FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PARISOTTO MICHELAZZO FEDELE PRENDIN ASD CALCIO VEGGIANO S.C

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco PARISOTTO, Davide MICHELAZZO, Andrea FEDELE, Giuseppe PRENDIN, e della società A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco PARISOTTO, tesserato quale Presidente della A.S.D. Calcio Veggiano S.C. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la squadra militante al Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto, fosse sempre allenata in tutte le gare dal sig. Andrea Fedele, tesserato quale “dirigenteallenatore” ma privo di abilitazione al Settore Tecnico, e precisamente che in 10 di esse il tecnico sig. Davide Michelazzo, tesserato quale “allenatore per la prima squadra” ed indicato in distinta quale “allenatore”, facesse da prestanome mentre, nelle restanti in cui era assente, che la squadra vi prendesse parte con modulistica non conforme a quella federale in realtà presentata e sottoscritta al fine di non indicare il nome dell’allenatore;

DAVIDE MICHELAZZO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod. 118.760) tesserato dalla A.S.D. Calcio Veggiano S.C in qualità di allenatore della 1^ squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R, Veneto LND all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1, e 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22, consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore al sig. Fedele Andrea, Dirigente della Società e sprovvisto di alcuna abilitazione dal Settore Tecnico, e consentendo altresì di essere inserito quale “Allenatore” nella distinta presentata dalla Società in occasione di numero dieci relative gare, nella assoluta consapevolezza di tentare così di assolvere alla funzione di “prestanome” al sig. Fedele Andrea, il quale anche nel corso di tali gare, come di tutto il Campionato, ha svolto di fatto le mansioni di allenatore, indicando peraltro al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Prendin l’elenco di tutte le persone da refertarsi. Circostanze pacificamente ammesse in sede di audizione;

ANDREA FEDELE, tesserato quale Dirigente-Allenatore della A.S.D. Calcio Veggiano S.C. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 17, comma 2, e 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, seppur in consapevole difetto di alcuna abilitazione da parte del Settore Tecnico, accettato di essere tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 quale “Dirigente allenatore” in favore della A.S.D. Calcio Veggiano S.C., nonché svolto, in favore della relativa squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto, di fatto la mansione di Allenatore, sia nel corso degli allenamenti che in occasione di tutte le gare della stessa stagione, tentando peraltro e consapevolmente di avvalersi, in dieci di esse, della figura di “prestanome” da parte del sig. Michelazzo, indicando infatti al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Prendin l’elenco di tutte le persone da refertarsi. Circostanze pacificamente ammesse in sede di audizione;

GIUSEPPE PRENDIN, tesserato quale Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Calcio Veggiano S.C. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 66, comma 4, delle N.O.I.F., per avere, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della Società e della relativa squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto, e di conseguenza rappresentante della Società, adottato e sottoscritto nelle gare in cui era assente il tecnico abilitato Sig. Davide Michelazzo, modulistica non conforme a quella federale, essendo carente della casella laddove obbligatoriamente indicare il nominativo dell’allenatore, consentendo da una parte che la Società prendesse partecipazione a tali gare in assenza dell’allenatore previsto per tale categoria, e, per l’effetto, che tale funzione fosse ivi svolta dal sig. Andrea Fedele, sprovvisto di abilitazione al Settore Tecnico, da cui riceveva peraltro indicazioni circa i soggetti da refertare. Circostanze pacificamente ammesse in sede di audizione;

A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere sia dal proprio Presidente legale rappresentante che dagli altri propri tesserati così come riportati nei precedenti capi di incolpazione. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco PARISOTTO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C., e dai Sig.ri Davide MICHELAZZO, Andrea FEDELE e Giuseppe PRENDIN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco PARISOTTO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Davide MICHELAZZO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea FEDELE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PRENDIN, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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