CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47 del 19/07/2022 – U.S. Massese 1919 SSDRL / FIGC 

Decisione n. 47
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Renato Grillo - Relatore
Enrico del Prato
Alessandro di Majo
Piero Sandulli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2022, presentato, in data 24 gennaio 2022, dalla società
U.S. Massese 1919 SSDRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Nepori, con sede legale in Massa, Via degli Oliveri, n. 31, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Rondini del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in La Spezia, Via Giovanni Minzoni, n. 2,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dell’avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17,
per la riforma
della decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di Fruzzetti Manuel (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea e Stefanini Leonardo (calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 giugno 2022: per la parte ricorrente, l’avv. Francesco Rondini, collegato in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente F.I.G.C.; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Dott. Renato Grillo.
Ritenuto in Fatto
1. Con ricorso tempestivamente e ritualmente presentato in data 24 gennaio 2022, la U.S. Massese 1919 SSDRL ha impugnato dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D. del Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono state confermate le sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale di quel Comitato, pubblicate  nel C.U. del predetto Comitato n. 38 del 2 dicembre 2021, nei confronti dei calciatori FRUZZETTI Manuel (Calciatore espulso), FRUZZETTI Mattia, PIERONI Andrea e STEFANINI Leonardo (calciatori non espulsi), squalificati fino al 2 dicembre 2022, nonché nei confronti della società U.S. Massese 1919 SSDRL (ammenda di € 250,00), al fine di ottenere l’annullamento in parte qua della decisione impugnata.
1.1 All’udienza del 21 giugno 2022, svoltasi alla presenza delle parti, sentito il difensore della società ricorrente, avv. Francesco Rondini, collegato in videoconferenza, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, nonché il difensore della FIGC, avv. Noemi Tsuno, in sostituzione dell’avv. Giancarlo Viglione, giusta delega in atti, il quale ha insistito per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso e l’avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuto ai sensi dell’art. 61, comma 3, C.G.S., il quale chiesto dichiararsi l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso, la causa è stata assunta in decisione, come da dispositivo prot. 00743/2022, emesso in pari data.
2. Quale premessa in punto di fatto va ricordato che, con C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del C.R. Toscana, venivano pubblicati i provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, in esito alla gara tra l’U.S. Massese 1919 SSDRL e la Castelnuovo Garfagnana SCSD, disputatasi il 24 novembre 2021 e valevole per il Campionato Juniores Under 19 Regionale della Toscana.
2.1 In particolare, nella sezione “Provvedimenti Disciplinari” si legge che alla società Massese la sanzione dell’ammenda è stata inflitta perché “Quale società oggettivamente responsabile del comportamento di alcuni propri calciatori non identificati che partecipavano alla violenta aggressione di un calciatore avversario unitamente ad altri tesserati individuati dall'arbitro”.
Si legge poi, quanto alle sanzioni irrogate al calciatore FRUZZETTI Manuel, che lo stesso è stato squalificato fino al 2 dicembre 2022 perché “A fine gara, assieme ad alcuni compagni di squadra, colpiva con ripetuti pugni e calci un calciatore avversario il quale si trovava disteso a terra ed inerme. I colpi inferti, di forte intensità, interessavano il corpo ed il volto del calciatore avversario il quale riportava contusioni sul busto, sul collo e sul viso, oltre ad un grosso taglio di alcuni centimetri sopra il labbro da cui usciva copiosamente sangue. A seguito di tale condotta il calciatore colpito accusava giramenti di testa e diffuso dolore. Si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del 118”.
2.2 Identica formula è stata utilizzata per i tre calciatori non espulsi ed identificati dal direttore di gara, mentre per il solo PIERONI Andrea è stata disposta, in aggiunta alla superiore sanzione, la squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione, non rilevante in questa sede.
3. La contestazione mossa ai singoli calciatori trae origine da un episodio accaduto all’interno dei locali spogliatoi dopo che la gara era terminata e le squadre erano rientrate nei rispettivi spogliatoi: in tale occasione, si era verificato uno scontro, prima verbale e poi fisico, fra alcuni calciatori delle due squadre.
3.1 In particolare, per come è dato leggere dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara e presi a base della decisione del primo giudice, l’arbitro della gara aveva percepito un trambusto mentre si trovava nella propria stanza, uscendone immediatamente dopo aver udito un giocatore del Castelnuovo Garfagnana urlare in modo provocatorio "Tutti a casa ale", e assistendo ad un violento pestaggio nei riguardi del calciatore indossante la maglia n. 10 del Castelnuovo Garfagnana, GHILONI Matteo, che si trovava a terra e che, nella circostanza, veniva colpito con estrema violenza da un gruppo di circa 7-8 giocatori della Massese, con ripetuti e violenti pugni e calci sul corpo e sul volto. Il direttore di gara si dirigeva immediatamente in direzione di quel gruppo di giocatori intimandogli di smettere, senza alcun esito, in quanto costoro avevano proseguito nel loro comportamento per un’altra decina di secondi, continuando a colpire l'avversario inerme a terra con altri forti calci al volto e sul corpo e solo dopo si allontanavano, lasciando il giocatore GHILONI disteso a terra dolorante e insanguinato.
3.2 Nell’immediatezza venivano identificati dall’arbitro quattro calciatori della Massese, nelle persone del n. 3 PIERONI Andrea, del n. 13 FRUZZETTI Manuel, del n. 9 FRUZZETTI Mattia e del n. 19 STEFANINI Leonardo, mentre altri giocatori di quella squadra riuscivano ad eludere l’identificazione togliendosi la maglia alla vista dell’arbitro.
3.3 Nella circostanza, il giocatore GHILONI riportava numerose contusioni sul busto, sul collo e
sul viso, e un grosso taglio di alcuni centimetri sopra il labbro, da cui perdeva copiosamente sangue, oltre ad accusare molto dolore e capogiri tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118, chiamati per prestare le cure mediche al ragazzo cui, al momento del pestaggio, erano state anche sottratte le scarpette.
4. La richiesta dell’arbitro, tendente ad ottenere i dati necessari per identificare gli altri autori della violenza, non aveva alcun esito, a causa dell’inerzia dell’allenatore della Massese, sig. Franchini Roberto, rifiutatosi di collaborare.
5. Il reclamo interposto dalla società e dai tesserati alla Corte Sportiva d'Appello  Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND veniva respinto, con decisione pubblicata nel C.U. del C.R.T. n. 43 del 24 dicembre 2021, dopo che il Collegio decidente aveva acquisito un supplemento di referto del Direttore di Gara, il quale ribadiva di avere assistito non alla genesi dell’episodio, ma alla parte violenta dello scontro, in quanto richiamato dal trambusto creatosi; di essere uscito subito dal proprio spogliatoio, dirigendosi verso il gruppo dei giocatori coinvolti e precisando che il punto in cui lo scontro era avvenuto distava dal proprio spogliatoio appena 20 metri (e non 50 come riferito dalla reclamante) ed ancora riconfermava la responsabilità dei quattro calciatori che era riuscito ad identificare compiutamente.
6. Avverso tale provvedimento ricorre la società Massese, deducendo quattro motivi.
6.1 Con il primo, dedotto in via preliminare, la società lamenta la violazione dell’articolo 53 N.O.I.F. per mancata comunicazione della pronuncia emessa nel Comunicato Ufficiale al Difensore di fiducia costituito in atti.
6.2 Rileva, in proposito, che la pronuncia emessa dalla Corte Federale di Appello  Territoriale non è stata mai notificata a mezzo PEC o con altro mezzo al difensore di fiducia, nonostante fosse stata fatta espressa comunicazione in merito sia nella procura rilasciata in atti, sia nel
reclamo inoltrato alla Corte Federale di Appello Territoriale. La ricorrente invoca, quindi, l’art. 53, comma 1, delle Norme Organizzative Interne Federali (rectius – come si vedrà più avanti – art. 53 del CGS FIGC), a tenore del quale “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”. La ricorrente richiama, altresì, il comma 5, punto B), del medesimo articolo,  il quale prevede espressamente che per le Società le comunicazioni degli atti vengono fatte “all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento”.
6.3 Con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 C.G.S. CONI, 24, 25 e 111 Cost. sulla parità delle parti e sul principio del contraddittorio, con particolare riferimento all’applicazione del principio della certezza del diritto. Rileva che la mancata comunicazione della pronuncia emessa dalla Corte Federale di Appello Territoriale al difensore costituito in atti ha determinato una palese violazione del diritto di difesa ex art 24 e 111 della Costituzione, nonché ex art. 2 C.G.S. CONI, 24, 25 ai danni della società medesima.
6.4 Con il terzo motivo, la società lamenta il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in seno alla decisione impugnata relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie e dei chiarimenti richiesti e forniti nelle more del giudizio di secondo grado.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe emesso la propria pronuncia basandosi unicamente sulle dichiarazioni rilasciate dal Direttore di gara che non avrebbe assistito in prima persona all’episodio, senza svolgere adeguate verifiche in ordine a quanto dichiarato dal Direttore di Gara. A detta della società ricorrente, la Corte di Appello Territoriale non avrebbe, infatti, minimamente tenuto conto dei documenti probatori allegati al reclamo presentato (si tratta di due articoli di giornale pubblicati, rispettivamente, il 25 novembre 2021 sul quotidiano “La Gazzetta di Massa Carrara” e il 27 novembre 2021 sul quotidiano “Il Tirreno”), che confermerebbero la tesi secondo cui l’aggressione al calciatore della Società Castelnuovo Garfagnana sarebbe stata opera di un solo tesserato anche secondo il Direttore di Gara.
6.5 In seno al detto motivo, la ricorrente si duole anche del fatto che la richiesta avanzata nel reclamo, volta alla acquisizione dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara dell’eventuale denuncia-querela proposta dal calciatore aggredito, sig. Ghiloni, non è stata presa in alcuna considerazione da parte della adita Corte territoriale. Da qui la reiterazione, in seno all’odierno ricorso, della richiesta di acquisizione dell’eventuale fascicolo presente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara.
6.6.  Ed  in ultimo, in  relazione alla decisione assunta dalla  Corte di Appello Territoriale di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., la Massese chiede che il Collegio di Garanzia dello Sport ne tenga eventualmente conto ai fini della propria decisione, sospendendo – se del caso – il presente procedimento in attesa dell’espletamento, da parte della Procura Federale, delle ulteriori indagini per accertare che ad aver commesso il fatto sia stato solamente un tesserato della U.S. Massese 1919 SSDRL.
6.7 Con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta la Violazione di diritto per mancata valutazione e/o applicazione e/o motivazione della richiesta di attenuante ex articolo 13 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di specie la giovane età dei tesserati coinvolti.
6.8 Secondo la ricorrente, la Corte Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale per la Toscana non avrebbe minimamente tenuto conto della richiesta di applicazione dell’attenuante ex art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla giovane età dei tesserati coinvolti.
6.9 La pronuncia impugnata non farebbe riferimento alcuno a detta richiesta, né motiverebbe le ragioni del mancato accoglimento della richiesta, così incorrendo nel dedotto vizio di motivazione.
7. La ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
«- In via preliminare voglia l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano annullare la pronuncia della Corte Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Toscana per mancata notifica ex art. 53 N.O.I.F. così come indicato in narrativa.
- In via principale voglia l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano in accoglimento dei presenti motivi di ricorso, integralmente cassare la sentenza impugnata e per l’effetto annullare le sanzioni comminate a carico dei tesserati della U.S. Massese 1919;
- In via subordinata riformare la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 24.12.2021 qui impugnato dopo aver istruito il procedimento e per l’effetto applicare solamente nei confront i del tesserato sig. Manuel Fruzzetti la squalifica inflitta;
- In via ulteriormente subordinata adottare ogni altro provvedimento di giudizio volto a ridurre, in virtù del principio di proporzionalità nonché tenendo conto delle attenuanti generiche ex art. 13 di cui in narrativa le sanzioni comminate nei confronti dei tesserati della Società U.S. Massese 1919 ssdrl rimettendo nel caso il procedimento innanzi alla Corte di Appello Territoriale del Comitato Toscana F.I.G.C.».
8. Si è costituita in giudizio la FIGC, la quale, invertendo l’ordine di esposizione dei motivi enunciati dalla società ricorrente, rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso, mirando esso ad un riesame nel merito della vicenda ed alla rideterminazione della sanzione, questioni del tutto precluse al Collegio di Garanzia, come da giurisprudenza consolidata (per tutte, SS.UU., decisione n. 34/2016). Prosegue la resistente sottolineando – in riferimento alla richiesta di rideterminazione della sanzione – che solo una eventuale irrogazione di questa in spregio ai presupposti di fatto o di diritto o la sua manifesta irragionevolezza potrebbero giustificare l’esame da parte del Collegio di Garanzia (per tutte, SS.UU., decisione n. 19/2017), circostanza non verificatasi nel caso in esame.
8.1 Quanto, poi, al dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti, mancano nel caso di specie i presupposti che possano giustificare un esame della questione da parte del Collegio, non profilandosi né una carenza di motivazione, né, ancor meno, una sua illogicità che deve essere oltretutto manifesta, né, infine, una sua contraddittorietà (in termini, SS.UU., decisione n. 19/2017).
8.2 In relazione al primo motivo del ricorso (asserita inosservanza dell’articolo 53 N.O.I.F. per mancata comunicazione della pronuncia emessa nel Comunicato Ufficiale al Difensore di fiducia costituito in atti), la resistente, dopo aver ricordato che la norma violata è stata erroneamente citata dalla ricorrente, dovendo, invece, essere riferita all’art. 53 CGS FIGC, richiama il principio di diritto enunciato dall’art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile nella specie, secondo il quale la eventuale nullità dell’atto si sana in relazione al “conseguimento dello scopo al quale l'atto stesso  è   preordinato,  trovando  detto  principio  applicazione  anche  per  la  notifica  dei provvedimenti amministrativi, con conseguente irrilevanza della non corretta notifica dell'atto lesivo che può assumere valenza soltanto per quanto attiene alla decorrenza del termine per impugnare (TAR Campania – Napoli, sez. IV, 24/01/2017 n. 46; idem T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, Sent. 3.01.2020, n. 32). Si tratterebbe non di nullità ma di mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare”. Con riferimento al caso di specie, sarebbe dunque palese “il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato”, posto che parte ricorrente ha “dimostrato di avere pienamente conosciuto l’atto viziato” (la decisione), tanto da impugnarlo nei termini innanzi al Collegio, sicché nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata né violazione del principio del contraddittorio.
8.3 In riferimento alle altre eccezioni sollevate da parte ricorrente, la resistente FIGC ribadisce – in riferimento alla affermazione di controparte, secondo la quale la Corte Territoriale si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni dell’arbitro senza peraltro svolgere adeguate indagini circa la veridicità di quelle affermazioni – l’efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale che assume quindi valore di prova legale, ed ancora, che l’efficacia probatoria del referto – nel caso in esame – è ulteriormente avvalorata dal contenuto del supplemento di referto acquisito dalla Corte Territoriale, in cui vengono ribaditi i punti salienti dell’episodio e rimarcata la brevissima distanza intercorrente tra lo spogliatoio dell’arbitro ed il punto in cui si stava svolgendo lo scontro tra i giocatori. Né alcuna valenza processuale avrebbe potuto attribuirsi agli articoli di giornale indicati dalla ricorrente.
8.4 Quanto,  infine,  all’ultimo  motivo  del  ricorso  riguardante  la  mancata  applicazione  della circostanza attenuante, di cui all’art. 13, comma 2, CGS – FIGC, la resistente FIGC sottolinea la congruità ed esaustività  della motivazione  adottata sul punto  dalla Corte  territoriale, richiamando il recente orientamento espresso dalla Sezione Prima del Collegio (decisione n. 102/2021) proprio sulla irrilevanza della giovane età quale base per una applicazione della attenuante.
8.5 In ultimo – in riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento – la resistente FIGC si oppone in relazione alla totale inconducenza della richiesta, in quanto, al di là del fatto che la responsabilità dei giocatori Andrea PIERONI, Manuel FRUZZETTI, Mattia FRUZZETTI e Leonardo STEFANIN è chiaramente evincibile dal referto, la trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale alla Procura Federale mirava (e mira) esclusivamente ad accertare eventuali altre responsabilità da parte di altri tesserati in aggiunta a quelli già sanzionati disciplinarmente.
Ha, quindi, concluso per l’inammissibilità o, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
9. In data 10 giugno 2022, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva in controdeduzione, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del CGS – CONI – ritualmente notificata alla FIGC ed alla Procura Generale presso il CONI - con la quale, in replica alle difese spiegate dalla FIGC, sono stati reiterati i motivi e le richieste formulate nel ricorso originario.
10. Anche la resistente FIGC  ha  depositato,  in  pari  data,  memoria  difensiva  integrativa, ribadendo le eccezioni e difese esposte nel precedente scritto difensivo e reiterando l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società ricorrente, propedeutica ad un riesame nel merito non consentito al Collegio. Si è, altresì, opposta alla richiesta di sospensione del procedimento per le medesime ragioni già enunciate nella memoria difensiva originaria, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
11. È intervenuta in udienza, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del CGS CONI, la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso in epigrafe e per l’inammissibilità dei restanti.
Considerato in diritto
1. I primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
1.1 La società ricorrente, nel formulare i detti motivi, sostanzialmente si duole del mancato rispetto del principio del contraddittorio in relazione alla circostanza – pacifica in atti – della mancata notifica della decisione impugnata al difensore nominato e costituito in giudizio e – di riflesso – della violazione del diritto di difesa.
1.2 Ora, indipendentemente dal refuso in cui è incorsa la società ricorrente in merito alla errata citazione della norma violata (art. 53 delle N.O.I.F., in luogo dell’art. 53 del CGS – FIGC), la censura sollevata non ha fondamento, né sotto il profilo della inosservanza della citata disposizione, né, ancor meno, sotto il profilo dell’art. 2 C.G.S. CONI, costituzionalmente garantito dagli artt. 24, 25 e 111 Cost. 1.3 Se è incontestabilmente vero che la norma positiva invocata dalla ricorrente  prevede, al primo comma, che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”, obbligo poi ribadito dal medesimo articolo, al comma 5, lett. a) e b), è del pari pacifico che l’art. 51, comma 2, del predetto CGS prevede che i “dispositivi o le decisioni….sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria  del giudice che li ha  pronunciati”. La  segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
1.4 Questo doppio sistema di pubblicazione (uno interno e l’altro esterno) fa sì che la rilevanza esterna della decisione si acquista con la pubblicazione sull’apposito sito della Federazione che, oltre a rendere conoscibile l’atto, rappresenta il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare, così come espressamente previsto dall’art. 59, comma 1, del CGS – CONI, oltre che il momento per l’esecutorietà della decisione impugnata (in termini, Collegio di Garanzia, Sezione Quarta, decisione n. 22/2016).
1.5 E, ad integrazione di tale principio, va segnalato quell’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia nella decisione sopra menzionata, secondo il quale “La comunicazione della pronuncia resa da un Tribunale Federale al difensore effettuata a mezzo p.e.c. assume per le parti valore notiziale relativamente all’avvenuta pubblicazione della decisione medesima sul sito istituzionale della Federazione, mediante la quale essa assume rilevanza esterna e dalla quale dipendono, ai sensi degli artt. 31, comma 4 e 58, comma 2 del Regolamento FISE, la decorrenza del termine per l’impugnazione e l’esecutorietà della decisione”, principio certamente applicabile anche al Codice di Giustizia della FIGC.
1.6 Ora, anche a voler ritenere necessaria la comunicazione della decisione, resta da vedere se la sua omissione costituisca – o meno – causa di nullità dell’atto.
Premesso che per potersi parlare di nullità di un atto è indispensabile che la violazione d a cui trae origine deve comunque prevedere apposita sanzione, va rilevato che – anche laddove dovesse optarsi per la tesi della nullità - questa va esclusa se l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.
1.7 Si tratta di un  principio  generale  dell’ordinamento  giuridico  civile,  peraltro  richiamato espressamente dal CGS del CONI, all’art. 2, comma 6, laddove si afferma che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
1.8 Il principio di diritto circa l’esclusione della nullità in caso di raggiungimento dello scopo da parte dell’atto cui esso è destinato, oltre ad  essere frutto di un’ampia  elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (in termini, Cass. Civ., SS.UU., 28.9.2018, n. 23620) secondo la quale “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (idem SS.UU., civ., 18.4.2016, n. 7665, in tema di consegna telematica del file in estensione doc. anziché in formato PDF), ha trovato ingresso anche nel processo sportivo, come disciplinato dal Codice di Giustizia CONI, in forza del richiamo, da parte del Collegio di Garanzia, agli artt. 156 e 157 c.p.c., laddove si afferma che «In applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., richiamati dall’art. 2 CGS del CONI, la nullità non può essere mai pronunciata in presenza di un atto che abbia raggiunto il proprio scopo» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta, decisione n. 60/2016).
1.9 Nel caso in esame, è incontroverso che la comunicazione della decisione da parte della Corte di Appello Territoriale non è stata effettuata al difensore costituito il quale, tuttavia, nonostante l’irritualità della notifica, è stato in grado di proporre il ricorso, così dando prova dell’avvenuta piena conoscenza dell’atto che intendeva impugnare: il che esclude in radice, nel caso in esame, una eventuale lesione del diritto di difesa.
2. Passando all’esame del terzo motivo, lo stesso è inammissibile, oltre che per la sua manifesta infondatezza, alla luce della puntuale motivazione resa dalla Corte territoriale, anche e soprattutto perché nella fattispecie in esame mancano del tutto i presupposti per potersi parlare di carenza di motivazione, ovvero di una sua illogicità, che deve essere oltretutto manifesta, o ancor peggio, di una sua contraddittorietà (in termini, SS.UU., decisione n. 19/2017).
2.1 Premesso che, a norma dell’art. 54, comma 1, seconda parte, del CGS CONI è ammesso il ricorso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, va segnalato che tale disposizione diverge da quella quasi omologa prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la quale il ricorso in sede di legittimità è consentito per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2.2 La disposizione sportiva, dunque, ha un contenuto più ampio, che consente al Collegio di analizzare eventuali vizi motivazionali, ma soltanto nei casi di omessa o insufficiente motivazione (tra le tante, Collegio di Garanzia, Sezione Terza, n. 3/2018; nello stesso senso, SS.UU., decisione n. 44/2017): deve, tuttavia, trattarsi, come più volte precisato dal Collegio, di carenza assoluta di motivazione o perché mancante o perché meramente apparente, ovvero di motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia (per tutte, Collegio di Garanzia, decisione n. 23/2019).
2.3 Alla stregua di tali parametri normativi, è da escludere che nel caso di specie possa parlarsi di vizio di motivazione nei termini indicati dalla ricorrente, avendo la Corte territoriale valutato esaustivamente e convincentemente tutte le circostanze in fatto sottoposte al suo vaglio, non mancando di considerare che il giudice di appello si è anche avvalso di un supplemento del referto proprio per dirimere in modo radicale i possibili dubbi circa lo svolgersi degli avvenimenti e le responsabilità dei singoli tesserati.
2.4 Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo del ricorso non senza considerare che questo in realtà – nella misura in cui la ricorrente prospetta un diverso svolgersi degli accadimenti ed una diversa responsabilità dei tesserati al più circoscrivibile al solo FRUZZETTI Manuel – richiede al Collegio di procedere ad una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità.
2.5 Solo per completezza è il caso di sottolineare come il referto arbitrale goda di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 61 del vigente CGS FIGC, costituendo così una “prova legale” il cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge (così, Cass. Civ., SS. UU., 9.1.2019, n. 328)
3. Per ragioni sostanzialmente analoghe va ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta una violazione di diritto per la mancata valutazione e/o applicazione della richiesta di attenuante ex articolo 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla giovane età dei tesserati coinvolti.
3.1 Anche in questo caso va rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l’inapplicabilità al caso di specie della invocata circostanza attenuante, di cui all’art. 13, comma 2, CGS, avendo tenuto in debito conto, a fronte della giovane età dei calciatori coinvolti, la particolare gravità dell’episodio nel suo complesso e, soprattutto, le modalità con  le  quali l’azione violenta è stata posta in essere, tanto da qualificarlo come un vero e proprio “pestaggio” in danno del calciatore avversario, nonostante lo stesso fosse riverso a terra e privo di difese.
3.2 Peraltro, va ricordato, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, l’orientamento consolidato del Collegio circa la inapplicabilità della diminuente legata alla giovane età dell’atleta, laddove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza (come congruamente accertato dalla Corte territoriale), in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva (Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 46/2017; in termini analoghi, più recentemente, Sezione Prima, decisione n. 102/2021). Stante la palese insussistenza del vizio denunciato, il relativo motivo va ritenuto inammissibile.
4. In ultimo, con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in relazione alla avvenuta trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale alla Procura Federale, ne va rilevata l’inammissibilità per l’assoluta inconducenza della richiesta, vertendo l’eventuale nuova indagine su una possibile ulteriore estensione della responsabilità ad altri tesserati, in ragione della mancata identificazione di alcuni calciatori, come segnalato dal direttore di gara nel proprio referto e nel successivo supplemento: indagine del tutto indipendente da quella oggetto del presente procedimento.
5. In  conclusione,  il  ricorso  va  rigettato  in  riferimento  ai  primi  due  motivi  e  dichiarato inammissibile in relazione ai restanti.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Respinge il ricorso perché in parte infondato e in parte inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 giugno 2022.
Il Presidente                   Il Relatore
F.to Attilio Zimatore      F.to Renato Grillo
Depositato in Roma in data 19 luglio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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