CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49 del 20/07/2022 – F.C. Internazionale Milano S.p.A. / FIGC / Bologna Football Club 1909 S.p.A.

Decisione n. 49
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composta da
Gabriella Palmieri - Presidente
Dante D’Alessio - Relatore
Vito Branca
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof.ssa Luisa Torchia e Angelo Capellini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e nei confronti
della società Bologna Football Club 1909 S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
e
della Lega Nazionale Professionisti Serie A, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 aprile 2022, il difensore della parte ricorrente - F.C. Internazionale Milano S.p.A. - avv. Adriano Raffaelli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. prof. Luisa Torchia; l’avv. Mattia Grassani, per la resistente Bologna Football Club 1909 S.p.A., nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Dante D’Alessio;
Ritenuto in Fatto
1. Con ricorso depositato il 21 marzo 2022, l’Internazionale F.C. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C., Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022 (doc. 1), che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.
2. È necessario ripercorrere la cadenza temporale degli eventi e le vicende processuali  che hanno condotto al procedimento de quo.
3. In data 6 gennaio 2022, alle ore 12.30, era in programma la gara Bologna-Inter valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim stagione 2021/2022.
In data 5 gennaio 2022, il Bologna F.C. 1909 S.p.A. inviava alla Lega Nazionale Professionisti Serie A istanza con la quale comunicava di non poter disputare la gara, allegando una documentazione, proveniente dalla AUSL di Bologna, in base alla quale, a causa del COVID, i componenti del proprio gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo o di isolamento per giorni 7/10 o di stretta sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina per 5 giorni o, infine, di quarantena domiciliare, per giorni 5 o per giorni 10. Nelle conclusioni della medesima nota, la AUSL aveva precisato che “per tutto quanto sopra… tutti i componenti del gruppo squadra” non avrebbero potuto “partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2021 (rectius 2022)”.
3. Il Consiglio della Lega di Serie A, riunitosi d’urgenza il 5-6 gennaio 2022 in considerazione dell’andamento della crisi pandemica e dell’emergenza determinata da provvedimenti sanitari restrittivi, deliberava di approvare, limitatamente alla stagione calcistica 2021-2022, le “Regole relative a impatto Covid-19 - Gestione casi di positività e rinvio gare”, disponendo che, in caso di positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori di una società partecipante alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, “la gara sarà disputata, secondo il calendario di ciascuna competizione, purché il Club in questione abbia almeno tredici calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose della Prima Squadra e della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003, risultati negativi ai test entro il termine del punto 4; [...] qualora il Club sia in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori e comunque non presenti in campo la squadra, subirà le sanzioni previste dall’articolo 53 delle N.O.I.F.”
Le  gare  in  programma  per  il  6  gennaio  2022,  inclusa  Bologna  –  Inter,  venivano  dunque confermate.
4. In data 6 gennaio 2022, il Bologna calcio non si presentava per disputare la gara; il Direttore di Gara, Sig. Ayroldi, certificava quindi, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della squadra del Bologna.
5. Il 7 gennaio 2022, la Lega Serie A presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna per l’annullamento del su ricordato provvedimento interdittivo della AUSL, previa sospensione cautelare ex art. 56 del codice del processo amministrativo. Con provvedimento n. 5/2022, pubblicato l’8 gennaio 2022, il TAR rigettava la suddetta istanza di misure cautelari.
6. In data 8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo emetteva il C.U. n. 128 nel quale la gara Bologna- Inter veniva considerata sub iudice.
Con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, sciogliendo la riserva di cui all’anzidetto C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo deliberava di “non applicare alla Società Bologna le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.
7. Avverso tale provvedimento l’Inter proponeva reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale in data 30 gennaio 2022, chiedendo che venissero applicate alla Società Bologna F.C. 1909 S.p.A. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF (perdita della gara con il punteggio di 0- 3) per la mancata disputa della gara Bologna- Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a forza maggiore ai sensi dell’art. 55 delle medesime NOIF.
Il reclamo veniva respinto con la decisione n. 172/CSA/2021-2022.
8. L’Internazionale F.C. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento e/o la riforma della citata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C., Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022.
9. A sostegno del ricorso presentato dinanzi al Collegio di Garanzia, la società ricorrente  ha presentato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 55 NOIF. Omessa pronuncia sul primo motivo di reclamo in merito alla mancanza di una domanda da parte del Bologna volta a far valere una causa di forza maggiore. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e contraddittorietà manifesta.
L’Internazionale lamenta che la Corte Sportiva di Appello non si è pronunciata sul primo motivo del reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, con il quale la Società aveva evidenziato la violazione delle disposizioni normative che disciplinano lo svolgimento del processo sportivo nella sua funzione di accertamento del regolare svolgimento delle gare.
Secondo la ricorrente, sarebbe stata necessaria una specifica e formale deduzione di fronte agli organi di giustizia sportiva della causa di forza maggiore da parte del soggetto interessato ad avvalersene, per giustificare la propria mancata partecipazione alla gara e non vedersi applicare le relative sanzioni. Il Bologna, invece, non avrebbe adempiuto a tale onere.
Tali circostanze non sono state prese in considerazione dalla Corte Sportiva di Appello, la quale sul punto si è limitata a sostenere che la sola presenza nell’ordinamento giuridico di un provvedimento amministrativo interdittivo rappresenti di per sé  una legittima causa di forza maggiore.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 55 NOIF. Eccesso di potere giurisdizionale ed erronea interpretazione di precedenti giurisprudenziali in merito al primo motivo di reclamo. Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo all’assenza di una causa di forza maggiore invocabile dal Bologna.
La società censura la decisione della Corte Sportiva di Appello, laddove afferma che gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC (p. 3-4), prescindendo da una indagine sulla condotta posta in essere dal soggetto che la invoca. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe dovuto annullare la decisione del Giudice Sportivo perché quest’ultimo non ha compiuto alcuna indagine volta a verificare la condotta del Bologna, né ha reputato di dover investire la Procura Federale dell’onere di acquisire documentazione ed eventuali supplementi ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS F.I.G.C. e 62, comma 2, CGS F.I.G.C.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 55 NOIF. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti in merito al secondo motivo di reclamo. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia relativo alla grave carenza di istruttoria imputabile al Giudice Sportivo.
La ricorrente ha sostenuto che erroneamente la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha ritenuto di non doversi pronunciare sul secondo motivo di reclamo proposto dalla Società , volto a dimostrare l’illegittimità della decisione del Giudice Sportivo perché basata su circostanze solo presunte, non dimostrate e su una ricostruzione fattuale parziale e insufficiente.
Invero, il Giudice Sportivo, secondo la ricorrente, non ha condotto alcuna indagine volta a verificare se il Bologna, indipendentemente dal provvedimento della AUSL e al di fuori del gruppo squadra di cui al medesimo provvedimento restrittivo, disponesse di almeno 7 tesserati in grado di scendere in campo il 6 gennaio 2022. Peraltro, aggiunge la ricorrente, la Corte confonde il concetto di “gruppo squadra” (peraltro non definito normativamente) con il numero di tesserati che il Bologna avrebbe potuto utilmente schierare in campo contro l’Inter, anche al di fuori dei soggetti individuati nell’elenco inviato alla AUSL dalla società .
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 55 NOIF. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in merito al terzo motivo di reclamo. Carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente ha sostenuto che, in merito al terzo motivo di ricorso, con cui la Società aveva fatto valere la completa assenza di una indagine volta a verificare il rispetto dei protocolli sanitari e delle procedura in materia di monitoraggio dei casi Covid-19 - la Corte aveva rilevato che “non v’era alcun elemento che potesse far ritenere al Giudice Sportivo che le citate disposizioni fossero state violate dalla resistente Bologna, e che comunque la prova richiesta dalla reclamante  fosse  troppo  onerosa  perché   destinata  a  dimostrare  una  serie  illimitata  di circostanze e passaggi temporali che questa Corte non ritiene necessari ai fini della decisione”.
Secondo la ricorrente, non si vede in base a quali motivi la Corte ha ritenuto l’eventuale indagine “troppo onerosa”, considerato che in altre circostanze il Giudice sportivo aveva correttamente ritenuto di dover acquisire altri dati e informazioni prima di decidere e, in particolare, gli scambi di email tra società e autorità sanitarie, come nel caso della partita Juventus – Napoli.
9. Si è costituito in giudizio il Bologna, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con  specifico  riferimento  alla  prima  censura,  la  parte  resistente  ha  eccepito  anzitutto l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto finalizzato a una rivalutazione dei fatti di causa. In ogni caso, aggiunge il Bologna, il motivo è anche infondato, in quanto il Giudice Sportivo, a prescindere   dall’iniziativa   di   parte, è   chiamato   a   statuire   d’ufficio,   sulla   base   della documentazione a sua disposizione, se la mancata presentazione di una squadra sia dipesa da causa di forza maggiore o da rinuncia alla stessa imputabile.
Con riguardo all’asserito eccesso di potere, Il Bologna ha sostenuto l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto finalizzato a una rivalutazione dei fatti di causa e, in particolare, della condotta del Bologna. La Corte Sportiva d’Appello ha chiaramente spiegato che, in ragione della portata del provvedimento dell’AUSL e dei fatti allegati, non vi era ragione per disporre ulteriori integrazioni istruttorie, e inoltre che, non ravvisando alcun elemento idoneo ad indurre un contributo del Bologna alla causa di forza maggiore, ogni eventuale profilo avrebbe potuto essere, eventualmente, valutato in altra sede, sotto il profilo disciplinare.
Il terzo motivo, sostanzialmente sovrapponibile al precedente, e il quarto, secondo il Bologna, sono inammissibili oltre che infondati, fondamentalmente per le stesse ragioni.
10. All’Udienza del 13 aprile 2022, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale dello Sport per la Procura Generale presso il CONI, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2. Con i primi due motivi di impugnazione, la reclamante ha sostenuto che erroneamente la Corte d’Appello non ha considerato che, come eccepito dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 53 e 55 delle NOIF, sarebbe stata necessaria una specifica e formale deduzione di fronte agli organi di giustizia sportiva della causa di forza maggiore da parte del soggetto interessato ad avvalersene, per giustificare la propria mancata partecipazione alla gara e non vedersi applicare le relative sanzioni, mentre il Bologna non ha adempiuto a tale onere e non ha nemmeno impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in data 8 gennaio, ha sospeso la decisione sull’incontro.
2.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Sul punto occorre ricordare che il Collegio di Garanzia, nelle note decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, ha ritenuto che gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie, adottati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se una causa di impedimento per forza maggiore allo svolgimento di una gara, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, essendo tali atti amministrativi una fonte normativa superiore rispetto alle norme federali e non essendo tali atti sindacabili né disapplicabili dalla giustizia sportiva.
La circostanza che nell’ordinamento giuridico sia stato emesso da una autorità amministrativa un provvedimento interdittivo allo svolgimento della manifestazione sportiva costituisce, dunque, di per sé , una legittima causa di forza maggiore.
Alla stregua di tale principio, nel caso in esame, il Giudice Sportivo, tenuto conto che il Bologna già il giorno prima della data fissata per lo svolgimento della gara aveva comunicato l’esistenza del provvedimento interdittivo della AUSL, ha correttamente quindi ritenuto che, secondo l’ordinamento sportivo, “il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna”
- e, cioè, il passaggio in cui si dispone che “tutti i componenti del gruppo squadra (del Bologna n.d.r.) non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 9/01/2021 ”
– potesse di per sè “validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per sé prevedibile”.
2.2. Non era quindi necessaria alcuna ulteriore attività da parte del Bologna davanti alla Giustizia Sportiva ai fini dell’applicazione della causa di forza maggiore.
2.3. Né può sostenersi che il Bologna avrebbe dovuto impugnare il Comunicato Ufficiale n. 128 dell’8 gennaio 2022 con il quale il Giudice Sportivo, prima di provvedere definitivamente sulla gara in questione, aveva ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti, trattandosi di un provvedimento evidentemente interlocutorio e non lesivo.
2.4. Peraltro, in relazione alle prospettate censure di responsabilità (o corresponsabilità)  del Bologna per l’accaduto, la Corte Sportiva di Appello nella sua motivazione ha anche aggiunto, esprimendo una valutazione di merito che non è censurabile davanti al Collegio di Garanzia, che dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale si poteva evincere che il Bologna fosse responsabile di quanto accaduto.
Inoltre, la Corte Sportiva d’Appello ha osservato che eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale del sodalizio all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo avrebbero potuto al più assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, esulando dallo scrutinio del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello ai fini dell’operatività dell’esimente di cui all’art. 55 NOIF.
Peraltro – come pure giustamente rilevato dalla Corte Sportiva d’Appello – nel caso in esame le tempistiche della vicenda in oggetto difficilmente avrebbero consentito un’azione diversa da parte della resistente Bologna, in quanto il provvedimento della AUSL era stato emesso il 5 gennaio, mentre la gara di cui si discute era programmata per le ore 12,30 del giorno seguente.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto che erroneamente la Corte Sportiva di Appello ha ritenuto di non doversi pronunciare sul secondo motivo di reclamo proposto dalla Società, volto a dimostrare l’illegittimità della decisione del Giudice Sportivo perché basata su circostanze solo presunte, non dimostrate e su una ricostruzione fattuale parziale e insufficiente, senza aver condotto alcuna indagine volta a verificare se il Bologna, indipendentemente dal provvedimento della AUSL e al di fuori del gruppo squadra di cui al medesimo provvedimento restrittivo, disponesse di almeno 7 tesserati in grado di scendere in campo il 6 gennaio 2022.
3.1. Il motivo è inammissibile perché entra in valutazioni di merito compiute dai giudici federali che non possono essere censurate davanti al Collegio di Garanzia. La censura è comunque anche infondata.
La Corte Sportiva d’Appello ha, infatti, ampiamente spiegato che il Giudice Sportivo non si è basato  su  circostanze  presunte,  bensì  ha  deciso  sulla  base  degli  atti  di  causa,  rilevando l’esistenza di un provvedimento  amministrativo che – come già detto – costituiva il factum principis che aveva determinato una preclusione, per causa di forza maggiore, allo svolgimento della gara.
Quanto poi all’affermazione della ricorrente,  secondo cui la Corte Sportiva  d’Appello confonderebbe il concetto di “gruppo squadra” con il numero di tesserati che il Bologna avrebbe potuto utilmente schierare in campo contro l’Inter, anche al di fuori dei soggetti individuati nell’elenco inviato alla AUSL dalla società, occorre ricordare che i Protocolli FIGC precisano che il gruppo squadra “è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e naturalmente il/i Medico/i Sociale/i”.
Ne deriva che, nel caso di specie, l’acquisizione da parte del Giudice Sportivo della lista completa dei giocatori del Bologna positivi o dei contatti stretti trasmessa dal Bologna alla AUSL sarebbe stata del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento o meno della causa di forza maggiore.
4. Anche il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibile ai motivi già esposti, è da  ritenersi inammissibile e comunque infondato, alla luce delle considerazioni già ampiamente svolte.
C’è solo da aggiungere, in riferimento alla doglianza per cui “Non si vede anzitutto in base a quali motivi e criteri la Corte ritenga l’eventuale indagine “troppo onerosa”, anche considerando che in altre circostanze il Giudice sportivo ha correttamente ritenuto di dover acquisire altri dati e informazioni prima di decidere, in particolare proprio gli scambi di email tra società  e autorità
sanitarie, come nel già  citato caso Juventus – Napoli”, che, fermo restando che trattandosi di valutazioni operate dal Giudice endofederale le stesse non sono censurabili davanti al Collegio di Garanzia, nel caso in esame il factum principis è risultato inequivocabilmente rappresentato dal provvedimento della AUSL del 5 gennaio 2022 (data antecedente a quella prevista per la disputa della gara), e quindi è stata ritenuta superflua, con una valutazione come detto non censurabile davanti al Collegio di Garanzia, ogni ulteriore integrazione istruttoria, a differenza di quanto invece era avvenuto nel caso dell’incontro Juventus – Napoli, nel quale l’acquisizione di ulteriori documenti era stata ritenuta necessaria per l’accertamento dell’esistenza della causa di forza maggiore.
5. In conclusione, per gli esposti motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 aprile 2022.
Il Presidente                         Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri        F.to Dante D’Alessio
Depositata in Roma, il 20 luglio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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