C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 30/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. CYNTHIALBALONGA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 SGS DEL 27/10/2022 (Gara: CYNTHIALBALONGA – APRILIA RACING CLUB SRL del 23/10/2022 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. CYNTHIALBALONGA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 SGS DEL 27/10/2022 (Gara: CYNTHIALBALONGA – APRILIA RACING CLUB SRL del 23/10/2022 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Cynthialbalonga impugnava la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe, sospesa dal direttore di gara a seguito di incidenti. La reclamante lamentava l’ingiustizia della decisione assunta in quanto, sul risultato di 8 a 1 in suo favore, i calciatori e dirigenti della società avversaria avevano messo in atto gravi intemperanze che avevano costretto il direttore di gara ad adottare il provvedimento di sospensione onde evitare più gravi conseguenze a suo carico. Non condividevano quindi le motivazioni del Giudice di prime cure che aveva invece rilevato l’insufficienza dei provvedimenti disciplinari assunti dall’Arbitro per portare a termine l’incontro e l’assenza di condizioni oggettive che giustificassero la decisione di sospendere anticipatamente l’incontro. La Corte con ordinanza interinale disponeva l’audizione del direttore di gara che avveniva da remoto alla presenza del rappresentante dell’AIA, nelle forme di rito. Il direttore di gara meglio precisava quanto effettivamente accaduto, narrando del clima di grave tensione creatosi già alla fine del primo tempo per le minacce dei dirigenti della società Aprilia Racing che protestavano animatamente avverso i provvedimenti disciplinari adottati nel primo tempo, e lo minacciavano di conseguenze fisiche se avesse adottato altre decisioni di espulsione. Nel secondo tempo la tensione aumentava tanto da costringere il direttore di gara ad espellere altri due calciatori della stessa società ed in occasione della seconda espulsione veniva spintonato più volte dal calciatore espulso che lo minacciava gravemente. Dopo questa espulsione i calciatori ospiti tentavano di farsi espellere tentando di commettere falli plateali contro gli avversari, tanto che al 22’ del secondo tempo era costretto ad operare la quarta espulsione in quanto un calciatore, il n. 18 Di Paola, in una normale azione di gioco e senza apparente motivo, colpiva con un calcio ed uno schiaffo un avversario. A seguito di questo ulteriore episodio e prima che la gara degenerasse completamente, mettendo a repentaglio l’incolumità dei calciatori in campo e dello stesso direttore di gara, decretava quindi la fine dell’incontro sul risultato di 8 a 1. Ciò premesso, alla luce delle ampie specificazioni del direttore di gara, ritiene la Corte che la decisione di sospendere l’incontro fosse ampiamente motivata. Dovere del direttore di gara è quello di proteggere, oltre che la sua persona, anche l’incolumità dei calciatori ed in quel frangente, visto l’atteggiamento inspiegabile ma certamente violento dei calciatori dell’Aprilia Racing nei confronti degli avversari, sussistevano le condizioni per sospendere la gara. Né si può dire che il direttore di gara non abbia adottato idonei provvedimenti disciplinari in quanto aveva comminato ben quattro espulsioni senza che i calciatori della società ospite si calmassero. La responsabilità della sospensione della gara va quindi addebitata alla società Aprilia Racing con l’applicazione a suo carico della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 8 a 1 miglior risultato acquisito sul campo da parte della società Cynthialbalonga. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA Di

accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di applicare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Cynthialbalonga – Aprilia Racing Club SRL 8 -1 (miglior risultato acquisito sul campo).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it