CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32 del 11/05/2022 – A.C.D. Fratta Terme / FIGC / LND / CR Emilia Romagna

Decisione n. 32

 

Anno 2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Angelo Maietta
Vincenzo Maria Cesaro
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2022, presentato, in data 23 febbraio 2022, dalla società calcistica dilettantistica A.C.D. Fratta Terme, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Chiarini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio, il Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC - LND, non costituitosi in giudizio
e
la società Bagnacavallo, non costituitasi in giudizio
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicato nel C.U del C.R. Emilia-Romagna FIGC - LND n. 57 del 26 gennaio 2022.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 29 aprile 2022, il difensore della parte ricorrente, avv. Fabio Chiarini, e il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso del 23 febbraio 2022, la società calcistica dilettantistica A.C.D. Fratta Terme ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicato nel C.U del C.R. Emilia Romagna FIGC - LND n. 57 del 26 gennaio 2022, con il quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 48 del 30 dicembre 2021, che ha irrogato alla stessa società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione delle Diposizioni Regolamentari Integrative relative alla Stagione Sportiva 2021-2022, di cui al C.U. n. 1/2021 del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND.
In particolare, i fatti traggono origine da quanto occorso durante lo svolgimento della partita del 18 dicembre 2021 del Campionato di Promozione, Gir. E, Bagnacavallo-Fratta Terme. La compagine avversaria dell’odierna ricorrente, invero, proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale in quanto il Fratta Terme non aveva rispettato, all’esito delle sostituzioni effettuate, l’obbligo d’impiegare, sin dall’inizio della Gara e per tutta la durata della stessa, almeno due “giovani”, come espressamente stabilito dalle Disposizioni Regolamentari integrative per la Stagione Sportiva 2021/2022, di cui al C.U. n. 1/2021 del Comitato Regionale Emilia-Romagna.
Accogliendo tale reclamo il Giudice Sportivo, come cennato, disponeva la sconfitta a tavolino per 3 a 0.
2.
Decidendo sul gravame interposto dal Fratta Terme, con la decisione quivi impugnata, la CSA lo respingeva, sulla base delle seguenti motivazioni: «Quanto al primo motivo, la Corte ritiene condivisibile la decisione del Giudice sportivo del CRER di aver considerato perfettamente rituale il ricorso proposto dal Bagnacavallo nonostante il relativo preannuncio, depositato tramite PEC entro il termine previsto, non contenesse la sottoscrizione di un legale rappresentate della stessa società reclamante. Osserva al riguardo questa Corte che per ciò che concerne la dichiarazione di preannuncio dei ricorsi e dei reclami, il Codice di Giustizia Sportivo non richiede alcuna specifica formalità e che un preannuncio di reclamo o ricorso, se inviato per PEC da parte della reclamante entro il termine breve stabilito dai vigenti regolamenti, anche se privo di sottoscrizione, risponde pienamente alla ratio della norma che è di quello di evitare l’omologazione di gare che invece sono sub judice, di agevolare una rapida istruttoria del procedimento e consentire ai competenti organismi di giustizia sportiva l'assunzione di decisioni tempestive che stiano al passo con l’incalzare delle competizioni e ne garantiscano la regolare prosecuzione.
Quanto al secondo motivo relativo al merito della vicenda, pur riconoscendo la più che probabile buona fede dei componenti la panchina del Fratta Terme nel momento in cui hanno chiesto la sostituzione del giovane calciatore che invece, a termini di regolamento, avrebbe dovuto rimanere in campo, va rilevato che dagli atti ufficiali di gara risulta in modo chiaro e inconfutabile che la sostituzione del calciatore Cavalli Matteo, classe 2003, con il calciatore di riserva Alessandro Giacomuzzi, classe 1993, si è compiutamente realizzata e che non era nella facoltà dell’arbitro poterla annullare. Ben poteva invece, ad avviso di questa Corte, la società Fratta Terme, appena avvedutasi della violazione regolamentare in cui era incorso, fare immediatamente uscire dal campo il calciatore subentrato per errore e continuare la gara con un uomo in meno. L’aver proseguito l’incontro senza il numero minimo di calciatori giovani espressamente stabilito dalle ricordate disposizioni regolamentari integrative relative al campionato di promozione, non poteva non avere come necessaria conseguenza la sanzione della perdita della gara. I sia pure suggestivi richiami della ricorrente ai principi generali del diritto in tema di giusto processo oltre che di tutela e garanzia dei diritti della difesa, si scontrano con il dettato delle Disposizioni Regolamentari Integrative relative alla Stagione Sportiva 2021-2022 nella parte in cui prevedono espressamente che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita dello gara previsto dall’art. 10, comma 5, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva”. Disposizione quest'ultima che non lascia spazio alcuno a decisioni alternative da porte degli organismi di disciplina sportiva anche nell’ipotesi in cui le violazioni regolamentari siano riconducibili ad errori meramente formali ovvero siano giudicate di particolare tenuità».
3.
La società  Fratta Terme ha, dunque, proposto ricorso  al Collegio di Garanzia dello Sport, affidandosi ad un unico articolato motivo di diritto, rubricato “Violazione di legge, nullità insanabile ed annullabilità del Comunicato numero 57 del 26.1.2022 del CRER nella parte in cui la Corte territoriale Emilia-Romagna conferma la pronuncia del GS e respinge il reclamo della società Fratta Terme. Nullità del Comunicato anzidetto per violazione di legge (art.10 CGS in relazione alla Circolare 1 del 9.7.2021 del CRER Emilia-Romagna LND) ed eccesso di potere. Omessa e carente motivazione su punti decisivi del processo. Evidente contraddizione della motivazione della Corte Territoriale Emilia-Romagna su un aspetto altrettanto determinante”.
4.
Per resistere al ricorso nessuno si è costituito ed all’udienza del 29 aprile 2022 la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
La ricorrente si duole della circostanza che il preavviso di reclamo, inoltrato dalla società Bagnacavallo al Giudice Sportivo territoriale, ove si contestava la regolarità della gara per i motivi anzidetti, pur essendo stato inviato per tempo dalla PEC della società, non fosse firmato e, dunque, che fosse privo di attestazione di autenticità del soggetto trasmittente. L’atto, pertanto, risulterebbe nullo e privo di effetti, tanto che, conseguentemente, sarebbe divenuto definitivo (e non impugnabile) il risultato acquisito sul campo (0-5). Del medesimo segno, come visto, sono state le conclusioni della Procura Generale dello Sport intervenuta in udienza.
La tesi coglie nel segno e rende superflua l’analisi delle ulteriori doglianze della ricorrente, da intendersi assorbite.
Soccorrono nel caso di specie i princìpi sanciti da questa Sezione con la decisione n. 12/2021, ove si è stabilita, in virtù del rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui al comma 6, art. 2, CGS CONI, l’applicabilità al processo sportivo delle disposizioni di cui all’art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005,  c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell’atto), ed alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi). In tal guisa, gli atti del processo sportivo, «per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici».
In quel frangente il Collegio ha evidenziato come la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - sia in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti.
La medesima giurisprudenza di questa Sezione, con specifico riferimento all’obbligo di sottoscrizione degli atti, ha chiarito, inoltre, che «non è da trascurare che l’ordinamento giuridico statale è improntato al formalismo giuridico inteso quale elemento di idoneità di atti e negozi a produrre effetti giuridici vincolanti, con la conseguenza che la mancanza di presupposti formali inficia la sostanza dei provvedimenti. È quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa più volte e recentemente proprio in tema di sottoscrizione di atti, affermando che “la sottoscrizione di un provvedimento amministrativo costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell'atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità” (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15 giugno 2020, n. 186); orbene, a nessuno sfugge che gli atti dell’ordinamento sportivo e del processo sportivo sono atti amministrativi, tant’è che si discute di attività giustiziale e non giurisdizionale (si veda sul punto la decisione di Questa Sezione, n. 31/20), per la qual cosa pertinente è il richiamo alla citata giurisprudenza in punto di atti formali, che, unitamente alla disciplina processualistica in ambito civile, costituiscono i due binari su cui innervare i principi cardine dell’ordinamento di settore».
Così ragionando, dunque, è fuor di dubbio, nel caso che occupa quest’oggi il Collegio, che il preavviso di reclamo sia un atto di impulso del processo che si celebra dinnanzi al Giudice Sportivo (sia esso Nazionale o Territoriale) e che, in quanto tale, debba rispettare quei requisiti di sostanza e forma previsti dalla regolamentazione processuale del CONI e della Federazione. Ed infatti, a maggior suffragio di tale incedere, si pongono le norme regolamentari della FIGC: al Capo IV (“Norme generali sul procedimento”), all’art. 49 (“Ricorsi e reclami”), comma 4, del Codice di Giustizia FIGC si dispone espressamente che «I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili».
Orbene, nel caso di specie, è fuor di dubbio che il preavviso di reclamo al Giudice sportivo sia privo di sottoscrizione.
In conclusione, per le ragioni anzidette, la mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo del C.R. Emilia-Romagna FIGC-LND, da parte della società Bagnacavallo, pur trasmesso via PEC, rende l’atto stesso inammissibile e travolge l’efficacia dell’intero procedimento per cui è causa, con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2022
Il Presidente                       Il Relatore
F.to Vito Branca                 F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 11 maggio 2022
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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