CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21 del 27/04/2022 – Portuense Etrusca ASD / Federazione Italiana Giuoco USD Olimpia Quartesana

Decisione n. 21
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente e Relatore
Stefano Bastianon
Carlo Polidori
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 104/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società USD Olimpia Quartesana,
avverso
la decisione n. 27/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Matteo Bacilieri, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 105/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società ASD Sorgente,
avverso
la decisione n. 31/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Lorenzo Bandiera, avvenuta nella stagione sportiva 2017/2018;
- al R.G. ricorsi n. 106/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società ASD F.C. Casumaro,
avverso
la decisione n. 47/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Dario Baroni, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 107/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società USD Olimpia Quartesana,
avverso
la decisione n. 28/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Fabio Bui, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 108/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 38/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Mattia Buzzoni, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
al R.G. ricorsi n. 109/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della ASD X Martiri,
avverso
la decisione n. 35/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Filippo Campani, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 110/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 42/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione relativamente concernente la formazione dell’atleta Alessandro Campani, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 111/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società Terre del Reno (ora ASD Real Terre ed Acqua 2021),
avverso
la decisione n. 33/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta De Cesare Gianandrea, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 112/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della società ASD X Martiri,
avverso
la decisione n. 34/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Pasquale De Martino, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 113/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 37/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Devid Faggioli, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 114/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della ASD F.C. Casumaro Matricola,
avverso
la decisione n. 46/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Gajda Kacper, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 115/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 41/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Marco Malaguti, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 116/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della ASD Argentana,
avverso
la decisione n. 32/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Francesco Polastri, avvenuta nella stagione sportiva 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 117/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 36/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Tommaso Polelli, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 118/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 39/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Mattia Poli, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 119/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della SSD Masi Torello Voghiera,
avverso
la decisione n. 43/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Edoardo Poletti, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 120/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della USD Olimpia Quartesana,
avverso
la decisione n. 29/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Diego Rizzioli avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 121/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della ASD F.C. Casumaro,
avverso
la decisione n. 49/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Davide Tonioli, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 122/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della ASD AFC Santa Maria Codifiume,
avverso
la decisione n. 30/2020-2021,  assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Giacomo Tricomi, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;
- al R.G. ricorsi n. 123/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e nei confronti
della ASD F.C. Casumaro,
avverso
la  decisione  n.  48/2020-2021,  assunta  dal  Tribunale  Federale  Nazionale  -  Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Nicolò Tucci, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
vista la comunicazione, inviata a mezzo PEC, in data 2 dicembre 2021, dall'avv. Salvatore Scarfone, difensore della suddetta società ricorrente, con la quale il medesimo ha dichiarato di voler rinunciare a tutti i ricorsi di cui in epigrafe;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare i ricorsi e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità;
considerato, altresì, il mancato assolvimento dell’onere di pagamento dei diritti amministrativi per l'accesso al servizio di giustizia, di cui al punto 1.1.a della “Tabella dei diritti amministrativi per controversie relative a sport o settori non professionistici avanti al Collegio di Garanzia dello Sport”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;
udito, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022, il Presidente e Relatore, Dante D’Alessio;
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara improcedibili i ricorsi. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022.
Il Presidente Relatore
F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 27 aprile 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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