CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 10/05/2022 – Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD / New Bollate ASD

 Decisione n. 30
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Guido Cecinelli
Vincenzo Maria Cesaro
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2021, presentato, in data 12 novembre 2021, dalla Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano,
contro
la New Bollate ASD, con sede in Via Zandonai, n. 1 – 20021 Bollate (MI), C.F. = 97768840155,
avverso
la decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), resa all’esito del procedimento n. 2/2021, cui si è riunito il procedimento n. 3/2021, che ha respinto i reclami proposti dalla ricorrente Polisportiva Caserta avverso i CC.UU. nn. 2013 e 2014, resi in data 20 settembre 2021 dal Giudice Sportivo Nazionale FIBS.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 marzo 2022, il difensore della parte ricorrente - Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD - avv. Gianluigi Scorza, giusta delega ricevuta dall’avv. prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano; l’avv. Valentina Aragona, per la resistente FIBS, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 12 novembre 2021, la Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD (di seguito anche solo Polisportiva Caserta) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per la riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), resa all’esito del procedimento n. 2/2021, cui si è riunito il procedimento n. 3/2021, che ha respinto i reclami proposti dalla ricorrente avverso i CC.UU. nn. 2013 e 2014, resi in data 20 settembre 2021 dal Giudice Sportivo Nazionale FIBS, e con i quali lo stesso GSN non ha omologato il risultato conseguito sul campo, delle gare n. 3 e n. 4, relative ai playout di Serie A1 di Softball, assegnando la vittoria, in favore della resistente Lacomes New Bollate ASD, con il risultato di 7-0, per entrambe le partite.
In particolare, la vicenda trae origine dal ricorso presentato dalla ASD New Bollate al Giudice Sportivo della FIBS, per avere la Polisportiva Caserta schierato le atlete Charles Nazira, Zuiver Yarah e Zwarkman Sanne in asserita posizione di irregolare tesseramento, in occasione delle gare suddette disputate in data 18 settembre 2021.
Secondo il Giudice Sportivo: “la possibilità di procedere al loro nuovo tesseramento - nel massimo di due - entro il più ampio termine del 31 luglio offre invece alle squadre che si sono guadagnate l’accesso alle fasi finali dei rispettivi campionati la possibilità di dotarsi di un qualificato rinforzo, senza dover sostenere le assai più consistenti spese che deriverebbero dal dover altrimenti prendere in carico atleti che richiedono ingaggi impegnativi per l’intera durata della stagione agonistica”, e tanto perché : “il Tesseramento dei nuovi atleti/e Seniores Baseball e Softball dovrà essere effettuato dalle Società entro il 30 giugno 2021 …. Per gli atleti/e delle categorie giovanili Baseball e Softball la data ultima del tesseramento è fissata al 15 dicembre 2021. I modelli TAI, TAS unitamente alla richiesta di nulla osta firmato dalla Federazione o dalla Associazione diversa da quella italiana dalla quale provengono gli atleti – R.O. Art. 25.6 punto b), copia del passaporto, visto, permesso di soggiorno e/o certificato di cittadinanza per i tesserati stranieri, Informativa debitamente compilati, dovranno essere inseriti nel gestionale FIBS, AREA PERSONE, SEZIONE DOCUMENTI 24 ore prima dello svolgimento della gara”.
Seguiva l’assegnazione delle vittorie per 7-0 in favore di Bollate, ritenendosi che “l’unica interpretazione proponibile dell’impianto normativo ordinamentale che siamo a commentare sia quella che ammette il tesseramento nelle categorie giovanili anche oltre il termine del 30 giugno, a condizione però che tali atleti siano impiegati esclusivamente nelle gare dei corrispondenti campionati giovanili”.
2. Le decisioni del Giudice sportivo venivano, dunque, impugnate dalla Polisportiva Caserta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello, contestando l’errata interpretazione di quanto stabilito dall’art. 1.1 b) della C.A.A. 2021 (Norme comuni sul tesseramento agonistico atleti 2021), ritenendo che il dettato regolamentare, che consente il tesseramento degli atleti appartenenti alle categorie giovanili sino al 15 dicembre 2021, dovesse essere inteso nel senso di permettere sino a fine anno il tesseramento dei giovani giocatori anche per il loro impiego nei campionati maggiori. La CSA, premesso che la questione controversa interessava non già il tesseramento delle giocatrici straniere, pacificamente regolare, bensì l’impiego che di dette giocatrici ha fatto la Polisportiva Caserta, osservava che, nell’ambito della FIBS, il tesseramento trova le sue regole principali nell’art. 25 del Regolamento Organico, nella Circolare Attività Agonistica e nelle Norme Comuni sul tesseramento; detti atti organizzativi vengono rinnovati ogni anno, sono norme cogenti a natura regolamentare che chiariscono e determinano, per la corrente stagione agonistica, date, scadenze e termini entro i quali si possono effettuare trasferimenti, prestiti, nullaosta e tesseramenti.
Secondo la CSA, la tesi propugnata dal Caserta - per cui la facoltà di tesserare le giovani giocatrici oltre il termine stabilito per le seniores consentirebbe la possibilità di schierarle anche nel campionato superiore - non aveva fondamento, in quanto: “il maggior periodo consentito per il tesseramento delle categorie giovanili, oper(a) in deroga a quello previsto per i seniores ma … non consent(e) alle atlete tesserate di partecipare a campionati per i quali è previsto un termine diverso per il reclutamento delle giocatrici. La necessità di introdurre scadenze diverse, e così divergenti, tra atleti seniores e U18 o più non può che essere rinvenibile nello scopo, comune a tutte le Federazioni sportive, di consentire il maggior proselitismo possibile tra i giovani e giovanissimi; il reclutamento  deve poter avvenire  in qualsiasi momento  affinché gli Affiliati possano far entrare nelle loro scuole e squadre i ragazzi che mostrano interesse per la disciplina sportiva. Il concedere questa possibilità agli Affiliati non può però risolversi in un escamotage per eludere surrettiziamente la normativa che regola modalità e tempistiche per arruolamento e tesseramento dei giocatori. […]”.
3. La Polisportiva Caserta ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi di diritto.
1) “Errata interpretazione della norma contenuta nell’art. 1.1. b) delle norme comuni sul tesseramento F.I.B.S.”
La formulazione letterale dell’art. 1.1 b) delle Norme sul Tesseramento (“il tesseramento dei nuovi atleti/e Seniores Baseball e Softball dovrà essere effettuato dalle Società entro il 30 giugno 2021. Per gli atleti/e delle categorie giovanili Baseball e Softball la data ultima del tesseramento è fissata al  15  dicembre  2021”),  non  necessiterebbe,  in  tesi,  di  alcuna  interpretazione  ulteriore, diversamente da quanto fatto dai giudici di merito, in quanto sarebbe evidente che in alcun modo viene distinto l’impiego degli atleti/e nei campionati, siano essi Seniores o campionati giovanili. Quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, e poi dalla Corte Sportiva di Appello, di richiamare la ratio della norma, e quindi di applicare una interpretazione teleologica, sarebbe in totale contrasto con la interpretazione letterale della disposizione come prevista solo per differire i termini per il tesseramento, non per limitare l’impiego degli atleti; e tali termini la Polisportiva Caserta avrebbe ampiamente rispettato, tesserando 3 atlete giovanili il 17 settembre 2021, ossia ben due mesi prima dello spirare del termine del 15 dicembre 2021.
1.2) “Errata interpretazione data dalla corte sportiva d’appello del combinato disposto dell’art.1.1 b) delle norme comuni sul tesseramento e dell’art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto della FIBS”
La ricorrente censura la parte della decisione della CSA, ove si è ritenuto che “l’interpretazione del combinato disposto del citato art. 2 dello Statuto e dell’art. 1.1 b) della Norme comuni, deve far ritenere che il maggior periodo consentito per il tesseramento delle categorie giovanili, operi in deroga a quello previsto per i seniores ma che non consenta alle atlete tesserate di partecipare a campionati per i quali è previsto un termine diverso per il reclutamento delle giocatrici”.
Tale interpretazione del combinato disposto dell’art. 1.1 b) delle Norme Comuni e dell’art. 2, comma 1, lett. a), dello Statuto FIBS, secondo parte ricorrente, sarebbe errato in quanto la norma dello statuto sancisce uno dei fini istituzionali, ossia la promozione della diffusione dello sport giovanile, ma ciò in alcun modo potrebbe portare chiunque interpreti l’art. 1.1 lett. b) delle Norme Comuni al risultato interpretativo, secondo cui il termine più lungo preteso per il tesseramento delle giocatrici “Juniores”, ove praticato, impedirebbe la loro partecipazione ai campionati seniores.
1.3) “Errata interpretazione dell’art. 1.1 b) delle norme comuni sul tesseramento 2021 dovuta alla violazione del principio di indipendenza e imparzialità dei magistrati”
Viene censurata la modalità, resa esplicita dalle decisioni del Giudice di primo grado, con la quale è stata fornita l’interpretazione della norma in parola facendo ricorso, al pari di una fonte giurisprudenziale, al fatto che : “il Segretario della Fibs, raggiunto telefonicamente, ha spiegato come la data ultima utile per il tesseramento degli atleti seniores, quella cioè del 30 giugno, fosse stata intenzionalmente evidenziata con il colore rosso proprio per la rilevanza del termine […]” (p. 2).
2) “Violazione di norme di diritto ex art. 54 CGS - nello specifico dell’art. 115 c.p.c.” Secondo la ricorrente, la decisione della CSA violerebbe il disposto dell’art. 115 c.p.c., giacché basa il proprio convincimento circa il comportamento scorretto della Polisportiva Caserta su talune comunicazioni, di cui non vi sarebbe prova documentale (ma una telefonata, tra una “addetta della  ASD reclamante  e gli uffici federali,  relative al tesseramento richiesto  il  17 settembre  2021”),  giungendo  ad  affermare  che  “è  acclarato  che  la  Segreteria  abbia esplicitamente rappresentato che le giovani non avrebbero potuto essere schierate, pur essendo regolarmente tesserate”.
3) “Violazione di norme di diritto ex art. 54 CGS - nello specifico dell’art. 101, comma 2 c.p.c.” La CSA non avrebbe adempiuto al dovere impostogli dall’art. 101, comma 2, c.p..c , in quanto, rilevando d’ufficio la circostanza riguardante l’asserita comunicazione tra l’addetta della ASD e gli uffici federali, non ha assegnato i termini previsti dal codice di rito, ma ha solamente ritenuto di richiedere in udienza al Presidente della Polisportiva Caserta di fornire la sua ricostruzione della vicenda, decidendo poi l’intera controversia, anche in forza della detta asserita comunicazione.
4) “Violazione di norme di diritto ex art. 54 CGS - nello specifico dell’art. 2 del codice di comportamento C.O.N.I.”
Secondo la prospettazione della ricorrente, neppure sarebbe configurabile una violazione del principio di lealtà sportiva segnalato, invece, nella decisione impugnata (p. 5: “il nostro sistema si basa sul fondamentale principio di lealtà sportiva che impone a tutti i consociati della Federazione di agire correttamente, nel rispetto delle regole, anche quelle non scritte; ed è per questo che la condotta di Caserta, nel caso di specie, appare non conforme agli anzidetti principi avendo proposto una interpretazione forzata e meramente formalistica della norma, nella consapevolezza (almeno dovuta) che la sua ratio fosse opposta all’uso che ne stava proponendo”.
5) “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti ex art. 54 CGS – insufficiente motivazione riguardo l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 1.1 b) delle norme comuni sul tesseramento e dell’art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto della FIBS”
Si lamenta, ancora una volta, ma sotto il profilo della inefficienza della motivazione, la falsa applicazione del combinato disposto delle norme di cui in rubrica.
Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia di “annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello F.I.B.S. […] e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito ex art. 62 comma 1 CGS e per l’effetto omologare il risultato ottenuto sul campo dalla Polisportiva Caserta nelle  due gare 3 e 4 di Playout  aventi sigla gara  S00SLEAO0311 e S00SLEAO411; ovvero enunciare specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi e rinviare alla Corte Sportiva d’Appello F.I.B.S. in diversa composizione, con tutti i provvedimenti conseguenti”.
Tali conclusioni sono state ribadite con memoria del 7 marzo 2022.
4. Si è costituita in giudizio la FIBS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Rileva la difesa della Federazione che l’art. 1.1 b) delle Norme Comuni sul tesseramento del 2021 prevedevano che il tesseramento per le giocatrici seniores dovesse avvenire, se comunitarie, entro il 30 giugno 2021, mentre gli atleti delle categorie giovanili dovevano essere tesserati entro il 15 dicembre 2021.
L’aver tesserato atlete appartenenti alle categorie giovanili oltre il 30 giugno 2021, schierandole, poi, in campo in una competizione seniores sarebbe condotta posta in essere in spregio alla normativa richiamata, a nulla valendo l’interpretazione fornita dalla ricorrente secondo cui, nulla disponendosi relativamente all’utilizzo, sarebbe consentito schierare in campo atleti indipendentemente dalla data e categoria di tesseramento.
La ratio prevista dalla norma sulla differenziazione del termine di tesseramento si fonderebbe, dunque, sulla necessità statutaria di dare massima diffusione alla pratica sportiva giovanile e di favorire l’inserimento di nuovi giocatori durante quasi tutto l’intero anno solare.
Si tratterebbe, tuttavia, di una previsione limitata al solo termine di tesseramento che non si estende sino a modificare le regole di schieramento in campo degli atleti, al punto da consentire che i giocatori delle categorie giovanili, tesserati dopo il 30 giugno, siano impiegati nelle squadre seniores. Correttamente, dunque, avrebbe statuito la CSA.
In mancanza di taluna indicazione espressa, infatti, dovrebbe seguirsi la regola generale per la quale ogni giocatore compete nella propria categoria di appartenenza in base all’età. Perciò, per schierare un giocatore in un campionato seniores, occorrerebbe tesserarlo entro il 30 giugno.  La FIBS precisa, inoltre, che la modifica introdotta dal legislatore federale alle Norme Comuni sul Tesseramento nel 2022 “non è volta a introdurre una regola prima inesistente nell’ordinamento sportivo, ma è finalizzata ad esplicitare la ratio già sottesa alla stessa e ricavabile dai principi dell’ordinamento sportivo, al fine di evitarne utilizzi e interpretazioni scorrette e distorte” (p. 5 della Memoria di costituzione).
Sull’eccezione relativa alla asserita mancanza di imparzialità e indipendenza del Giudice Sportivo, infine, la Federazione ne eccepisce la tardività, nonché la infondatezza.
5. Avverso le difese prospettate dalla FIBS, ha curato propria “replica” la Polisportiva Caserta, tra l’altro eccependone l’inammissibilità, in ragione del fatto che la FIBS, non costituendosi nei giudizi di merito, avrebbe assunto posizione priva del carattere di terzietà, contrariamente rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2, art. 59, CGS CONI.
6. La Procura Nazionale dello Sport ha concluso, comparendo all’udienza del 18 marzo 2022, per il rigetto del ricorso proposto da Polisportiva Caserta.
7. Non ha curato proprie difese New Bollate ASD.
8. Nel corso dell’udienza, l’avv. Scorza, difensore della parte ricorrente, stante la prossimità dell’inizio del campionato, calendarizzato in data 4 aprile 2022, ha chiesto al Collegio che gli effetti della pronuncia venissero postergati alla s.s. 2022/2023.
Considerato in diritto
I. Preliminarmente occorre delibare in ordine all’eccezione di inammissibilità prospettata da Polisportiva Caserta in relazione alla costituzione in giudizio della Federazione (FIBS), rilevando innanzitutto che, a ben guardare, più che di una eccezione in senso stretto, si tratta di una doglianza circa la posizione assunta dalla Federazione che, pur dichiarando di non volersi schierare a favore di una delle due ASD contendenti, ha tuttavia concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo anche conseguenti provvedimenti circa il governo delle spese .
A tal proposito, ritiene questo Collegio che, come già in precedenti pronunce:
a) non ha alcun rilievo che la Federazione non si sia costituita per contraddire nei gradi di merito;
b) la Federazione è sempre parte (eventuale) del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, a mente dell’art. 59, comma 2, lett. “a)”, CGS CONI (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 26/2015; Sez. I, decisione n. 34/2015; nonché Sez. I, decisione n. 15/2017, ove il Collegio di Garanzia ha ritenuto che proprio l’art. 59, comma 2, lett. a, CGS CONI, consentendo alla federazione sportiva l’intervento e la presentazione di memoria senza alcuna preclusione, impedisce di ritenere che la contumacia della federazione sportiva nei primi due gradi di giudizio ne precluda l’intervento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport). Consegue a ciò che le difese curate dalla FIBS vanno ritenute assolutamente rituali, e di esse dovrà tenersi conto ai fini del regolamento delle spese, così come dal susseguente dispositivo.
II. Altra questione che va preliminarmente scrutinata è quella che attiene alla possibilità per il Collegio di Garanzia dello Sport di pronunciarsi in ordine agli aspetti che attengono alla messa in esecuzione delle proprie decisioni.
Invero, la ricorrente Polisportiva Caserta ha chiesto in udienza, peraltro del tutto irritualmente, che questo Collegio desse disposizioni in ordine alla esecuzione dell’eventuale decisione di accoglimento acciocché le conseguenze di essa spiegassero effetti, non nella stagione sportiva in corso, bensì in quella successiva.
Orbene, anche a voler prescindere dalla inammissibilità (rectius improcedibilità) di domande formulate una volta esauriti i termini per la definizione della materia del contenere, che il Collegio deve considerare ai fini dell’ambito della propria cognizione, è da escludere nel modo più assoluto che al Collegio di Garanzia dello Sport competa di impartire disposizioni alla Federazione circa gli atti amministrativi da adottarsi ai fini della esecuzione delle decisioni assunte. Invero, l’esatta ottemperanza alle decisioni del Collegio di Garanzia potrebbe formare oggetto di eventuali nuovi ricorsi, ove risultasse la violazione di norme e regolamenti tale da incidere sul regolare svolgimento dei campionati.
Ritenere in proposito che il Collegio di Garanzia possa emanare atti amministrativi, che sono prerogativa propria delle Federazioni, significherebbe porsi in contrasto con la natura di mero organo giurisdizionale, così come attribuita statutariamente al Collegio di Garanzia dello Sport (sul punto, tra le molte, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisioni n. 39/2019 e 28/2020).
III. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio di Garanzia che, tra i plurimi motivi di censura (taluni anche fondati, per quel che attiene, ad esempio, alla utilizzazione di una telefonata come fonte di prova), la ragione più liquida per la quale il proposto ricorso va accolto è quella desumibile in particolare dal “SECONDO” motivo di gravame.
Il rapporto, infatti, tra l’art. 2, comma 1, lettera “a)”, dello statuto FIBS e l’art. 1.1 “b)” delle Norme Comuni sul tesseramento 2021 va innanzitutto verificato secondo un criterio di gerarchia delle fonti, per cui, come del resto ha ritenuto la Corte di Appello Federale, la disposizione statutaria non potrà che prevalere su quella regolamentare (cfr., circa la gerarchia delle fonti: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 24 giugno 2019, n. 48; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 28 novembre 2018, n. 75; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 4 giugno 2018, n. 34; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 14 maggio 2018, n. 25; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 19 settembre 2017, n. 6). Quest’ultima, però, nel caso di specie non è (neppure) in contrasto con quella statutaria, in quanto il testo della stessa non esplicita - come esattamente rilevato dalla ASD ricorrente - alcuna limitazione circa l’impiego delle atlete juniores tesserate dopo il 30 giugno 2021.
Nel dubbio, poi, non potrebbe certo procedersi ad una interpretazione in senso contrario a quella per cui è finalità propria della FIBS “promuovere la massima diffusione della partica del Baseball e Softball in ogni fascia di età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati del C.O.N.I”.
Detto principio, a mente dell’art. 3, lettera “d”, dello stesso Statuto, si prevede che debba trovare applicazione nelle normative federali, tra cui, anche (cfr. lettera “c”, art. 3, comma 1), i regolamenti conseguentemente emanati.
Ne consegue che la disposizione di cui all’art.1.1 “b)” delle Norme Comuni sul tesseramento FIBS 2021 non poteva avere, e non può essere interpretata, ritenendola di portata restrittiva del principio generale così come fissato statutariamente nel senso di privilegiare, e non di comprimere, l’accesso degli atleti di fascia giovanile all’esercizio dell’attività sportiva, anche mediante la loro partecipazione a campionati, tornei, ecc.
È, pertanto, condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la differente cadenzatura del termine di tesseramento per gli atleti delle categorie giovanili non preclude la partecipazione di questi nelle competizioni “seniores”, ed anzi ciò sarebbe in perfetta coerenza con la finalità di promuovere la “massima diffusione”, “con particolare riferimento allo sport giovanile”.
Più in particolare:
L’art. 1.1 “b)”, rubricato “Nuovo tesseramento”, delle Norme comuni sul tesseramento della FIBS, applicabile ratione temporis, disponeva che: “Il Tesseramento dei nuovi atleti/e Seniores Baseball e Softball dovrà essere effettuato dalle Società entro il 30 giugno 2021. Per gli atleti/e delle categorie giovanili Baseball e Softball la data ultima del tesseramento è fissata al 15 dicembre 2021. I modelli TAI, TAS unitamente alla richiesta di nulla osta firmato dalla Federazione o dalla Associazione diversa da quella italiana dalla quale provengono gli atleti – R.O. Art. 25.6 punto b), copia del passaporto, visto, permesso di soggiorno e/o certificato di cittadinanza per i tesserati stranieri, Informativa debitamente compilati, dovranno essere inseriti nel gestionale FIBS, AREA PERSONE, SEZIONE DOCUMENTI 24 ore prima dello svolgimento della gara”.
Il tenore  letterale della norma  impone  di considerare la stessa come prescrizione volta a disciplinare, evidentemente, solo la procedura inerente al tesseramento degli atleti, sia Seniores (da effettuare entro il 30 giugno 2021), sia appartenenti alle categorie giovanili (da effettuare entro il 15 dicembre 2021). Ne è riprova il fatto che l’impianto regolamentare in cui detta norma è inserita riguarda la procedura, la documentazione e le scadenze relative al procedimento del “TESSERAMENTO ATLETI”.
Men che meno, per quanto detto circa la fonte gerarchica superiore, la disposizione regolamentare potrebbe dar luogo all’interpretazione, restrittiva, operata dalla CSA e dal GSN, in quanto la norma, così come scritta nelle Norme Comuni sul Tesseramento agonistico 2021, non è, e non può essere in alcun modo, volta a sancire un limite di impiego delle giocatrici giovanili nei campionati seniores. La sua unica valenza è, dunque, solo quella di permettere alle società di tesserare le giocatrici giovanili entro il 15 dicembre 2021 e, nel silenzio della norma, poterle impiegarle in qualsiasi campionato.
Tale interpretazione, unica adottabile, è coerente con la formulazione della norma regolamentare valida per il 2021 che, una volta sanciti i limiti temporali per il tesseramento, non pone limiti all’utilizzo degli atleti né pone prescrizioni e/o sanzioni inerenti al relativo “schieramento in campo”, con riferimento ai suddetti limiti temporali (come, invece, le stesse Norme comuni fanno con riferimento alla “DOCUMENTAZIONE”, ove si sancisce - art. 1.1., p. 2 – che: “Qualora un atleta tesserato FIBS risultasse giocare in un campionato diverso da quello italiano sprovvisto di nulla osta, sarà irrogata una sanzione, che potrà essere anche retroattiva: la Società proprietaria del cartellino sarà soggetta a sanzione pecuniaria pari a 200 euro e decadrà il tesseramento stesso. Tutte le gare in cui è stato impiegato un atleta in tale condizione saranno inoltre considerate perse. Qualora  la Società  proprietaria  del cartellino fosse  a conoscenza  della partecipazione  dell’atleta  ad  un  Campionato  non  italiano  senza  nulla  osta,  deve  darne comunicazione all’ufficio tesseramenti per evitare irrogazione della sola sanzione pecuniaria”). Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione del fatto che le norme regolamentari siano state modificate quanto al tesseramento per la stagione successiva, sia perché non è lecito attribuire alle nuove disposizioni regolamentari una valenza interpretativa di quelle in precedenza in vigore, sia perché, per le stesse ragioni sopra espresse, potrebbe essere proprio la nuova disposizione regolamentare a porsi in contrasto con la fonte gerarchicamente superiore e, cioè; la norma statutaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. a).
IV. Va, pertanto, accolto  il proposto ricorso  e disposta, come  da susseguente  dispositivo, l’omologazione del risultato determinatosi sul campo di gioco e la conseguente soccombenza della parte resistente nella rifusione delle spese di lite.
PQM
 
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2021, presentato, in data 12 novembre 2021, dalla Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD contro la società New Bollate ASD avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), resa all’esito del procedimento n. 2/2021, cui si è riunito il procedimento n. 3/2021, che ha respinto i reclami proposti dalla ricorrente Polisportiva Caserta avverso i CC.UU. nn. 2013 e 2014, resi in data 20 settembre 2021 dal Giudice Sportivo Nazionale FIBS, con i quali lo stesso GSN non ha omologato il risultato conseguito sul campo di gara n. 3 e n. 4 e relativo ai playout di Serie A1 di Softball, assegnando la vittoria, in favore della resistente Lacomes New Bollate ASD con il risultato di 7-0, per entrambe le partite.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone l’omologazione del risultato ottenuto sul campo dalla Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD nelle gare n. 3 e n. 4 dei playout di Serie A1 softball, aventi sigla S00SLEAO0311 e S00SLEAO0411.
Condanna la resistente FIBS alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 marzo 2022.
Il Presidente                                                                             Il Relatore
F.to Vito Branca                                                                       F.to Giuseppe Andreotta
Depositato in Roma, in data 10 maggio 2022.
Per il Segretario
F.to Dario Bonanno
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