CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16 del 13/04/2022 – Udinese Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ Lega Nazionale Professionisti Serie A

Decisione n. 16
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente
Dante D’Alessio - Relatore
Vito Branca
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla società Udinese Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Campoccia, Enrico Lubrano e Rolando Favella,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
nonché
la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituitasi in giudizio,
nonché
la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica,
con notifica
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 140 del 18 gennaio 2022, che aveva irrogato, in capo alla Salernitana - relativamente alla gara di Serie A Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 - le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, decisione qui impugnata, la quale, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso della Salernitana, ha annullato le sanzioni predette ed ordinato di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara.
Visto il ricorso e la documentazione allegata;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla resistente U.S. Salernitana 1919 s.r.l.;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 11 aprile 2022, dalla difesa della ricorrente, Udinese Calcio S.p.A., con la quale la medesima società Udinese ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso di cui in epigrafe a seguito del deposito, ad opera della controparte, della documentazione relativa all’avvenuto utilizzo della società Hellofly per sei trasferte di questo Campionato, da cui si evince l’effettiva attendibilità della società di charter in questione e, quindi, l’effettiva attendibilità della prenotazione effettuata con la società Salernitana per la trasferta di Udine, circostanza che, se resa nota nei precedenti gradi di giudizio, avrebbe determinato l’Udinese a non presentare ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 12 aprile 2022, dalla difesa della società intimata,
U.S. Salernitana 1919 s.r.l., con la quale si è provveduto ad accettare formalmente la rinuncia all’instaurato giudizio di cui in epigrafe, manifestata ed ufficializzata dalla società istante;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, pres. Dante D’Alessio.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 aprile 2022.
Il Presidente                                                                                             Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri                                                                            F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 13 aprile 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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