C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 14/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. AUDACE ASD Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Marcello Spagni Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 53 del 30.11.2022 Gara: San Lazaro a Farnesiana / Audace del 27.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. AUDACE ASD Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Marcello Spagni Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 53 del 30.11.2022 Gara: San Lazaro a Farnesiana / Audace del 27.11.2022

La società US Audace ASD ha impugnato il sopracitato provvedimento disciplinare sostenendo che ad avere commesso il fallo di gioco e ad avere rivolto all’avversario la frase offensiva rilevata dal direttore di gara non sarebbe stato il calciatore Marcello Spagni, bensì il proprio giocatore Francesco Agostinelli al quale la reclamante chiede sia inflitta la squalifica deliberata dal Giudice sportivo regionale. La società US Audace è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente accompagnato dal giovane calciatore Francesco Agostinelli. Il Presidente della società si richiama alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, mente il calciatore Agostinelli, ammesso dalla Corte come testimone, afferma di essere stato lui il giocatore espulso per aver rivolto all’arbitro una frase irriguardosa che però non conteneva alcun riferimento alla nazionalità e origine etnica dell’ufficiale di gara, di essere inoltre stato lui ad abbandonare il campo e non il suo compagno di squadra Marcello Spagni che invece è rimasto sul terreno di gioco fino al termine dell’incontro. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni rese dal rappresentante dell’Audace in sede dibattimentale come pure le dichiarazioni del calciatore Agostinelli, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha dichiarato innanzi al Collegio di non poter escludere di essersi effettivamente sbagliato nel trascrivere, prima sul proprio taccuino e poi sul rapporto di gara, l’espulsione decretata al 42° minuto del secondo tempo ai danni di un calciatore dell’Audace che effettivamente poteva essere il numero 16, Agostinelli Francesco, e non il numero 17, Marcello Spagni. L’arbitro ha però ribadito il contenuto denigratorio per motivi di nazionalità e origine etnica della frase che gli è stata rivolta con ogni probabilità proprio dal giocatore Agostinelli. Sulla scorta dell’ammissione di colpevolezza fatta dal calciatore Francesco Agostinelli e delle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione, la Corte ritiene che il reclamo della società Audace sia fondato e meriti accoglimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo della società U.S. AUDACE ASD, annulla la squalifica inflitta al calciatore Marcello Spagni e rinvia gli atti al Giudice sportivo del CRER affinché assuma il provvedimento disciplinare che riterrà congruo nei confronti del calciatore Francesco Agostinelli. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

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