CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20 del 26/04/2022 – Udinese Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ Lega Nazionale Professionisti Serie A

Decisione n. 20
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Attilio Zimatore
Dante D’Alessio
Vito Branca - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2022, presentato, in data 23 marzo 2022, dalla società Udinese Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Campoccia, Luciano Ruggiero Malagnini, Enrico Lubrano e Rolando Favella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Enrico Lubrano;
contro
- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito: FIGC), non costituitasi in giudizio;
nonché contro
- la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: LNPA), non costituitasi in giudizio;
e
la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. (di seguito: Atalanta), rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi, Lorenzo Vigasio, Alex Testa, Roberto Invernizzi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Morelli;
per l'annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con
C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch'essa oggetto di impugnazione, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese - Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 aprile 2022, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della ricorrente, Udinese Calcio S.p.A., avvocati Stefano Campoccia, Enrico Lubrano, Luciano Ruggiero Malagnini e Rolando Favella; gli avvocati Gian Pietro Bianchi e Roberto Invernizzi, per la resistente Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
Ritenuto in fatto
1. A seguito della pausa natalizia del Campionato di calcio di Serie A, nei primi giorni di gennaio 2022 l’Udinese comunicava - in ossequio alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 - all’Autorità Sanitaria competente n. 9 casi di positività al Covid-19 del gruppo squadra.  Il  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli  Centrale,  con provvedimento del 5 gennaio 2022, disponeva (ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare Ministero Salute 30 dicembre 2021) l’isolamento domiciliare per i soggetti positivi (n. 9 giocatori), la quarantena domiciliare per altri 15 giocatori, nonché la c.d. “autosorveglianza” per n. 7 giocatori (con obbligo permanente di indossare la mascherina FFP2), a seconda che gli stessi avessero ricevuto la seconda dose da oltre 120 giorni (quarantena domiciliare) oppure che gli stessi avessero ricevuto la terza dose o la seconda dose da meno di 120 giorni. Con il richiamato provvedimento amministrativo, si prescriveva, altresì, a tutti i giocatori del gruppo squadra di astenersi da ogni attività sportiva per cinque giorni, ovvero dal 5 gennaio 2022 al 9 gennaio 2022.
A seguito del richiamato provvedimento, l’Udinese presentava istanza alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: Lega) affinché le due imminenti gare di campionato, Fiorentina-Udinese (prevista per il 6 gennaio 2022) e Udinese-Atalanta (prevista per il 9 gennaio 2022), fossero rinviate.
La Lega negava il rinvio con delibera del 6 gennaio 2022, pubblicata nel C.U. n. 126. L’Udinese, in ragione del provvedimento adottato dalla ASL, non si presentava sul campo, in data 6 gennaio 2022, in occasione della partita Fiorentina-Udinese.
Il giorno 8 gennaio 2022, pronunciandosi sull’impugnazione della Lega avverso il provvedimento della ASL, il TAR Friuli disponeva la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo, nella parte in cui fissava il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio 2022 al 9 gennaio 2022, anche per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza, ai sensi dell’art. 2 del
D.L. 229 del 2021; e ciò perché quel capo del provvedimento era causa di un pregiudizio grave e immediato dovuto al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022.
La gara del 6 gennaio 2022 non era stata disputata per la vigenza del provvedimento della ASL; a tale riguardo, il Giudice Sportivo Nazionale della Lega, con decisione adottata con C.U. n. 182 del 18 febbraio 2022 (passata in giudicato), accoglieva il ricorso proposto dall’Udinese, deliberando «di non applicare alla soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima».
La gara Udinese-Atalanta, invece, per effetto della decisione del TAR Friuli dell’8 gennaio 2022, si teneva il 9 gennaio 2022, terminando con il risultato di 2 a 6 a favore del sodalizio lombardo; risultato che veniva omologato dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata nel C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022.
2. Avverso tale ultimo C.U., l’Udinese ricorreva al Giudice Sportivo, domandando la ripetizione della gara. Con decisione del 25 gennaio 2022, pubblicata in C.U. n. 154, quest’ultimo respingeva il ricorso, con la seguente motivazione: «…la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità, avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale… Né invero possono trovare ingresso, in tal senso inficiate della regolarità della medesima gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa COVID (assenze che hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante). L’art. 48 delle N.O.I.F. … nella parte in cui recita, al comma 3 “In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”, è chiaramente norma volta a garantire la regolarità e la sportività delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e all’uopo introduce un chiaro “obbligo” di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può tradursi, come invece vorrebbe la ricorrente, in un presunto “diritto” a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla “imposizione” a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento».
2.1 Avverso tale motivazione, l’Udinese proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello che, con decisione adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, lo respingeva integralmente.
2.2 Medio tempore, l’Udinese proponeva ulteriore ricorso davanti al Tribunale Federale, sez. Disciplinare, avverso la delibera della Lega adottata il 6 gennaio 2022, contestandone la legittimità. Il TFN, con decisione n. 95 del 7 febbraio 2022, non oggetto di cognizione in questa sede, riteneva inammissibile il ricorso sulla illegittimità della delibera per mancanza di interesse.
3. Avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, l’Udinese ha proposto ricorso davanti a questo Collegio, articolando i seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione di norme di diritto” violazione manifesta dei principi di regolarità delle competizioni sportive, nonché dei principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza (art. 3 Cost.): richiesta principale di annullamento senza rinvio”.
II. “Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Richiesta subordinata di annullamento con rinvio”
4. Si è costituita in giudizio l’Atalanta, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto.
1. In via preliminare, il Collegio è tenuto ad esaminare le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Atalanta avverso il ricorso dell’Udinese per violazione dell’art. 2, comma 5, C.G.S. CONI. A tale riguardo, il Collegio osserva che il ricorso presentato dall’Udinese non supera i limiti cognitivi fissati dall’art. 54 del C.G.S. CONI e non è rivolto ad una rivalutazione del merito delle motivazioni poste a fondamento delle decisioni endofederali.
Non ricorre, peraltro, alcuna violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, né tantomeno della modificazione della causa petendi, tenuto conto che la questione sollevata dall’Udinese ha ad oggetto la violazione dei principi di regolarità delle competizioni sportive, dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Né, peraltro, assume alcun rilievo la decisione dell’Udinese di abbandonare le contestazioni del C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022 della Lega, del tutto estranea alla presente decisione. Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che il ricorso dell’Udinese è fondato su un duplice argomento: i) la violazione dell’art. 48, comma 3, delle NOIF, il quale prevede che “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”; ii) la violazione del cosiddetto principio della “forza maggiore sostanziale”, inteso come la limitazione della capacità agonistica dovuta ad un provvedimento della ASL che, avendo bloccato l’intera rosa sino al giorno antecedente la disputa della gara, è preclusivo della partecipazione alla medesima o comunque impeditivo della effettiva disputa della gara stessa in condizioni di normalità, tenuto anche conto del richiamato art. 48, comma 3, delle NOIF.
In altre parole, l’Udinese lamenta l’irregolarità della gara disputatasi, dovuta all’impossibilità materiale di quest’ultima di preparare la medesima in maniera normale, con la conseguente violazione del principio della par condicio dovuta alla richiamata causa di forza maggiore sostanziale.
A tale riguardo, il Collegio osserva che la forza maggiore è un concetto che non trova una sua definizione nell’ordinamento. Com’è noto, sin dall’antichità la forza maggiore consiste in un evento di una forza tale rispetto al quale non è oggettivamente possibile resistere; un evento siffatto, per la sua forza intrinseca, impone alla persona una condotta attiva od omissiva in maniera necessaria ed inevitabile. Il concetto di forza maggiore, inteso come vis major cui resisti non potest, dunque, nel caso in questione non discende da una catastrofe naturale, ma dall’adozione di un provvedimento da parte dell’Autorità Sanitaria; ne deriva che il cosiddetto factum principis, cioè l’evento indipendente dalla volontà delle parti, è rappresentato dal provvedimento adottato dalla ASL. La revoca del provvedimento stesso, ad opera del TAR Friuli, determina l’eliminazione del cosiddetto evento impeditivo e ripristina, rendendo conseguentemente di nuovo esigibile, la prestazione dovuta.
In tale contesto, non ha alcuna rilevanza giuridica la distinzione tra una ipotesi di forza maggiore cosiddetta formale e una cosiddetta sostanziale: la forza maggiore, infatti, per come è stata precedentemente indicata, rende impossibile la prestazione; di qui l’assenza di responsabilità del soggetto che non esegue la medesima. L’impossibilità è un concetto storicamente determinato, ma in un determinato periodo storico, di natura assoluta; nel senso che, soggettivamente, ciò che è impossibile lo è per tutti e non soltanto per alcuni; e, oggettivamente, nel senso che non si può resistere alla forza dell’evento o del provvedimento.
Alla luce di quanto precede, la cosiddetta forza maggiore sostanziale si risolve in una maggiore onerosità della prestazione dovuta, intesa come un aggravamento della prestazione che rende quest’ultima maggiormente disagevole, ma che non ne impedisce l’esecuzione, non essendo impossibile la medesima.
Ne deriva che la forza maggiore è un concetto a due valori, è o non è, non essendo possibile ricorrere al concetto di probabilità. E, nel caso in questione, la forza maggiore non ricorre proprio per effetto della revoca, da parte del TAR Friuli, del provvedimento adottato dalla ASL. La maggiore onerosità della prestazione non rende quest’ultima impossibile e ne impone, pertanto, l’adempimento. Ciò significa che, pur essendo oggettivamente più oneroso disputare la partita con un significativo numeri di defezioni, l’obbligo fissato dalle regole dell’ordinamento sportivo non è superato dalla richiamata circostanza.
A tal fine, non vale tanto il richiamo all’argomento per assurdo, secondo il quale un numero di infortunati assai significativo sarebbe equiparabile al caso in questione (perché ciò che l’Udinese lamenta non è il numero di defezioni, ma l’assenza di preparazione alla partita), quanto la circostanza che non si è verificato un evento impeditivo della effettiva possibilità di disputare la gara. E non è un caso che la stessa ricorrente tenti di qualificare alternativamente l’ipotesi come impossibilità relativa della prestazione, ovvero come eccessiva onerosità della medesima. I due concetti, infatti, sono tra loro incompatibili: l’impossibilità relativa ha riguardo ad una parte della prestazione, che non impedisce l’esecuzione di quella non affetta dall’impossibilità, mentre l’eccesiva onerosità rende solo più onerosa la medesima. L’uso di entrambi i concetti denota un’evidente contraddizione e non impedisce di considerare possibile la prestazione, seppure oggettivamente più onerosa.
Anche sotto l’aspetto strettamente sportivo il richiamo all’art. 48 delle NOIF non è del tutto pertinente. La previsione di schierare in campo la squadra nella migliore formazione consentita dalla situazione tecnica va interpretata nel senso che è fatto obbligo alla Società di schierare la migliore formazione possibile (tenuto anche conto degli infortuni o di altri eventi che possono colpire la rosa); non può, invece, essere interpretata nel senso che la situazione tecnica rende inesigibile l’obbligo ove la formazione schierata non sia la migliore possibile; e ciò perché, in tal modo, si introdurrebbe un elemento del tutto arbitrario e soggettivo, che avrebbe un’incidenza decisiva sullo svolgimento di qualsiasi gara.
Da ciò discende il rigetto del ricorso.
2. Tenuto conto della peculiarità della questione, il Collegio ritiene opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 aprile 2022.
Il Presidente                     Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri     F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma, in data 26 aprile 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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