA, cui sono seguiti tre distinti avvisi bonari: «1. con riferimento al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019 - AVVISO BONARIO n. 05249972018 elaborato in data 4 dicembre 2019 per euro 14.665,35; 2. con riferimento al terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020 – AVVISO BONARIO n. 01357832220 elaborato in data 27 settembre 2021 per euro 67.257,72; 3. con riferimento al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021 – AVVISO BONARIO n. 03342122219 elaborato in data 1° aprile 2022 per euro 12.494,90; il tutto per un totale pari ad € 94.417,97». Tali avvisi bonari sono stati notificati in 3 momenti differenti (antecedenti all’emanazione del Manuale delle Licenze) e, con riferimento al primo (notificato il 4 dicembre 2019), si sottolinea come lo stesso non era risultato ostativo alla iscrizione in Serie C per la stagione 2021/2022, mentre il secondo ed il terzo avviso sono stati notificati nel corso della stagione passata. A fronte di tali presupposti di fatto, il Campobasso, altrettanto preliminarmente, rileva la differenza tra la c.d. “cartella esattoriale” e il c.d. “avviso bonario”: secondo la disciplina di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, a fronte delle comunicazioni di irregolarità, comunemente definiti “avvisi bonari”, vi è la possibilità di rateizzare l’importo dovuto all’erario senza, tuttavia, che tali avvisi possano assumere efficacia autonoma, e dunque avere l'effetto di consolidare, in via definitiva, la pretesa erariale. Invero, tale avviso, che viene esperito nella fase di accertamento, non conferirebbe alla verifica una veste definitiva, ma assumerebbe solo un carattere interlocutorio, a differenza della c.d. “fase di riscossione” che, invece, prende avvio con l’iscrizione a ruolo, contenuta nella cartella di pagamento, che è il documento con cui il contribuente riceve la richiesta e l’intimazione a pagare definitiva. Orbene, secondo il Campobasso, la propria situazione debitoria (i.e. semplici “avvisi bonari” relativi al secondo trimestre 2019, al secondo trimestre 2021 e al terzo trimestre 2020) ricadrebbe nel citato punto 15 del Titolo I del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023. Nella specie - a fronte degli “avvisi bonari” elaborati in data 4 dicembre 2019, 27 settembre 2021 e 1° aprile 2022 - risultava impossibile procedere nei termini tributari ordinari sia all’assolvimento del tributo che alla rateizzazione dei medesimi. In tale contesto, la strategia originaria della società era quella di attendere le relative “cartelle esattoriali”, per poter beneficiare di una dilazione maggiore delle rate, ma la pubblicazione del C.U. n. 222/A ha posto un problema di gestione immediata. Per tale motivo la società odierna ricorrente, prima della scadenza del 22 giugno 2022, fissata dal ripetuto C.U. n. 222/A, si sarebbe attivata per regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, provvedendo ad inoltrare alla stessa una istanza di rateizzazione per potersi allineare al pagamento di tutte le rate scadute fino al 31 maggio 2022. Così facendo, dunque, la ricorrente, che inserisce nel ricorso un prospetto riepilogativo delle rate saldate con riferimento agli avvisi in parola, risulterebbe adempiente a quanto richiesto del Sistema delle Licenze Nazionali. Del resto, osserva il Campobasso, la procedura di pagamento volontario dei debiti tributari sarebbe del tutto lecita da un punto di vista strettamente tributario, atteso che, se così non fosse, il sistema informativo delle Entrate non avrebbe accettato i relativi versamenti. Conclude il Campobasso chiedendo al Collegio di Garanzia dello Sport, «anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D punti 14 e 15 nonché di tutte le norme federali ad esso connesse», accertata la regolarità degli adempimenti del Club che risultano conformi alle norme sportive, anche tenuto conto della particolarità della situazione, di «annullare il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC pubblicato con C.U. n. 6/A il giorno 8 luglio 2022 e per l’effetto disporre l’ammissione della stessa al Campionato Serie C 2022/2023».
3. Si è ritualmente costituita in giudizio la F.I.G.C., chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, che ritiene sussistente la violazione dei criteri legali ed  economico-finanziari ogniqualvolta  venga oggettivamente e definitivamente accertata, da parte della competente Agenzia delle Entrate, una “irregolare posizione fiscale” alla data prefissata dalla normativa federale, valido quale termine perentorio.
Considerato in diritto
L'odierna vicenda contenziosa trae origine dalla mancata iscrizione del Campobasso al campionato di Serie C per la stagione calcistica 2022/2023. Il thema disputandum si concentra sulla corretta interpretazione delle disposizioni recate dal Sistema delle Licenze Nazionali per la stagione calcistica 2022/2023 (C.U. F.I.G.C. n. 222/A in data 27 aprile 2022) che prevedono, a pena di inammissibilità al campionato, il possesso - ad una data prefissata - di taluni requisiti legali ed economico-finanziari.
4. Come noto, «i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport» (cfr., inter alia: Consiglio di Stato, n. 6083/2006, Consiglio di Stato, n. 1257/1998 e Cass. civ., Sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, nonché, di recente, Consiglio di Stato, n. 4001/2021). Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate.
Sotto il profilo formale non vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, ove si è affermato che «l’esigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società», nonché, sul fronte giurisprudenziale della Giustizia sportiva, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45, ove si afferma che «la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato».
Tali principi costituiscono ormai ius receptum e sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza sportiva: «in materia di rilascio delle licenze nazionali, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario» (Collegio di Garanzia, Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021).
5. Tanto premesso, non  possono  non  osservarsi,  anche  in  merito  agli  argomenti  esposti dall'odierna ricorrente, taluni approdi cui è pervenuta tanto la giurisprudenza amministrativa quanto, anzi soprattutto, quella sportiva di questa Sezione.
Questa Sezione, con la decisione n. 56/2021, ha già avuto modo di chiarire che «A norma dell’art. 2 d.lgs. n. 462/1997, “1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute […]”. Per l’art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute), “1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, […] possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”; e tuttavia, “3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Quest’ultima disposizione prevede: “1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”, salvo il “caso di lieve inadempimento” (comma 3). In definitiva, per le vicende occorse, la Società, indipendentemente dal regime normativo principiato l’8 marzo 2020, era decaduta dal beneficio di termini rateali ai sensi dell'articolo 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dunque qualificabile verso l’Erario quale soggetto responsabile di inadempimento non lieve: cosa che, se non vuol dire “consolidamento del debito fiscale” (concetto oltremodo irrilevante nella fattispecie) certo vale a escludere trattarsi di “opzione legittima” (sostanziando appunto inadempimento, ad litteram); sicché, anche soltanto in base al principio di auto-responsabilità, il medesimo soggetto (già non adempiente) non può invocare alcuna concausa o sopravvenienza, foss’anche - quest’ultima - soggettivamente inimputabile, per assolversi dalle conseguenze del pregresso inadempimento in cui è(ra) in corso […] Conseguenza di tanto è che sia “in regola con il fisco [soltanto] il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione”. Del resto, l’Agente della riscossione (e non l’Agenzia delle Entrate, che è invece unico soggetto contemplato dal “Sistema Licenze nazionali”  pure in tema di rateazione, secondo il significativo rilievo della difesa di parte controinteressata) deve pur sempre operare una serie di valutazioni, il cui nucleo irriducibile consiste nel verificare se “il contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione” (Cass., Sez. trib., 9 marzo 2021, n. 6399). Come osservato di recente, “il beneficio non si produce automaticamente ma viene «concesso» con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo”, ciò che è – del resto – espressamente contemplato dalla disposizione censita; “pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio” (TAR Umbria, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 455; una convergente affermazione di principio secondo cui “l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” è contenuta altresì nella giurisprudenza di questo Collegio: si v. Sez. un., dec. 19 febbraio 2016, n. 9; Id., decisione 3 agosto 2015, n. 31). Si tratta, conclusivamente, di circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata in data 28 giugno 2021 dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]” del beneficio pure rilasciato».
Con la successiva decisione n. 57/2021, è stato inoltre affermato che «i debiti di cui alla menzionata disciplina federale (pur oggetto di una tentata transazione fiscale) restano comunque tali (alla data del 28 giugno 2021), ossia debiti inadempiuti e quindi, come tali, non possono porre capo ad una situazione di regolarità tributaria; dall’altro, il perfezionamento o meno di una transazione fiscale costituisce evento futuro ed incerto rispetto al quale alla data di riferimento (sempre 28 giugno 2021) non v’è alcuna certezza, né alcuna ragionevole previsione. Peraltro , questo Collegio ha avuto modo di affermare che “Nell’ordinamento sportivo, la rateizzazione non rileva come una modalità ordinaria e alternativa attraverso la quale la società sportiva possa adempiere il proprio obbligo tributario, ma costituisce un rimedio che consente solo la possibilità di estinguere il debito in più rate con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Infatti, l’obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni con l’ente impositore e l’obbligo di deposito della documentazione attestante il pagamento delle rate scadute, entrambi previsti dall’art. 85 delle NOIF della FIGC, rilevano al solo fine di non determinare l’irrogazione di ulteriori sanzioni, da parte dell’ordinamento sportivo, per i debiti fiscali e previdenziali scaduti, quando gli stessi siano stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi non determina invece l’irrilevanza della mancata tempestività nell’assolvimento dei pagamenti fiscali e previdenziali dovuti, in quanto l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” e che “La disposizione di cui all’art. 85 delle NOIF della FIGC non può essere interpretata nel senso di escludere la sanzionabilità per l’omesso versamento delle ritenute fiscali fino a quando il soggetto debitore possa avvalersi, nel rispetto della disciplina statale, della rateizzazione sugli importi dovuti. La disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede l’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. La ratio della norma deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento da parte delle società delle ritenute IRPEF, nei termini fissati dalle disposizioni federali” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9)».
Con la decisione n. 58/2021, infine, si è statuito: «Con riferimento agli omessi versamenti di quote delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità da settembre a dicembre 2020 e per i mesi di gennaio e febbraio 2021, il Carpi sostiene di aver proceduto ad effettuare pagamenti con un piano su base volontaria e secondo le proprie disponibilità finanziarie. In particolare, la ricorrente afferma di non avere potuto stabilire un piano concordato e formalizzato di rateizzazione con l’Agenzia dell’Entrate e di avere conseguentemente utilizzato il c.d. ravvedimento operoso, mediante il quale il contribuente può effettuare il pagamento tardivo dell’imposta. In realtà, lo strumento del ravvedimento operoso è puntualmente disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e da una serie di circolari dell’Agenzia dell’Entrate, per quanto riguarda condizioni, contenuti, procedure e termini e si realizza solo se l’imposta pagata tardivamente è maggiorata di una sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ancora, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la  norma pone  come  condizioni di perfezionamento della  fattispecie  tanto  la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria (Cassazione civile, Sez. trib., 13 settembre 2018, n. 22330). Nel caso di specie, la ricorrente non ha osservato la precisa disciplina normativa richiesta per poter usufruire dell’agevolazione del ravvedimento operoso, né rispettato il procedimento indispensabile per la regolarizzazione delle omissioni. Entro il termine perentorio essa ha unicamente corrisposto due delle rate dovute (ottobre e novembre 2020), secondo un proprio piano di rateazioni autonomamente concepito, senza alcuna previa autorizzazione da parte dell’Agenzia dell’entrate o accordo con quest’ultima. Come osservato dalla resistente, se si considerasse un soggetto in regola con le imposte “sul solo presupposto che ha posto in essere una rateazione spontanea”, “tutte le società di calcio professionistiche avrebbero potuto non assolvere il pagamento dei tributi e ottenere comunque l’ammissione al campionato in ragione di una rateazione spontanea e non autorizzata dal relativo ente”».
Alla luce dell'illustrata giurisprudenza, da ritenersi ormai consolidata, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, dovendosi invece ritenere pienamente conforme alle radicate opzioni ermeneutiche di questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport il provvedimento della
F.I.G.C. oggi impugnato.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica certificata.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 luglio 2022.
Il Presidente                     Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri     F.to Franco Massi
Depositato in Roma, in data 26 luglio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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