C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 14/12/2022 – Delibera – Gara: Felino – Biancorosse Piacenza

Gara: Felino – Biancorosse Piacenza

Il Giudice Sportivo,

ha rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto è stata sospesa dall’arbitro al 37’ del secondo tempo, poiché, essendo il campo sprovvisto di un impianto di illuminazione artificiale, la partita si è protratta fino ad un orario in cui non vi erano più sufficienti condizioni di visibilità per consentirne il regolare svolgimento. Accertato che la partita in questione è iniziata con un ritardo di 45 minuti, poiché la società Biancorosse Piacenza ha chiesto espressamente al Direttore di Gara di potere usufruire del previsto tempo di attesa; Rilevato che è stata offerta anche la possibilità di utilizzare un altro campo, ma che la società Biancorosse Piacenza ha rifiutato; Considerato che l’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; Considerato che la società Felino, sulla base delle circostanze sopra descritte, non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per la sospensione della gara in oggetto;

P.T.M.

Questo Giudice sportivo conseguentemente delibera: la prosecuzione della gara per i minuti non giocati in accordo a quanto disposto dal comma 4 dell’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale dilettanti. Nel relativo paragrafo si riportano, in accordo al comma 4 dell’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale dilettanti, i provvedimenti assunti a carico dei tesserati per quanto in atti.

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