CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33 del 12/05/2022 – U.S. Pergolettese 1932 s.r.l.,  / FIGC 

Decisione n. 33
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Angelo Maietta
Vincenzo Maria Cesaro
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2022, presentato, in data 17 gennaio 2022, dalla società
U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
contro
la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
nonché nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 40/CFA-2021-2022 del 9 dicembre 2021 e, quanto alle motivazioni, con Comunicato Ufficiale n. 43/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 29 aprile, il difensore della parte ricorrente - U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. - avv. Cesare Di Cintio; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Marcello de Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso del 17 gennaio 2022, la società U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. (d’ora in poi Pergolettese) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 40/CFA-2021-2022 del 9 dicembre 2021, e, quanto alle motivazioni, con Comunicato Ufficiale
n. 43/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale
- Sezione Disciplinare - n. 50/TFN-SD del 3 novembre 2021 (che aveva irrogato, tra gli altri, a carico della medesima Società istante, la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva), è stata rideterminata in 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, la sanzione a carico della U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. Risulta dagli atti che il 27 maggio 2021 la signora Anna Maria Alfreda Micheli, già detentrice dell’1,1% delle quote sociali della U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., odierna ricorrente, acquistava, dai sig.ri Diambra e Stefano  Micheli, l'ulteriore  10%  delle quote  sociali, divenendo proprietaria dell’11,1% delle stesse. Il successivo 5 luglio 2021 - e, dunque, oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla acquisizione delle partecipazioni societarie, come prescritto dall’art. 20 bis delle NOIF vigente ratione temporis - la sig.ra Micheli trasmetteva alla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.) la documentazione richiesta dalla richiamata disposizione federale.
Il 23 luglio 2021, il Presidente Federale trasmetteva, a sua volta, alla Procura Federale l’esito del parere reso dalla Commissione per l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti in capo agli acquirenti di quote o azioni societarie delle società di calcio professionistiche per effetto dell’acquisizione di una quota del capitale sociale della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. da parte della sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda. La Commissione, in particolare, rilevava il mancato invio della documentazione nel termine di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni, intervenuta con atto notarile del 27 maggio 2021 e, dopo aver comunque esaminato la documentazione, rilevava la mancanza della dichiarazione richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. e), delle NOIF, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lett. C) del richiamato articolo.
La Procura Federale, dunque, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:
«1) Marinelli Massimiliano, Presidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle
N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle
N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.;
2) Micheli Anna Maria Alfreda, Amministratrice delegata e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese  1932  S.r.l.,  affinché  venisse  prodotta  alla  F.I.G.C.  -  Co.A.P.S.  (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. Procura Federale per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente delle quote sociali, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente dell’U.S. Pergolettese S.r.l.;
3) Fogliazza Cesare Angelo, Amministratore delegato e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.;
4) Sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente dell’11,11% delle quote dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per aver depositato, oltre il termine perentorio di 15 giorni, la documentazione relativa all’acquisizione delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., nonché per non aver depositato la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.;
5) la Società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento dell’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S.».
2.
Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare - rilevato che «l’art. 20 bis delle NOIF non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata. L’art. 20 bis comma 4, infatti recita testualmente “…La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.” Fa da eco la successiva disposizione prevista al comma 5 dell’art. 20 bis che non consente alla Commissione consultiva ed al Presidente Federale di esaminare e prendere in considerazione i documenti pervenuti dopo la scadenza del “primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4”. Il quadro così delineato si chiude con la previsione sanzionatoria di cui all’art. 32, comma 5 bis, di almeno due punti di penalizzazione per la società interessata, sanzione in alcun modo derogabile, in ragione dell’insuperabile vincolo imposto dalla disposizione de qua» - con decisione n. 50/TFN-SD del 3 novembre 2021, irrogava le seguenti sanzioni: «- per il Sig. Massimiliano Marinelli, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la Sig.ra Anna Maria Alfreda Micheli, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il Sig. Cesare Angelo Fogliazza, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la società US Pergolettese 1932 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva».
3.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva parzialmente, rideterminando le sanzioni in mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Massimiliano Marinelli; mesi 3 (tre) di inibizione per la Sig.ra Anna Maria Alfreda Micheli; mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Cesare Angelo Fogliazza e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Pergolettese.
In particolare, la CFA, facendo uso delle facoltà conferitegli dagli artt. 12 e 13 CGS FIGC, riduceva dette sanzioni, rilevando che, «in primo luogo, la propria responsabilità è stata riconosciuta dai reclamanti, seppure solo allorché sono personalmente intervenuti nell’udienza di discussione (art. 13, comma 1, lett. e) del C.G.S. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., la Sig.ra Micheli ha fatto presente: di essere già detentrice da decenni della quota dell’1% della società, tanto da aver acquisito da tempo i requisiti di onorabilità prescritti; che la sua partecipazione - passata da 1% al 11% - è ininfluente rispetto alla maggioranza sociale con cui possono essere assunte le decisioni della società; che il ritardo è stato determinato dalla particolare situazione venutasi a creare a seguito del decesso improvviso del proprio nipote per COVID all’esito della quale ha acquistato le relative quote tramite i suoi eredi. Per tale motivo l’invio, anche se in ritardo, della documentazione prevista non poteva far altro che dimostrare una circostanza già ben conosciuta in ambito sportivo e, cioè, che la signora Micheli era in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria richiamati dalle norme vigenti».
Nel merito, la Corte, osservato l’art. 20 bis NOIF, affermava che «Il termine di quindici giorni – secondo un’interpretazione piana del sintagma “acquisizione delle partecipazioni” – non può che iniziare a decorrere dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie. Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 c.c. regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società. Invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (si veda Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sez. I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 29902/2019). Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (SS.UU. n. 80/2019-2020). Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF. Termine, quindi, che non è stato rispettato nel caso di specie. Sotto un profilo teleologico, del resto - e con specifico riferimento all’ordinamento federale - se fosse vera la tesi dei reclamanti, finirebbe per essere vanificata la ratio acceleratrice  che permea la novella  nell’ottica  della circoscritta tempistica dei campionati. In relazione alla tardiva produzione documentale da parte della signora Micheli integrata, fuori dal termine indicato nell’art. 20 bis delle NOIF, e precisamente depositata in data 9 agosto 2021, si conviene con il Tribunale federale sulla considerazione secondo cui, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa  sanzione  prevista  dalla  normativa  federale,  con  assorbimento  in  essa  della responsabilità diretta e di quella oggettiva. Anche per quanto riguarda la responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte nella decisione impugnata che - sulla base della precedente decisione del Tribunale n. 42/2021-2022 - ha individuato nell’art. 4 del C.G.S. la norma violata, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive. Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 C.G.S.. Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza. L’art. 4 C.G.S. integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio. Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Come pure è stato ritenuto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49), la violazione dei doveri  di  lealtà,  correttezza  e  probità  determina  un’ipotesi  di  responsabilità  residuale,  a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo».  4.
La Pergolettese ha proposto, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione norme di diritto – erronea e falsa applicazione dell’articolo 32 comma 5 bis del codice di giustizia sportiva FIGC”.
La ricorrente, chiedendo un intervento nomofilattico del Collegio, rileva l’erronea applicazione dell’art. 32 bis, c. 5, CGS FIGC al caso di specie, in quanto non sarebbe prevista alcuna sanzione per il ritardo nel deposito della documentazione; tant’è che la CFA stessa non ha potuto che riconoscere come il legislatore federale non avesse previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per l’ipotesi del ritardo rispetto a quella della mancanza assoluta, benché un caso fosse molto più grave dell’altro.
A ciò si aggiunga la necessità di valutare che la società avesse provveduto all’adempimento e ciò a riprova di buona diligenza. Tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dal Giudice, in concomitanza con un vuoto legislativo non imputabile alla società, al fine di escludere ogni imputazione e ogni sanzione.
II. “Erronea  interpretazione  ed  applicazione  delle  norme  –  eccesso  di  potere  – contraddittorietà della motivazione”.
La Corte, nonostante quanto previsto in tema di responsabilità nel CGS FIGC e pur consapevole della mancanza di una norma ad hoc, ha cercato di giustificare la propria decisione facendo rinvio al concetto – anch’esso estraneo al codice di giustizia sportiva – di responsabilità “propria”.
Con successiva memoria ex art. 60, c. 4, la ricorrente, sulla scorta della modifica legislativa in materia intervenuta medio tempore - di cui si darà conto infra - che non punisce con la penalizzazione il caso del ritardo, ma, proprio in ragione della minore gravità dell’inadempimento, prevede solo l’applicazione dell’ammenda, ha ulteriormente ribadito le proprie conclusioni chiedendo, vieppiù, che il Collegio faccia applicazione del principio del favor rei.
5.
Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per il rigetto del ricorso. All’udienza del 29 aprile 2022, le parti hanno insistito per le rassegnate conclusioni; la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità del  ricorso,  rimettendo all’apprezzamento del Collegio ogni valutazione sull’applicabilità del principio del favor rei.
Considerato in diritto
I.
Vale preliminarmente soffermarsi sulla disciplina della FIGC che governa gli adempimenti e gli obblighi di comunicazione degli acquirenti di partecipazioni sociali nelle società calcistiche, posti, come noto, alla verifica dei requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti.
La FIGC, al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri dei nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche e rimodulare i controlli sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, onde rendere le verifiche più rapide ed efficaci, emanava, con C.U. n. 221/A del 26 aprile 2021, l’art. 20 bis delle NOIF, nonché il comma 5 bis dell’art. 32 del Codice di Giustizia FIGC.
La prima norma, rubricata “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico” prevede(va), per quanto in questa sede di interesse, che:
«1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). […]
E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. […]
4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:
- documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti;
-documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l’adempimento relativo alla fideiussione».
A tale previsione, sul lato sanzionatorio, veniva aggiunto, come cennato, il comma 5 bis all’art. 32 CGS FIGC (“Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”): «…Il mancato rispetto dei termini di 15 giorni di cui all’art. 20 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, per l’inosservanza di ciascuno dei due termini, l’applicazione di almeno due punti di penalizzazione in classifica per la società interessata. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall’art. 20 bis comma 4 delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza».
II.I
Successivamente (e nelle more anche del presente procedimento) la FIGC, re melius perpensa (non era stato previsto, invero, “un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione, rispetto al caso – che obiettivamente appare più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione”, Corte Federale di Appello FIGC, decisione n. 0043/CFA del 17 dicembre 2021), modificava detta normativa con i CC.UU. 205/A e 206/A del 17 marzo 2022.
La normativa attualmente in vigore, dunque, per quanto in questa sede di interesse, è la seguente:
«Art. 20 bis - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico
1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%. […]
5. Requisiti di onorabilità. […]
6. Requisiti di solidità finanziaria […]
7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell’atto dal quale consegua l’Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.
8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l’integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l’atto dal quale consegua l’Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, sia stata quanto meno depositata l’attestazione di avvenuta stipula.
9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato  e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.
10. L’art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo».
L’art. 32 del Codice di Giustizia della FIGC è stato, dunque, così integrato:
«5-bis. La violazione dell’art. 20 bis NOIF comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito precisate.
5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.
5-quater. L’assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall’art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l’applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis delle NOIF.
5-quinquies. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera […]».
Ciò con l’aggiunta della seguente norma transitoria: «1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5- novies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).
2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione  Acquisizione Partecipazioni Societarie).
4. L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 20 bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.
5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter.
6. L’esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale».
II.
Ebbene, come visto, gli interventi normativi operati dalla FIGC più di recente, pur non modificando in senso sostanziale l’ambito soggettivo di applicazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, precisano, tuttavia, il soggetto o i soggetti sui quali ricadono gli obblighi previsti dalla norma.
Il citato comma 7 dell’art. 20 bis, a ben osservare, conferma il primo termine - 15 giorni - entro il quale la documentazione relativa ai requisiti debba essere depositata, precisando, altresì, la necessità che sia depositato l’atto che ha dato luogo all’acquisizione ovvero una certificazione di avvenuta stipula. È al comma 8 che, invece, è stata introdotta una disciplina volta a recepire le ricordate richieste di gradualità della disciplina: si è, pertanto, operato sia in termini di distinzione tra assenza dei requisiti o di mero ritardo nella relativa dimostrazione, sia ancora in termini di sanzione applicabile secondo una distinzione, in particolare, demandata all’art. 32 del CGS FIGC. È stato allora previsto che, oltre al primo termine di 15 giorni, venga concesso dalla CoAPS un termine aggiuntivo di ulteriori 15 giorni volto a regolarizzare eventuali carenze o irregolarità; ciò a condizione, però, che l’operazione di acquisizione sia stata comunque comunicata attraverso il deposito dell’atto che l’abbia determinata, nel termine tempestivo dei primi 15 giorni previsti dal comma 6.
D’altro canto, il novellato art. 32, commi da 5-bis a 5-novies, ha rimodulato le sanzioni, adottando una effettiva gradualità tra le distinte ipotesi di mero ritardo, poi eventualmente sanato, e definitiva assenza di requisiti: sanzione pecuniaria per il caso di ritardo che venga successivamente regolarizzato secondo il procedimento previsto  dal comma  8 dell’art. 20 bis. Da ultimo, il Legislatore federale ha previsto un periodo transitorio, che consentiva alle società interessate da procedimenti disciplinari o da giudizi ancora in corso di chiedere il riesame della loro posizione. La richiesta di riesame determina la archiviazione dei procedimenti disciplinari pendenti e “rende improcedibili i giudizi pendenti” determinando, inoltre, l’annullamento delle sanzioni già comminate. Invero, la norma prevede che con l’istanza di riesame la società si assoggetti ad una nuova valutazione dalla quale, però, potranno conseguire le sanzioni previste dal novellato art. 32 CGS.
II.I
Ora, con specifico riferimento alle doglianze rappresentate dalla Pergolettese, questo Collegio non può che ritenerle infondate.
Invero, nel caso di specie, la documentazione richiesta dalla previgente normativa - applicabile ratione temporis al procedimento per cui è causa - è stata, pacificamente, depositata oltre il termine di 15 giorni imposto dalla normativa federale: l’atto di trasferimento delle quote veniva stipulato in data 27 maggio 2021, mentre il relativo deposito presso la Federazione avveniva solo in data 5 luglio 2021. Da qui, l’applicazione, ai sensi del più volte richiamato art. 32, comma 5 bis, CGS FIGC - anch’esso applicabile ratione temporis - della sanzione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
La considerazione, poi, della normativa successivamente emanata (che prevede esplicitamente, per le società interessate al momento dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 32 CGS FIGC - 17 marzo 2022 - da giudizi ancora pendenti e relativi alla violazione dell'art. 20 bis delle NOIF, la possibilità di presentare una istanza di riesame della propria posizione alla Co.A.P.S. entro i successivi 15 giorni e, dunque, entro il 1 aprile 2022), inoltre, si scontra irrimediabilmente con la circostanza che, pur a fronte della possibilità per la odierna ricorrente di presentare la richiamata istanza, la stessa non ha posto in essere alcun atto.
Sembra, pertanto, potersi concludere che per le società che sono già state oggetto di sanzione e che non hanno presentato istanza di riesame, come esattamente accaduto nel caso della Pergolettese, i procedimenti in essere proseguono il loro corso originario secondo la disciplina previgente, con ciò escludendosi la possibilità di fare applicazione dell’invocato principio del favor rei.
A ciò si aggiunga che la Corte Federale, come visto, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto di valutare positivamente alcune circostanze fattuali, rideterminando verso il basso le sanzioni irrogate in prime cure.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2022
Il Presidente                                                                             Il Relatore
F.to Vito Branca                                                                       F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 12 maggio 2022
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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