CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28 del 04/05/2022 – Nuova Florida 2005/ Federazione Italiana Giuoco/ A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l.

Decisione n. 28
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Manuela Sinigoi - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Giuseppe Andreotta
Marcello de Luca Tamajo
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2022, presentato, in data 27 gennaio 2022, dalla ASD Team Nuova Florida 2005, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Proto e Lorenzo Ferro,
contro
la A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Giampaglia,
e nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,
per l'annullamento e la riforma
della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata, in data 30 dicembre 2021, sul sito ufficiale della FIGC, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l. e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 1° aprile, il difensore della parte ricorrente - ASD Team Nuova Florida 2005
- avv. Alfonsino Catalano, giusta delega all’uopo ricevuta dagli avv.ti prof. Massimo Proto e Lorenzo Ferro; l’avv. Pasquale Giampaglia, per la resistente A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l.; l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, nonché, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Fatto
1.
Con ricorso del 27 gennaio 2022, la ASD Team Nuova Florida 2005 ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata in data 30 dicembre 2021, con la quale è stato respinto il reclamo presentato  dalla  odierna  ricorrente  avverso  la  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l. e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida. La controversia trae origine dai fatti di gioco verificatisi in occasione della gara Ostiamare Lido Calcio s.r.l.- ASD Team Nuova Florida 2005, disputata in data 9 novembre 2021, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D - Girone G, terminata con il risultato, maturato sul campo, di 0- 4.
Risulta dagli atti che durante la gara de qua, ed esattamente nei primi minuti del secondo tempo, sul risultato di 0-1, avveniva quanto segue.
Il portiere della Nuova Florida batteva un calcio di rinvio verso la metà campo difesa dall’Ostiamare, ove un suo compagno di squadra cercava di ottenere il controllo del pallone. Il Direttore di gara, su segnalazione dell’Assistente n. 1, interrompeva l’azione per fuorigioco di un calciatore della Nuova Florida ed assegnava una punizione all’Ostiamare. Dalla punizione de qua scaturiva il gol del pareggio dell’Ostiamare che veniva immediatamente convalidato dal Direttore di gara, il quale, a conferma della convalida, dopo aver indicato il centro del campo, si dirigeva verso di esso.
Durante l’azione di gioco, l’Assistente n. 2 attirava l’attenzione del Direttore di gara rimanendo
fermo con la bandierina alzata. Prima della ripresa del gioco, vi era un confronto tra il Direttore di gara e i due Assistenti, all’esito del quale il Direttore di Gara - come da dichiarazione rilasciata nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo  ad integrazione del referto di gara  - spiegava  di aver commesso un errore “nel fischiare il fuorigioco essendo il pallone proveniente da una rimessa dal fondo” e, dunque, annullava il gol segnato dall’Ostiamare. Infine, il Direttore di gara faceva riprendere il gioco “scodellando” la palla “nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all’ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, vale a dire l’Ostia Mare”.
1.1
L’Ostiamare proponeva, pertanto, reclamo al Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo la ripetizione della gara per “errore tecnico” del Direttore di gara.
Nelle more, il Direttore di gara veniva convocato dal Giudice Sportivo, dinanzi al quale rilasciava la seguente dichiarazione: “A seguito del rinvio da fondo campo l'AA1 mi segnalava il fuorigioco di un calciatore della società Team Nuova Florida. Interrompevo pertanto il gioco, che veniva rapidamente ripreso dall'Ostia Mare, mentre nello stesso frangente l’AA2 alzava la bandierina per richiamare la mia attenzione e la manteneva alzata  per l'intera durata  dell'azione di gioco culminata con il gol dell'Ostia Mare. Al termine dell'azione l’AA2 mi raggiungeva e mi segnalava l'errore in cui ero incorso nel fischiare il fuorigioco essendo il pallone proveniente da una rimessa dal fondo. A quel punto, dopo prolungata consultazione, decidevo di scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, vale a dire l'Ostia Mare. Specifico che nel corso dell'azione non sono state rilevate altre e/o diverse irregolarità rispetto al fuorigioco oggetto delle nostre valutazioni”.
2.
Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, disponeva la ripetizione della gara, rilevando quanto segue.
“- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. OSTIAMARE LIDO CALCIO S.R.L., con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico. In particolare, a detta del sodalizio reclamante l’errore sarebbe consistito nell’aver annullato una precedente decisione di fuorigioco, molti secondi dopo che il gioco era ripreso e che era nel frattempo sopraggiunta una segnatura che così veniva annullata, nonché fatto riprendere il gioco con lo scodellamento del pallone a favore della stessa società a favore della quale era stata fischiata la posizione di fuorigioco;
- lette le controdeduzioni depositate dalla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA, con le quali si chiede, in via principale, il rigetto del reclamo per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e per mancata indicazione nel reclamo delle norme presuntivamente violate dall'arbitro;
- rilevato che il direttore di gara, a seguito di audizione richiesta da questo Giudice Sportivo e tenutasi in videoconferenza il 18/11/2021, ha reso una dichiarazione per iscritto ad integrazione del proprio referto di gara con cui ha espressamente riconosciuto l'errore nel quale è incorso, affermando dapprima "di aver interrotto il gioco per fischiare una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone fosse "proveniente da una rimessa  dal fondo" e successivamente di annullare la propria decisione e di "scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso".
- atteso come, da un lato, la regola del giuoco del calcio n. 11, punto 3, sia chiara nell'affermare come "Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio; "sancendo la conseguente non configurabilità e non punibilità della presunta infrazione; dall'altro lato, la regola del giuoco del calcio n. 5, punto 2 prevede che "L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso".
- rilevato come alla luce del combinato disposto che precede, la decisione dell'arbitro non possa dirsi integrante una mera (benché erronea) interpretazione e valutazione di un fatto di gioco, che per forza di cose può tradursi in un errore (anche più volte nel corso di una stessa gara) a causa della inevitabile fallibilità umana ma risulta tale da integrare la violazione e mancata applicazione di due norme del regolamento del giuoco del calcio per non conoscenza o dimenticanza, come lo stesso Direttore di gara afferma nel verbale di audizione del 18 novembre 2021 e come già segnalato (ma non tempestivamente riscontrato) da uno dei due assistenti arbitrali nel corso della gara;
- rilevato, inoltre, come la situazione di palese confusione appare vieppiù corroborata dalle modalità con cui il direttore di gara ha tentato (illegittimamente) di rimediare al proprio errore nel corso della gara, decidendo di riassegnare il pallone allo stesso sodalizio a cui contestualmente ha annullato una rete, quest'ultima segnata ad esito di un'azione originata da un'infrazione che a termine di regolamento non era sussistente;
- considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, CGS”.
3.
La ASD Team Nuova Florida 2005 proponeva, dunque, reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC che, con la decisione n. 131/CSA/2021-2022, quivi impugnata, lo respingeva.
Secondo la CSA, la vicenda per cui è causa non rientra nelle ipotesi di erronea valutazione di un’azione di gioco da parte del direttore di gara, bensì nell’alveo degli errori tecnici, che ricorrono quando un arbitro non applica il regolamento dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza.
Nel caso di specie, “l’Arbitro risulta aver violato in rapida successione e progressivamente le seguenti regole del Regolamento del Giuoco del Calcio:
- regola n. 11 (Fuorigioco), punto 3 (Non infrazione), secondo cui "Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio", dal momento che ha interrotto il gioco per una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone provenisse proprio da un calcio di rinvio;
- regola n. 6 (Gli altri ufficiali di gara), Guida pratica AIA punto 5, in tema di scorrettezze o fatti gravi accaduti al di fuori del campo visivo dell’arbitro (qui richiamabile per analogia), secondo cui l’Assistente “Dovrà tempestivamente attirare la sua attenzione [dell’Arbitro] alzando e sventolando la bandierina. L’arbitro, rilevata la segnalazione, interromperà il gioco e, dopo aver interpellato l’assistente, adotterà i provvedimenti del caso riprendendo il gioco di conseguenza”, dal momento che ha invece consentito al sodalizio di casa di portare a termine l’azione successiva al predetto calcio di punizione, conclusasi con la rete del pareggio, nonostante, come da lui dichiarato, nello stesso frangente l’Assistente n. 2 avesse alzato la bandierina per richiamare la sua attenzione (e quindi fosse stato da lui notato), mantenendola alzata per l'intera durata dell'azione;
- ma, soprattutto, regola n. 5 (L’Arbitro), punto 2 (Decisioni dell’Arbitro), secondo cui "Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso", dal momento che è tornato indietro, dopo diversi minuti, sulla propria precedente decisione, quella relativa al fuorigioco sanzionato ancorché inesistente, per l’effetto annullando o comunque non convalidando la rete del pareggio segnata dalla Ostiamare all’esito della ripresa di gioco;
- regola n. 8 (L’inizio e la ripresa del gioco), punto 2 (Rimessa dell’Arbitro - Procedura), secondo cui “l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore”, dal momento che ha assegnato il pallone all’Ostiamare, considerandola quale ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, ma alla quale aveva annullato la rete segnata all’esito di un'azione originata da un'infrazione che a termine di regolamento non era sussistente, motivo per il quale l’ultima squadra che aveva avuto il possesso del pallone in azione regolare era da considerarsi la Nuova Florida nel momento in cui il portiere aveva calciato il rinvio”.
La Corte, ritenendo superflua l’audizione anche del secondo Assistente, pertanto, riteneva che “Tale plurima erronea condotta dell’Arbitro ha poi indubitabilmente inciso sul regolare svolgimento della gara, anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, CGS, considerato che le decisioni adottate e qui in esame sono intervenute sul risultato di 0-1 in favore della Nuova Florida ed hanno determinato l’annullamento della rete del pareggio segnata dall’Ostiamare nei primi minuti del secondo tempo di gioco, in un momento in cui, dunque, la gara era da considerarsi ancora aperta, mancando più di 40 minuti al termine della stessa”.
4.
L’A.S.D. Team Nuova Florida 2005 ha, dunque, proposto ricorso dinnanzi al Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione di norme di diritto (regola n. 5, punto 2, del RGC; art. 10, comma 5, CGS FIGC)”.
La statuizione della CSA in ordine alla violazione della predetta regola 5, punto 2, RGC, imputata all’arbitro, sarebbe, in tesi, erronea in quanto frutto di una violazione ed errata interpretazione della regola stessa, la cui ratio andrebbe individuata alla luce di quanto chiarito alla regola 6, punto 5, Guida pratica AIA, reputata dai medesimi giudici di appello applicabile “per analogia” e da essi posta a fondamento della propria decisione.
A  mente  di  detta  regola  6,  l’Assistente  deve  “tempestivamente  attirare  la  sua  attenzione [dell’Arbitro] alzando e sventolando la bandierina. L’arbitro, rilevata la segnalazione, interromperà il gioco e, dopo aver interpellato l’assistente, adotterà i provvedimenti del caso riprendendo il gioco di conseguenza. Qualora l’arbitro non rilevi la segnalazione, l’altro assistente si attiverà per richiamare la sua attenzione e, se occorre, alla prima interruzione l’assistente più vicino entrerà sul terreno di gioco per informare l’arbitro stesso sull’accaduto”; l’arbitro solo a quel punto sarà in grado di adottare i provvedimenti del caso, riprendendo il gioco di conseguenza.
Così ragionando, risulterebbe evidente che la regola n. 5, punto 2, del RGC, deve essere letta nel senso che sì “[l]’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco […] qualora il gioco sia stato ripreso”, ma soltanto nell’ipotesi in cui la segnalazione dell’Assistente intervenga dopo la ripresa del gioco oppure quando la medesima segnalazione, pur essendo intervenuta prima della ripresa del gioco, sia stata consapevolmente ignorata dall’Arbitro; non, invece, laddove l’Assistente prima della ripresa del gioco alzi la bandierina e la mantenga alzata fino a quando l’Arbitro non si accorga di tale segnalazione. In tale ultima ipotesi, infatti, è il medesimo punto 5, regola 6, Guida pratica AIA, a consentire all’Arbitro, una volta accortosi della segnalazione, di conferire con l’Assistente e “adottare i provvedimenti del caso riprendendo il gioco di conseguenza”.
Nel caso di specie, l’Assistente ha operato la segnalazione prima della ripresa del gioco (e dunque tempestivamente) e l’arbitro non si è accorto di tale segnalazione prima dell’azione del gol del pareggio.
Tale interpretazione troverebbe conferma, seppur per le fattispecie riguardanti l’utilizzo del VAR, nella medesima regola 5, punto 2, RGC, che consente all’Arbitro proprio di cambiare la decisione relativa alla ripresa del gioco dopo aver lasciato il campo “per andare nell’area di revisione”; situazione, quest’ultima, avvicinabile a quella in cui l’Arbitro, al termine di un’azione di gioco, modifichi la propria decisione dopo essersi accorto della tempestiva (cioè, nel caso di specie, anteriore all’inizio di quell’azione) segnalazione dell’Assistente e dopo avere con esso conferito. Così discorrendo, pertanto, non sarebbe configurabile un errore tecnico tale da incidere sul regolare svolgimento della gara.
II. “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
La Corte, nonostante abbia contestato all’Arbitro di avere violato anche la regola 6, punto 5, Guida pratica AIA, per avere egli fatto riprendere (e proseguire) l’azione che ha poi condotto al gol dell’Ostiamare anche se nello stesso  frangente l’Assistente n. 2 alzava  “la bandierina per richiamare la sua attenzione (e quindi fosse stato la lui notato)”, non motiverebbe proprio in ordine alla circostanza per cui l’Assistente n. 2 sia stato effettivamente notato dall’Arbitro prima che l’Ostiamare segnasse la propria rete.
Proprio all’accertamento del preciso momento in cui l’Arbitro si è accorto della segnalazione dell’Assistente n. 2, infatti, dipenderebbe la corretta applicazione della regola n. 5, punto 2, del RGC e della regola n. 6, punto 5, Guida pratica AIA, secondo la lettura data con il motivo sub I. La erronea applicazione delle norme richiamate sarebbe derivata, nel caso in esame, proprio dall’affermazione che l’Arbitro avrebbe “notato” la segnalazione dell’Assistente n. 2 prima della rete  del  pareggio  da  parte  dell’Ostiamare.  La  circostanza,  tuttavia,  benché  oggetto  di contestazione tra le parti nel corso del giudizio di appello, è assunta come postulato, senza alcuna spiegazione. Omissione ancor più rilevante ove si consideri che dalle dichiarazioni rilasciate dall’Arbitro  al  Giudice  Sportivo,  in  sede  di  audizione,  risulta  proprio  il  contrario  di  quanto immotivatamente affermato dalla CSAN, non avendo l’Arbitro mai dichiarato di avere notato, proprio nel corso di svolgimento della gara e in occasione della ripresa del gioco, la segnalazione dell’assistente di gara.
Ha  concluso  la  ricorrente,  chiedendo  al  Collegio  di  Garanzia  di  “annullare  la decisione  n. 131/CSA/2021-2022 del 29-30 dicembre 2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presso la FIGC, per violazione di norme di diritto e per omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; e, per l’effetto, qualora non fossero reputati necessari ulteriori accertamenti di fatto, convalidare l’esito della gara Ostiamare – Nuova Florida, valevole per il campionato nazionale Serie D, Girone G, disputatasi in data 7 novembre 2021 e terminata con il risultato di 0-4 in favore della Nuova Florida”.
5.
Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
La Federazione eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto volto, in tesi, al riesame dei fatti e, dunque, fuori dal perimetro di cui all’art. 54 CGS CONI, richiamando sul punto il precedente di questa Sezione (decisione n. 36/2021), secondo cui “appare evidente come le doglianze lamentate dalla ricorrente - nella parte in cui, con il primo motivo, censura la pronuncia del Giudice di seconde cure per “non essere stato integrato nella fattispecie un “errore tecnico” - richiedano una valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e siano finalizzate ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda”.
Nel merito, dopo aver evidenziato le norme del RGC rilevanti, la FIGC ritiene che, dalla lettura del punto 2 della regola n. 5, sia evidente come sia fatto espresso divieto nei confronti del Direttore di gara di “cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso”. In altri termini, il Direttore di gara non può rivalutare una propria decisione “relativa ad una ripresa di gioco” - pur ritenendola “errata” - ove il gioco sia stato già ripreso. La norma, inoltre, è altrettanto esplicita nel chiarire che “uniche eccezioni” a tale divieto sono:
- la “Regola 12 punto 3” (Provvedimenti disciplinari);
- il “protocollo VAR”.
La regola sarebbe, pertanto, quella della “non revocabilità” delle decisioni, salvo i casi tassativamente elencati dalla regola stessa.
In questo senso, sarebbe immune da vizi la decisione della CSA ove rileva che l’Arbitro ha erroneamente, solo dopo che tale azione si era conclusa con il gol dell’Ostiamare, cambiato la propria decisione relativa al precedentemente segnalato fuorigioco, annullando conseguentemente il gol e, dunque, cambiando la propria decisione “relativa ad una ripresa di gioco” quando il “gioco era già ripreso, in aperta violazione della regola n. 5, punto 2, RGC. Neppure sarebbe corretta la prospettata interpretazione fornita dalla ricorrente con riferimento alla regola n. 6, punto 5.
Infine, con riferimento alla asserita omissione rispetto al momento in cui l’Arbitro abbia effettivamente notato la segnalazione dell’Assistente, la Federazione sottolinea le dichiarazioni rese al Giudice Sportivo, da cui emergerebbe come sia proprio il Direttore di gara a dichiarare con supplemento di referto che, mentre il “gioco (...) veniva regolarmente ripreso dall’Ostiamare”, “nello stesso frangente l’AA2 alzava la bandierina”. Bene ha fatto la CSA a basarsi su tale atto avente valore di prova legale (richiama sul punto Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021) dal quale emerge evidente come il Direttore di gara abbia omesso di interrompere il gioco nonostante la segnalazione dell’AA2 avvenuta dopo la ripresa del gioco stesso.
5.1
Si è costituita in giudizio, altresì, l’A.S. Ostiamare Lido Calcio, concludendo per il rigetto del ricorso.
Sulla scorta delle richiamate premesse in fatto, è possibile svolgere le seguenti argomentazioni in
Diritto
Il ricorso è inammissibile.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal secondo motivo di gravame concernente “omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi. Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, “in virtù del richiamo che l’art. 2 comma 6 CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all’art. 360
c.p.c e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia” (decisione n. 93/2017) e tale principio è stato di recente ribadito anche da Questa Sezione (cfr. decisione n. 42/2020), affermando l’inammissibilità del ricorso “proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, quest’ultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere  dettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia”.
Orbene, leggendo i motivi di gravame, nella odierna fattispecie balza ictu oculi come il ricorrente tenti di far germogliare vizi di omessa o insufficiente motivazione, laddove, invece, ciò che si censura è l’aver valutato il merito in una modalità diversa da quella auspicata.
Sul punto, si è correttamente affermato che “il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilità di ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319). Orientamento, quest’ultimo, fatto già proprio da Questa Sezione in diverse occasioni e di recente con la decisione n. 56/2020.
Non si approda a conclusioni differenti neppure laddove lo scrutinio si concentri sull’altro motivo di ricorso, ovvero la asserita “Violazione di norme di diritto (regola n. 5, punto 2, del RGC; art. 10, comma 5, CGS FIGC)”, atteso che, leggendo l’articolato argomentativo della ricorrente, a nessuno sfugge che trattasi di un’ulteriore censura tesa alla rivalutazione del merito nonché alla pretesa di un inquadramento di tipo interpretativo della norma operato dalla CSA diverso e vicino alla propria prospettazione. Corollario di tale percorso è ancora una volta la inammissibilità per quanto precedentemente esposto.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inevitabilmente inammissibile. La statuizione assorbe qualsiasi altra questione o censura denunciata.
Sulla base di quanto innanzi, sia in fatto che in diritto, il ricorso è da ritenersi inammissibile e va condannata la ricorrente alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, essendo le questioni trattate jus receptum sia in termini normativi che giurisprudenziali e giustiziali. Esse vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2022, presentato, in data 27 gennaio 2022, dalla ASD Team Nuova Florida 2005 contro la AS Ostiamare Lido Calcio srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché della Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento e la riforma della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata, in data 30 dicembre 2021, sul sito ufficiale della FIGC, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’AS Ostiamare Lido Calcio srl e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° aprile 2022.
Il Presidente                                                                             Il Relatore
F.to Manuela Sinigoi                                                                F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 4 maggio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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