CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50 del 20/07/2022 – A.S.D. Vallescrivia 2018/ FIGC / A.S.D. Busalla Calcio 1909

Decisione n. 50

 

Anno 2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Alfredo Storto
Mario Stella Richter
Carlo Polidori - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2022, presentato, in data 4 aprile 2022, da A.S.D. Vallescrivia 2018, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Rondini, con studio professionale in La Spezia, via Giovanni Minzoni, n. 2;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, presso il cui studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, è elettivamente domiciliata;
nonché contro
la A.S.D. Busalla Calcio 1909, non costituita in giudizio;
avverso
la decisione n. 0079/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 0076/TFN-SVE/2021-2022 del 4 marzo 2022, notificata in pari data dal Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della società A.S.D. Vallescrivia 2018 avverso le decisioni della Commissione Premi, pubblicate sul C.U. n. 6/E del 27 gennaio 2022, con cui erano stati respinti i ricorsi in merito ai premi di preparazione relativi, rispettivamente, ai calciatori Jacopo Costa, Giovanni Savio, Luca Spano, Guglielmo Traverso e Karim Pascuzzi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 9 maggio 2022, per la parte ricorrente, l’avv. Francesco Rondini, collegato tramite piattaforma Microsoft Teams, nonché, presenti nei locali del C.O.N.I., l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente F.I.G.C., il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) e dell’art. 61, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di cui in epigrafe;
udito, nella camera di consiglio del 6 maggio 2022, il relatore, cons. Giovanni Iannini.
Ritenuto in fatto
1. - La ricorrente, A.S.D. Vallescrivia 2018, ha esposto che, in data 30 giugno 2021, ha adito la Commissione Premi della FIGC al fine di ottenere la condanna della società A.S.D. Busalla Calcio 1909 al pagamento dei premi di preparazione, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del S.G.S. e dell’art. 96 N.O.I.F., per i calciatori Jacopo Costa, Giovanni Savio, Luca Spano, Guglielmo Traverso e Karim Pascuzzi.
Ha soggiunto che, con decisioni pubblicate nel C.U. n. 6/E del 27 gennaio 2022, la Commissione Premi ha rigettato i ricorsi n. 345, n. 377, n. 379 e n. 382.
Ciò premesso, la ricorrente ha rilevato di avere proposto reclamo al Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - lamentando l’erronea applicazione, da parte della Commissione Premi, della vecchia disposizione dell’art. 96 N.O.I.F. relativa al premio di preparazione e che il relativo giudizio si è concluso con pronuncia del 4 marzo 2022, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo, in quanto proposto cumulativamente con un unico atto avverso cinque distinte delibere della Commissione Premi.
2. - La A.S.D. Vallescrivia 2018 ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione del 4 marzo 2022 del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, chiedendo che essa sia cassata con rinvio all’organo di giustizia federale competente, enunciando il princip io di diritto, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 62 del Codice di Giustizia del C.O.N.I.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che ha formato oggetto di disputa tra le parti.
La ricorrente ha evidenziato che, per far valere le pretese innanzi alla Commissione Premi della F.I.G.C., era stato presentato un unico ricorso, basato su un’unica motivazione, relativa alla posizione dei cinque calciatori, e che la Commissione ha rigettato l’istanza con cinque distinti provvedimenti.
La A.S.D. Vallescrivia 2018 ha, quindi, evidenziato che il Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche non avrebbe tenuto conto che la A.S.D. Vallescrivia aveva proposto un unico ricorso innanzi alla Commissione Premi.
La ricorrente ha, inoltre, rilevato l’erronea interpretazione di norme di diritto, giacché il Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - avrebbe male applicato il principio, in linea di massima condivisibile, secondo il quale la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le spese parti, comporta un indebito esercizio dei poteri di riunione dei procedimenti, che è riservato in via esclusiva al giudice.
Non si sarebbe tenuto conto, infatti, del principio, affermato dal Consiglio di Stato e recepito dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo il quale “...è pacifico l’indirizzo in base al quale il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, e il requisito dell’assenza di conflitto di interessi tra le parti”.
3. - Si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) che ha evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, con un unico atto non possono essere impugnate più sentenze, giacché, altrimenti, sarebbe consentito alla parte provocare la riunione di distinti procedimenti, che può essere disposta soltanto dal giudice, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.
Le eccezioni a tali principi sarebbero limitate a casi specificamente circoscritti, quali quelli di identità di soggetti coinvolti e delle questioni trattate.
La Commissione Premi, nell’emettere quattro distinte decisioni, ognuna relativa alle distinte posizioni dei singoli calciatori, si sarebbe attenuta all’art. 96 delle N.O.I.F., che prevede la possibilità per la società di agire al fine di ottenere il premio di preparazione innanzi alla Commissione che, all’esito, adotta la relativa decisione.
Nel caso di specie, non ricorrerebbero i requisiti che consentono di derogare alla regola generale, giacché la Commissione Premi FIGC si è espressa con riferimento alle specifiche e autonome posizioni dei calciatori, ben distinte fra loro.
La Federazione resistente ha ampiamente evidenziato la diversità della posizione dei cinque calciatori, evidenziando che: il calciatore Guglielmo Traverso è stato tesserato per la Società A.S.D. Calcio Vallescrivia sino al termine della stagione sportiva 2016-2017 e si è trasferito alla società A.S.D. Busalla Calcio la stagione seguente, tesserandosi quale dilettante soggetto a vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2019-2020; il calciatore Karim Pascuzzi è stato tesserato presso la Vallescrivia fino alla stagione 2015 - 2016 ed è poi passato alla A.S.D. Busalla Calcio; il tesseramento del calciatore Giovanni Savio presso detta società ha avuto luogo fino alla stagione sportiva 2016 - 2017, passando poi alla Busalla Calcio; Luca Spano è stato tesserato dalla Vallescrivia fino alla stagione sportiva 2019 - 2020, per, poi, passare alla Busalla Calcio nella stagione 2020 - 2021; il calciatore Jacopo Costa, infine, è stato tesserato con la Vallescrivia fino alla stagione 2016 - 2017 ed è passato alla Busalla Calcio in data 25 luglio 2016.
La proposizione di un unico ricorso avrebbe comportato, altresì, la violazione dell’art. 91, comma 4, CGS, che prevede che l’istanza proposta innanzi al Tribunale Federale deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza, in quanto le impugnazioni di più decisioni con un unico atto, riferite a posizioni tra loro autonome e differenti, non consentirebbe di individuare le specifiche censure formulate con riferimento a ciascuna delle decisioni adottate.
La Federazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4. - In esito all’udienza del 9 maggio 2022, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.
Considerato in diritto
5. - Come risulta dall’esposizione in fatto, la A.S.D. Vallescrivia 2018 ha proposto un reclamo cumulativo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, impugnando cinque delibere della Commissione Premi, che aveva rigettato i ricorsi n. 345, 377, 379 e 382 (come già rilevato dal Tribunale Federale, agli atti risultano solo quattro delibere, anche se il reclamante si è riferito alla posizione di cinque calciatori).
Il Tribunale Federale ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo cumulativo, rilevando che la proposizione di esso «...rende inammissibile la domanda per violazione dei principi in tema di impugnazione, posto che la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, comporta un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti che è riservato in via esclusiva al giudice (cfr. Cass. Civ., sez II, 4 gennaio 2002 n. 69; Cons. Stato, sez V, 14 luglio 1997, n. 806; Cass. Civ., sez. III, 6 giugno 1994, n. 5472; Cass. Civ., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 312).
Il reclamo cumulativo inoltre è in contrasto con i principi dell’art. 91, comma 4, CGS che impone la “specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata. Ne consegue che un reclamo cumulativo non consente l’individuazione esatta delle censure mosse alle singole decisioni, tanto da essere inammissibile per genericità della domanda».
6. - Osserva il Collegio che è pacificamente affermato in giurisprudenza il principio dell’inammissibilità dell’impugnazione cumulativa (in materia, Cass. civ., Sez. II, 4 gennaio 2002, n. 69; Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692, con ampi richiami giurisprudenziali).
La giurisprudenza, tuttavia, ammette che in alcune limitate e ben definite ipotesi sia possibile proporre impugnazione cumulativa.
Le deroghe che la giurisprudenza ha ammesso sono relative prevalentemente a fattispecie di natura tributaria e hanno quali caratteristiche essenziali, oltre che l’identità dei soggetti della controversia, l’unicità del rapporto giuridico (di imposta) e il fatto che la decisione di esse è legata esclusivamente alla soluzione di un’identica questione di diritto comune a tutte le cause (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692, cit.; Cass. civ., sez. trib., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass. civ., sez. trib., 22 febbraio 2017, n. 4595).
Si tratta, in genere, di controversie relative a diverse annualità di una stessa imposta, spettante ad enti locali e, quindi, non legata al reddito prodotto in un determinato anno fiscale.
Da notare che non mancano pronunce in cui si afferma senz’altro che la possibilità dell’impugnazione cumulativa è generalmente riconosciuta solo per il processo tributario (Cass. civ., sez. II, 6 agosto 2019, n. 21005).
7. Nel caso di specie, può rilevarsi l’identità dei soggetti, costituiti, da un lato, dall’odierna ricorrente A.S.D. Vallescrivia 2018 e, dall’altro, dalla FIGC e dalla A.S.D. Busalla Calcio 1909.
Se anche si volesse ammettere la possibilità dell’impugnazione cumulativa al di fuori dell’ambito del giudizio tributario, va rilevato che quel che difetta nel caso di specie è, innanzi tutto, l’unicità del rapporto giuridico, giacché la pretesa dell’odierna ricorrente è relativa alla posizione di cinque diversi calciatori, e quindi a cinque diversi rapporti, che, negli auspici dell’odierna ricorrente, avrebbero dovuto dar titolo al pagamento di altrettanti premi di preparazione.
Difetta, peraltro, l’identità delle fattispecie sotto il profilo strettamente fattuale, come ampiamente dimostrato dalla FIGC nella memoria di costituzione, che ha evidenziato la diversità delle vicende di ciascuno dei calciatori in relazione ai quali la A.S.D. Vallescrivia ha invocato il pagamento del premio di preparazione.
La diversità dei rapporti e delle fattispecie impedisce di affermare che le controversie dipendono per intero dalla soluzione di un’identica questione di diritto comune a tutte le cause “...suscettibile (...) di dare vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relativo al medesimo rapporto di imposta ” (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cit.).
Solo il giudice, pertanto, avrebbe potuto valutare se la soluzione unica delle questioni di diritto fosse applicabile in maniera indistinta a tutte le fattispecie, esercitando, se del caso, il potere di riunione ad esso riservato.
8. La ricorrente ha posto particolarmente l’accento sul fatto di avere proposto un unico ricorso innanzi alla Commissione Premi della FIGC.
Anche a prescindere dal fatto che tale circostanza non è verificabile, non essendo stato prodotto tale atto, ed anzi appare contraddetta da quanto risulta dalla decisione del Tribunale Federale, che fa riferimento a cinque ricorsi iscritti con numeri diversi, essa non è comunque in grado di incidere sulla soluzione delle questioni che sono state poste.
Il problema da affrontare in questa sede, infatti, non è quello di stabilire se la Commissione Premi, in presenza di un ricorso asseritamente unico, dovesse decidere con una o più pronunce, ma se sia ammissibile impugnare con un unico reclamo decisioni diverse.
Quel che rileva ai fini della decisione, dunque, è che si sono avute cinque distinte decisioni della Commissione Premi, che sono state impugnate con un unico reclamo innanzi al Tribunale Federale.
9. - In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2022, presentato, in data 4 aprile 2022, dalla A.S.D. Vallescrivia 2018 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro l'A.S.D. Busalla Calcio 1909 per l'annullamento della decisione n. 0079/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 0076/TFN- SVE/2021-2022 del 4 marzo 2022, notificata in pari data dal Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della suddetta società ricorrente avverso le decisioni della Commissione Premi, pubblicate sul C.U. n. 6/E del 27 gennaio 2022, con cui erano stati respinti i ricorsi in merito ai premi di preparazione relativi rispettivamente ai calciatori Jacopo Costa, Giovanni Savio, Luca Spano, Guglielmo Traverso e Karim Pascuzzi:
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio telematica, in data 9 maggio 2022.
ll Presidente                         Il Relatore
F.to Dante D’Alessio          F.to Giovanni Iannini
Depositato in Roma, in data 20 luglio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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