C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 186 del 23/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 24/11/2022 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 19/11/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 24/11/2022 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 19/11/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022

La Società A.s.d. Rocca Priora RDP calcio, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva annullato il provvedimento di sospensione della gara disposta dall’arbitro ed ordinata la ripetizione della stessa. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che l’arbitro era stato costretto a sospendere la gara perché dopo aver espulso un calciatore (Alessandro Russo) della squadra di casa, riceveva una forte pallonata sulle gambe da quest’ultimo, mentre contemporaneamente, la quasi totalità dei calciatori della Soc. Roccasecca ST lo circondavano con fare minaccioso e solo l’intervento di un proprio dirigente , unitamente ad altro dirigente della squadra di casa, permetteva all’arbitro di raggiungere lo spogliatoio impedendo che quest’ultimo fosse aggredito; alla luce di ciò la società reclamante chiedeva l’annullamento del provvedimento di ripetizione della gara e per l’effetto la punizione della perdita della gara a carico della società Roccasecca. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, non ravvisa che vi siano gli estremi per poter accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, al 42° prima frazione di gioco il calciatore Alessandro Russo, tesserato per la società Roccasecca ST, dopo aver ricevuto il cartellino rosso per doppia ammonizione, lanciava violentemente il pallone contro l’arbitro colpendolo alle gambe; in conseguenza di ciò l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per proseguirla. Da quanto detto è evidente che l’arbitro non ha adottato alcun provvedimento prima di sospendere la gara; in particolare non ha richiamato il capitano della squadra di casa, né ha esibito cartellini gialli, né rossi verso i calciatori che gli si erano avvicinati minacciosamente. In definitiva, pertanto, la condotta del direttore di gara è risultata decisamente affrettata e immotivata. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA Di

respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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