CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Ordinanza n. 27 del 03/05/2022 – Calcio Foggia 1920 S.r.l./ FIGC

Ordinanza n. 27
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Marcello de Luca Tamajo
Angelo Maietta
Vincenzo Maria Cesaro - Componenti
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 8/2022, presentato, in data 2 febbraio 2022, dalla società Calcio Foggia 1920 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC,
e con notifica anche
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della FIGC n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 gennaio 2022, comunicata alla società ricorrente in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dalla suddetta istante avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta, al club pugliese, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022) e, per l'effetto, è stata ridotta a due punti l'originaria penalizzazione, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot. n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alla dott.ssa Maria Assunta Elena Pintus (art. 4, comma 1, del CGS, art. 20 bis delle NOIF ed art. 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS) ed al dott. Nicola Canonico (art. 4, comma 1, del CGS ed art. 20 bis delle NOIF), nonché, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell'art. 32, comma 5 bis, del CGS; nonché per l'annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata;
- al R.G. ricorsi n. 9/2022, presentato, in data 2 febbraio 2022, dal dott. Nicola Canonico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC,
e con notifica anche
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della FIGC n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 gennaio 2022, comunicata al suddetto istante in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal medesimo ricorrente avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta al dott. Canonico, la sanzione della inibizione per mesi sei), e, per l'effetto, è stata ridotta a tre mesi l'originaria inibizione in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot.n. 2554/117pf21 - 22/GC/b1p), per la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS e dell'art. 20 bis delle NOIF; nonché per l'annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’odierna udienza del 29 aprile 2022, i difensori delle parti costituite:
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2022, il difensore della parte ricorrente - Calcio Foggia 1920 S.r.l. - avv. Eduardo Chiacchio; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2022, il difensore della parte ricorrente - sig. Nicola Canonico - avv. Eduardo Chiacchio; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
preso atto che le parti congiuntamente, alla stregua degli adempimenti svolti dalla Società ricorrente e dal dott. Nicola Canonico all’esito della novella che ha interessato gli artt. 20 bis delle NOIF e 32 CGS FIGC, dichiarano di rinunziare al ricorso ed al controricorso e chiedono, pertanto, che il Collegio voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere;
considerato che la Procura Generale dello Sport presso il CONI nulla osserva e aderisce;
riuniti i ricorsi, di cui in epigrafe, per connessione;
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Preso  atto  di  quanto  precede,  dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  con  integrale compensazione delle spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso il giorno 29 aprile 2022.
Il Presidente
F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 3 maggio 2022.
Per il Segretario
F.to Dario Bonanno
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