CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 6 /2022 – S10 Sport S.r.l. c/ Reggina 1914 S.r.l.

Lodo n. 6
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Marcello de Luca Tamajo
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Giuseppe Musacchio
ARBITRO nominato per la parte intimata dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale
Nel procedimento arbitrale iscritto al n. R.G. 9/2022, promosso in data 4 febbraio 2022 dalla
S10 Sport S.r.l., con sede in Milano, alla Via Vittoria Colonna, n. 40, P.IVA e C.F. 11362540962, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso dall’avv. Stefano Bosio, con studio in Bergamo, alla Via Don Carlo Botta, n. 9,
- Parte istante -
contro
la Reggina 1914 S.r.l. (P.I. 02896510803), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
Fatto Processuale
A) Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2022, la S10 Sport S.r.l. ha proposto, nei confronti della Reggina 1917 S.r.l., istanza di arbitrato, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
Con il suddetto ricorso, ha chiesto la condanna della intimata al pagamento della somma di € 30.500,00 (trentramilacinquecento), ovvero € 25.000,00 per capitale ed € 5.500,00 per IVA oltre interessi di mora, in relazione al contratto di mandato sottoscritto in data 16 agosto 2021.
B) La società S10 Sport ha nominato, quale proprio arbitro, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo.
C) La società Reggina non si è costituita in giudizio e non ha nominato il proprio arbitro.
D) Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha nominato, quale arbitro della parte intimata, l’Avv. Giuseppe Musacchio.
E) Sull’accordo dei due arbitri è stato nominato Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv. Marcello de Luca Tamajo.
F) Alla prima udienza del 15 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, sono stati presenti i componenti del Collegio Arbitrale, i dott.ri Gabriele Murabito e Dario Bonanno per la Segreteria del Collegio, e l’Avv. Stefano Bosio difensore della parte istante.
G) Il Collegio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo.
H) Il Collegio ha assegnato il termine per il deposito di note difensive sino al 28 marzo 2022 ed ha fissato l’udienza di discussione al 31 marzo 2022.
I) All’udienza del 31 marzo 2022, il Collegio ha assegnato a parte istante l’ulteriore termine sino al 20 aprile 2022 per il deposito di note aventi ad oggetto in modo particolare l’applicabilità dell’art. 3, comma 2, del Regolamento, ed ha fissato l’udienza di discussione al 27 aprile 2022.
J) All’udienza del 27 aprile 2022, l’Avv. Bosio per parte istante ha discusso la controversia e si è riportato ai propri scritti difensivi.
K) A seguito di Camera di Consiglio, il Collegio Arbitrale ha emesso in pari data il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni.
Fatto
Preliminarmente va rilevato che, a sostegno della propria richiesta, la difesa della parte istante ha depositato:
- contratto sottoscritto in data 16 agosto 2021, con il quale la Reggina 1914 s.r.l. ha conferito all’agente S10Sport s.r.l., in persona della sig.ra Martis Ferreira, mandato affinché la assista in relazione al contratto di prestazione sportiva con il giocatore Daniele Liotti;
- la ricevuta di consegna di tale mandato alla Commissione Agenti presso la FIGC;
- il contratto di prestazione sportiva tra la Reggina e il calciatore Liotti.
Il rapporto contrattuale tra la Reggina e la società istante, ai sensi della clausola 3 “corrispettivo”, prevedeva in favore dell’Agente il pagamento della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA, da corrispondersi, in unica soluzione, alla data del 30 novembre 2021.
Pur essendo stato regolarmente espletato il mandato, in quanto tra il giocatore e la Società è stato sottoscritto il contratto di prestazione sportiva, alla suddetta data del 30 novembre 2021 il debito non è stato onorato.
Diritto
La domanda di parte istante va accolta alla stregua delle motivazioni seguenti.
Preliminarmente va rilevato che la data contrattualmente fissata per il pagamento del compenso pattuito è quella del 30 novembre 2021 e la data di notifica dell’istanza di arbitrato al Collegio di Garanzia è quella del 4 febbraio 2022.
Orbene l’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale prevede espressamente che “la procedura arbitrale è introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia”.
Non può quindi revocarsi in dubbio che, nella fattispecie in esame, il suddetto termine di 20 giorni è ampiamente scaduto e che tale termine sia perentorio, con la conseguenza che parte ricorrente sarebbe decaduta dalla possibilità di proporre l’istanza de quo.
Al riguardo, la difesa di parte istante ritiene invece che il suddetto termine di 20 giorni sarebbe stato rispettato in quanto la dizione “violazione contestata”, utilizzata nell’art. 3 del Regolamento, dovrebbe intendersi come “contestazione della violazione”.
Il Collegio ritiene non poter essere condivisibile tale tesi, che è stata prospettata dal difensore della parte istante nelle note autorizzate, in base alle seguenti considerazioni.
In primo luogo, il tenore letterale della espressione utilizzata dalla norma dell’art. 3 “violazione contestata” non lascia adito a dubbi sulla sua interpretazione.
Giammai, infatti, può ritenersi che tale espressione equivalga a “contestazione della violazione”, che rappresenta un concetto ben diverso.
In secondo luogo, a voler accedere alla tesi prospettata da parte istante, si perverrebbe alla conclusione di una possibile abnorme dilatazione dei termini per proporre l’istanza, in quanto la parte interessata potrebbe contestare la violazione commessa anche a distanza di un lunghissimo lasso di tempo: ciò che è certamente contrario alla “ratio” ispiratrice della norma e contraria ad ogni principio logico e giuridico.
Alla stregua di quanto innanzi rilevato, dovrebbe, pertanto, concludersi che l’istante è decaduto dalla possibilità di adire il Collegio di Garanzia dello Sport alla luce della specifica previsione di cui al comma 2 dell’art. 3 del Regolamento Arbitrale.
Una siffatta ipotesi di decadenza, per essere riconosciuta, avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte convenuta, ciò che, nella fattispecie in esame, non è avvenuto, stante la contumacia di tale parte.
Tale decadenza non può essere, peraltro, rilevata d’ufficio, dal momento che è afferente ad un diritto disponibile di natura sostanziale.
Ne consegue l’accoglimento dell’istanza proposta dalla S10 Sport S.r.l., avendo la stessa fornito la prova documentale della legittimità di essa e non avendo, invece, parte convenuta fornito alcuna prova di aver effettuato i pagamenti della somma richiesta.
Parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento, in favore della parte istante, della somma di € 25.000,00 + IVA pari a 5.500,00 oltre interessi moratori dalla data dell’inadempimento sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali e degli oneri del Collegio Arbitrarle nella misura di cui al dispositivo.
Pertanto
IL COLLEGIO ARBITRALE
Nell’istanza arbitrale, iscritta al R.G. arbitrati n. 9/2022, depositata, in data 4 febbraio 2022, da parte dalla società S10 Sport S.r.l. contro la Reggina 1914 S.r.l., in virtù del contratto di mandato sottoscritto in data 16 agosto 2021, affinché l’istante curasse gli interessi della suddetta società sportiva, prestando, in particolare, la propria opera per la conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Daniele Liotti.
Definitivamente pronunciando all’unanimità
P.Q.M.
Accoglie la domanda di parte istante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l’effetto: condanna l’intimata Reggina 1914 S.r.l. al pagamento della somma di € 25.000,00, più IVA pari ad € 5.500,00, oltre interessi moratori, come indicati in motivazione, dalla data dell’inadempimento sino al saldo effettivo.
Dispone, a carico della intimata Reggina 1914 S.r.l., salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento degli onorari in favore del Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Regolamento, quantificati in € 3.000,00, così ripartiti: a ciascun Arbitro € 1.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti.
Condanna l’intimata Reggina 1914 S.r.l. al pagamento delle spese legali, in favore della parte istante, pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge;
Condanna l’intimata Reggina 1914 S.r.l. alla rifusione, in favore dell’istante S10 Sport S.r.l., dei diritti amministrativi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020.
Dispone, a carico dell’intimata, salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 300,00.
Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 27 aprile 2022.
Il Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo Roma, 24 maggio 2022
L’Arbitro
F.to Massimo Zaccheo Roma, 25 maggio 2022
L’Arbitro
F.to Giuseppe Musacchio Potenza, 25 maggio 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 25 maggio 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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