CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37 del 20/05/2022 – A.S.D. Ilvamaddalena 1903 / FIGC / CR Sardegna 

Decisione n. 37
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da:
Vito Branca - Presidente
Piero Floreani - Relatore
Manuela Sinigoi
Guido Cecinelli
Alessandra Pandarese - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2022, presentato, in data 3 marzo 2022, dalla A.S.D. Ilvamaddalena 1903, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Kersevan,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituita in giudizio,
e
il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND, non costituito in giudizio,
nonché contro
la U.S. Arbus Calcio A.S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Rondini,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND, del 7 febbraio 2022 e pubblicata sul C.U. n. 90 dell’8 febbraio 2022.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, in video conferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, nell’udienza del 20 maggio 2022, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Ilvamaddalena 1903 -, avv. Aldo Kersevan; l’avv. Francesco Rondini, per la resistente U.S. Arbus Calcio A.S.D., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, secondo comma, lett. b), e dell’art. 61, terzo comma, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Piero Floreani.
FATTO
Con ricorso in data 3 marzo 2022, l’A.S.D. Ilvamaddalena 1903 ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND del 7 febbraio 2022 - pubblicata sul C.U. n. 90 dell’8 febbraio 2022 -, a mezzo  della  quale  è stata  annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND (C.U. n. 79 del 20 gennaio 2022), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla attuale ricorrente, era stata irrogata, a carico della U.S. Arbus Calcio A.S.D., la sanzione sportiva della perdita, con il risultato di 0-3, della gara Arbus Calcio - Ilvamaddalena 1903, per accertata nullità del tesseramento, da parte della Società ospitante, del calciatore Igor Brondani Da Luz, proveniente dalla A.S.D. Castiadas Calcio. L’invalidità del tesseramento era stata dichiarata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - con decisione in data 10 gennaio 2022.
In data 8 dicembre 2021 si è disputata la gara del Campionato di Eccellenza - LND C.R. Sardegna, tra Arbus Calcio ed Ilvamaddalena, conclusasi in pareggio. Con reclamo al Giudice Sportivo dell’11 dicembre 2021, l’Ilvamaddalena ha contestato la regolarità della gara, deducendo il mancato perfezionamento del tesseramento del calciatore Brondani dell’Arbus, da considerarsi, dunque, in posizione irregolare.
Il Giudice  Sportivo  Territoriale ha sospeso  la propria decisione,  deferendo  la questione  al competente Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti; quest’ultimo, con decisione n. 30/TFNST 2021-2022, ha dichiarato l’invalidità del tesseramento, rilevando che: “il tesseramento del calciatore sig. Brondani datato 7/12/2021 non possa essere ritenuto regolare per difetto di legittima sottoscrizione. Infatti, come si apprende dal foglio di censimento dei dati societari, gli unici due soggetti titolati alla firma degli atti societari per la Castiadas erano all’epoca il Presidente, sig. Celestino Recupito, ed il Vice Presidente, sig. Marco Spano. Nell’impossibilità di stabilire – sulla base delle emergenze probatorie, documentali e testimoniali, a disposizione di questo Tribunale – se la firma presente sulla lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021, in corrispondenza del timbro recante l’intestazione del Presidente della società Castiadas, sia stata effettivamente apposta dal Presidente Recupito (a quella data inibito) o, sempre indebitamente, da altro soggetto in nome e per contro del primo (circostanza che assume, in entrambi i casi, una rilevanza disciplinare e in ordine alla quale si ritiene, quindi, doveroso trasmettere gli atti, per gli accertamenti e le valutazioni di competenza, all’organo della Procura Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, comma 7 del CGS)”. Il Tribunale federale ha concluso osservando che: “A prescindere da come sia effettivamente andati i fatti, stante le contrastanti versioni delle parti ascoltate che non consentono un’univoca ricostruzione della vicenda (circostanza che appare, senz’altro, meritevole di più  specifico accertamento in altra  sede  federale),  ai fini che  qui interessano, appare, comunque, possibile concludere che il trasferimento del calciatore Brondani, datato 7/12/2021, non sia stato sottoscritto validamente per conto della società Castiadas e vada, quindi, dichiarato invalido per quanto richiesto dal Giudice sportivo territoriale del CR Sardegna”. Riassunto il giudizio sul reclamo, il Giudice Sportivo lo ha accolto, ha accertato l’illecito in capo ad Arbus Calcio e irrogato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore dell’Ilvamaddalena. Il Giudice ha, in particolare, considerato che la dichiarazione di invalidità del trasferimento del Brondani comportasse una nullità con effetti retroattivi del relativo tesseramento, tale da travolgere oggettivamente e dall’origine ogni effetto che medio tempore si fosse verificato.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pronunciatasi sul gravame interposto dall’Arbus Calcio, ha accolto l’impugnazione, ristabilendo, con decisione autoapplicativa, il risultato maturato sul terreno di gioco.
La società Ilvamaddalena ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport alla stregua di un unico articolato motivo. La ricorrente censura, in sintesi, la conclusione cui è pervenuta la Corte Territoriale, deducendo che, se la Corte avesse esaminato con scrupolosità e ponderazione le risultanze processuali, ivi comprese quelle acquisite nel procedimento pregiudiziale svoltosi davanti al TFN, richiamate per relationem e poste dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna a fondamento della sua decisione, avrebbe accertato a carico della Arbus una responsabilità per dolo o, comunque, per colpa grave. La Corte, non avendo fatto buon governo degli accertamenti compiuti in via pregiudiziale, non si sarebbe avveduta:
a) del fatto che, nel caso di specie, la lista di trasferimento non era stata sottoscritta alla contemporanea presenza di tutte le parti interessate, A.S.D. Castiadas Calcio (società cedente), Brondani Da Luz lgor (calciatore ceduto) e U.S. Arbus Calcio A.S.D. (società cessionaria), circostanza che solo avrebbe potuto garantire oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza del principale requisito richiesto per la sua validità, ossia della legittima provenienza ed autenticità delle firme sulla medesima apposte, e scongiurare così successive contestazioni e penalizzanti conseguenze disciplinari;
b) Il presidente della società Castiadas Celestino Recupito, alla data del 7 dicembre 2021, si trovava in condizione di inibizione e, dunque, nell’impossibilità di redigere la lista di trasferimento. La ricorrente conclude chiedendo al Collegio di: riformare la decisione impugnata e di confermare, per l'effetto, quella emessa e pubblicata dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna FIGC- LND sul C.U. n. 79 del 20 gennaio 2022, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Arbus Calcio A.S.D., la sanzione sportiva della perdita, col risultato di 3-0, in favore dell’odierna ricorrente, della gara disputata in Sanluri il giorno 8 dicembre 2021, ai sensi degli artt. 10, comma 6, lett. a), e 65, comma 1, lett. d), del CGS.
L’U.S. Arbus Calcio A.S.D. si è costituita in giudizio, con memoria depositata l’11 marzo 2022, con la quale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto al di là dei limiti cognitivi del Collegio, ai sensi dell’art. 54 CGS CONI; ne ha, altresì, dedotto l’infondatezza nel merito, poiché la Corte Sportiva avrebbe correttamente riconosciuto la buona fede della stessa ASD nella predetta operazione di trasferimento. La resistente, inoltre, ha riproposto dinanzi al Collegio il motivo di appello riguardante la mancata applicazione dell’art. 42, primo comma, delle NOIF (Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), non preso in considerazione dalla Corte Sportiva d’Appello. Poiché, infatti, la pronuncia del Tribunale Federale è stata comunicata in data 10 gennaio 2022, quanto al dispositivo, ed il successivo 12 gennaio, quanto alle motivazioni, a suo avviso, la revoca del tesseramento del calciatore Igor Brondani Da Luz deve avere effetto quantomeno a far tempo dal 15 gennaio 2022. In definitiva, in applicazione della ricordata disposizione, la gara tra Arbus Calcio - Ilvamaddalena 1903 disputata l’8 dicembre 2021 deve essere omologata con il punteggio reale di 0 -0 maturato sul campo.
All’udienza del 20 maggio 2022, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’accoglimento del ricorso, osservando come sia ineccepibile il ragionamento del Giudice Sportivo per quanto riguarda la questione pregiudiziale circa l’invalidità del tesseramento, la quale ha efficacia ex tunc, sicché male ha fatto la Corte d’Appello nel non considerare siffatta pregiudiziale.
Considerato in
DIRITTO
L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado, a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello ha riformato la decisione del Giudice Sportivo che aveva irrogato la sanzione della perdita della gara - con il risultato di 0-3 - della gara Arbus Calcio-Ilvamaddalena 1903, in conseguenza dell’accertata nullità del tesseramento del calciatore Igor Brondani Da Luz, atleta ceduto alla prima delle due squadre da parte dell’A.S.D. Castiadas Calcio.
In via preliminare di rito, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Arbus Calcio in relazione all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, stante il rilievo che l’oggetto del giudizio riguarda la dedotta violazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione con riferimento ad un punto decisivo della controversia definita dal Giudice d’appello.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo dell’attuale ricorrente e deliberato di irrogare, a carico della resistente Arbus Calcio, la sanzione della perdita della gara, osservando come non potesse assumere rilievo la buona fede e la tutela del legittimo affidamento della società cessionaria, atteso che la nullità ex tunc del trasferimento del calciatore travolge oggettivamente e dall’origine ogni effetto che medio tempore si sia verificato e che l’inibizione di un dirigente sportivo - circostanza determinativa della nullità del trasferimento sottoscritto dal dirigente inibito - è cosa nota, per cui sarebbe stato onere di Arbus Calcio, prima di dare corso al trasferimento tra le sue fila del calciatore Brondani,  verificare che la relativa lista, il 7 dicembre 2021, fosse stata sottoscritta per la Castiadas o dal suo legale rappresentante o da chi avesse poteri sostitutivi per farlo.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha rilevato che, per stabilire se fosse stata commessa un’irregolarità meritevole di sanzione, occorreva verificare quali procedure fossero state attuate in concreto dalla società Arbus Calcio per tesserare il calciatore Brondani Da Luz e, considerato che nessuna violazione di norme poteva essere ascritta alla società per aver schierato in campo il calciatore, ha escluso che potessero essere fatte ricadere a carico della società Arbus le eventuali irregolarità commesse dalla società Castiadas, all’epoca al vaglio della Procura Federale. La Corte ha, pertanto, annullato la decisione del Giudice Sportivo ed omologato il risultato di 0-0 conseguito sul campo.
L’art. 10, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe.
La disposizione prevede espressamente che la sanzione che si considera consegua ad uno specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, circostanza che esclude come la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti -, dichiarativa dell’invalidità del trasferimento del calciatore Igor Brondani Da Luz alla società A.S.D. U.S. Arbus Calcio datato 7 dicembre 2021, costituisca causa pregiudiziale ai fini dell’accertamento dell’illecito e della sanzione di cui si fa questione.
Da un punto di vista più generale, la sanzione della perdita della gara è l’effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 c.g.s.), anche dell’esplicito elemento dell’attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara.
La controversia in ordine alla validità del trasferimento può, dunque, acquistare diretta rilevanza quale causa pregiudiziale rispetto al diverso giudizio in cui direttamente si faccia questione della responsabilità conseguente al fatto costituito dall’invalidità del trasferimento.
Ma un giudizio, o, comunque, uno specifico accertamento in ordine a siffatta responsabilità non consta che sia stato effettuato. Il Giudice Sportivo, con la decisione del 20 gennaio 2021, ha irrogato la sanzione della perdita della gara sul mero presupposto dell’invalidità del trasferimento, osservando come non sia invocabile la buona fede da parte dell’Arbus Calcio, in ragione del fatto che sarebbe stato onere di quest’ultima, prima di dar corso al trasferimento tra le sue fila del Brondani, verificare che la relativa lista, il 7 dicembre 2021, fosse stata sottoscritta per la Castiadas dal suo legale rappresentante o da chi aveva poteri sostitutivi per farlo.
In disparte il fatto che non è configurabile, alla stregua dell’ordinamento sportivo, un’autonoma situazione soggettiva di onere in tal senso, è evidente come tale considerazione non sia idonea a fondare una responsabilità diretta dell’Arbus Calcio nella fattispecie concreta, in particolare qualora si consideri che tale onere è stato enucleato dal Giudice Sportivo per escludere la rilevanza di una circostanza esimente rispetto alla diversa sanzione della perdita della gara, non già per escludere la responsabilità del fatto costituito dal trasferimento invalido che della prima costituisce indefettibile presupposto. Il Giudice Sportivo, infatti, avrebbe certamente potuto procedere ad uno specifico accertamento di responsabilità anche in via incidentale, in applicazione dell’art. 65 CGS, ma non lo ha fatto, poiché ha direttamente inflitto la sanzione della perdita della gara, senza considerare se quell’invalidità fosse imputabile alla società Arbus Calcio, anche, se del caso, in qualità di corresponsabile (cfr. art. 10, terzo comma, CGS).
In altri termini, tra la sanzione della perdita della gara, siccome applicata dal Giudice Sportivo, e l’invalidità del tesseramento è agevole individuare uno iato, costituito, dunque, dall’assenza di un accertamento di responsabilità diretta del fatto-trasferimento idoneo a dare consistenza obiettiva sotto il profilo causale alla prima sanzione.
La Società ricorrente si duole del mancato accertamento di responsabilità della Società avversaria, deducendo motivi preordinati al riesame del merito con riferimento al fatto che alla società Arbus Calcio sarebbe imputabile una responsabilità per dolo o colpa grave.
Va tenuto presente che il ricorso  dinanzi al Collegio  di Garanzia dello  Sport è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. L’apparato critico dedotto dalla Società ricorrente, tuttavia, riguarda la valutazione di fatti e circostanze in realtà già vagliati dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale ed adeguatamente motivati in relazione ai caratteri peculiari della sanzione della perdita della gara, con particolare riferimento alla posizione di terzietà della società resistente (cessionaria), laddove, in sostanza, le argomentazioni addotte sono preordinate a sostenere la tesi di una responsabilità immediata della controparte ed all’applicabilità della sanzione della perdita della gara, senza considerare specifiche violazioni di norme federali in capo ai soggetti protagonisti della vicenda ed alla stregua della motivazione fatta propria dal Giudice Sportivo con la decisione riformata.
In definitiva, la sola Società responsabile dell’invalido trasferimento del calciatore utilizzato è un soggetto terzo rispetto alle squadre che hanno disputato la gara del cui risultato si discute, in relazione alla sanzione della perdita della gara stessa; sicché, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale deve essere confermata, ancorché alla stregua di una motivazione integrata con le sopra esposte considerazioni.
Il carattere di novità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2022.
Il Presidente              Il Relatore
F.to Vito Branca       F.to Piero Floreani
Depositato in Roma, in data 31 maggio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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