CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Ordinanza n. 9 del 18/03/2022 – Benevento Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a. / FIGC

Ordinanza n. 9
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composto da
Vito Branca - Presidente e Relatore
Piero Floreani
Tommaso Edoardo Frosini
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 127/2021, promosso con unico ricorso da Benevento Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a. e Sig. Thiam Pape Samba, rappresentati e difesi dall’avv. Flavia Tortorella;
contro
la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), non costituita in giudizio,
e
la  Federazione Italiana  Giuoco Calcio  (FIGC),  rappresentata  e difesa  dall’avv.  Giancarlo Gentile;
con notifica effettuata anche
alla Lega Italiana Serie B (LNPB), non costituita in giudizio,
e
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 41/CFA del 16 novembre 2021, e della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - pubblicata con C.U. 16/TFN del 13 settembre 2021, con le quali è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento, adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021, di reiezione alla variazione di tesseramento del calciatore Thiam Pape Samba, per la violazione del combinato disposto delle norme di cui alle lettere E) ed F) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 268/A del 10 giugno 2021, previste per le Società che disputeranno, nella stagione sportiva 2021/2022, il campionato di Serie C; nonché per l’annullamento di ogni altro atto ulteriore presupposto, annesso, connesso e collegato e conseguente.
letti gli atti del giudizio;
uditi, nell’udienza del 18 marzo 2022, presso i locali del CONI, il difensore delle parti ricorrenti - Benevento Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a. e Sig. Thiam Pape Samba - avv. Flavia Tortorella; l'avv. Giancarlo Gentile, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe;
rilevato che la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sollevato, con la propria memoria difensiva, un’eccezione di inammissibilità nei confronti dell’impugnazione proposta dal Sig. Thiam Pape Samba;
rilevato che detta eccezione, ad avviso del Collegio, appare in grado di investire l’impugnazione nel suo complesso attesa l’unicità del gravame proposto nella forma del ricorso collettivo da Benevento Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.A. e Sig. Thiam Pape Samba;
visti gli artt. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e 101, comma 2, del Codice di Procedura Civile;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca;
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Riserva la decisione, assegnando alle parti termine fino al 20 aprile 2022 per depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione indicata in parte motiva.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 marzo 2022.
Il Presidente e Relatore
F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 18 marzo 2022.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito
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