C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 29/07/2022 – Delibera – Reclamo n. 78 2021/2022 della società A.C.D. PORTOMANSUE (matr. 780260). Campionato Under 16 Regionali/D, 6^ giornata di Ritorno, gara del 13.3.2022 Portomansuè-Calcio San Donà.

Reclamo n. 78 2021/2022 della società A.C.D. PORTOMANSUE (matr. 780260). Campionato Under 16 Regionali/D, 6^ giornata di Ritorno, gara del 13.3.2022 Portomansuè-Calcio San Donà.

La società PORTOMANSUE, nella persona del suo rappresentante legale sig. UGO DELLA LIBERA, proponeva regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 85 del 23.3.2022. Il provvedimento impugnato riguardava l’inammissibilità del ricorso della reclamante al Giudice Sportivo di 1° grado volto ad evidenziare la presunta irregolarità della gara a seguito di supposta falsa certificazione verde Covid-19 esibita dal calciatore della squadra avversaria IBRAHIMI AURED. Il G.S. non prendeva conclusioni destinate ad incidere sul risultato della competizione, convalidando le reti conseguite sul campo (0-2) e disponendo l’invio degli atti alla Procura federale per quanto di competenza. La società PORTOMANSUE procedeva quindi ad inoltrare reclamo di secondo grado alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, volto ad ottenere la perdita a tavolino della gara a carico dell’avversaria, con il risultato Portomansué-Calcio San Donà 3-0. La Corte, con delibera pubblicata sul C.U. 89 del 6.4.2022, sospendeva il procedimento in attesa degli esiti degli accertamenti della Procura federale, a cui venivano trasmessi gli atti. La Procura federale, con comunicazione del 6 luglio scorso, inviava alla segreteria della Corte gli accertamenti da quest’ultima espletati in ordine all’esibizione della certificazione verde Covid 19 da parte del calciatore Ibrahimi Aured per la partecipazione alla gara Portomansuè – Calcio San Donà del 13.3.2022. Il Tribunale, nel confermare la propria deliberazione assunta in data 6.4.2022 in ordine all’omologazione della gara, dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura federale affinché valuti se dalle evidenze in atti risultino comportamenti che concretano violazioni di rilevanza disciplinare da parte dei dirigenti della società Calcio San Donà e le conseguenti iniziative. Manda la Segreteria di provvedere all’incombente.

 

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