C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 11 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TEZZE (matr. 72507). Gara di Promozione/B, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.S.D. CALCIO TRISSINO-A.S.D. CALCIO TEZZE.

Reclamo n. 11 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TEZZE (matr. 72507). Gara di Promozione/B, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.S.D. CALCIO TRISSINO-A.S.D. CALCIO TEZZE.

La società A.S.D. CALCIO TEZZE, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Doriano Cazzola, per il tramite del proprio difensore, avv. Andrea Scalco del foro di Verona, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 32 del 28.9.2022: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo Calcio Trissino-Calcio Tezze 1-1; - Sanzione alla società Calcio Tezze della perdita della gara col punteggio Calcio Trissino-Calcio Tezze 3-0; - Penalizzazione di un punto in classifica; - Ammenda di Euro 50; - Inibizione al sig. Pierluigi Repele (dirigente accompagnatore) a tutto il 10 ottobre 2022; per aver impiegato il giocatore FERRARI Marco (nato il 29.9.2002) in posizione irregolare: egli infatti non avrebbe scontato la squalifica inflittagli con C.U. 107 del 18 maggio 2022. La reclamante si appella alla Corte chiedendo l’annullamento o la riforma del provvedimento del Giudice di primo grado contestandone in particolare la motivazione, ovvero se da un lato è da privilegiarsi il principio di omogeneità (le squalifiche devono essere scontate nello stesso o omologo campionato in cui sono state comminate), dall’altro è da considerare che l’impiego del calciatore Ferrari nel campionato provinciale Juniores è avvenuto come “fuori quota”, quindi nella posizione di integrazione della rosa propria della competizione. Trattandosi di una facoltà consentita in via di eccezione, la società potrebbe scegliere di mai impiegarlo come “fuori quota”, venendo in questo modo meno il principio di afflittività della sanzione. L’avv. Scalco nel suo reclamo si riporta, tra l’altro, alla decisione n. 27/2019 CSA Sezioni Unite, dove si afferma che il principio di afflittività rappresenta norma di riferimento, ma si colloca in posizione sussidiaria rispetto a quello di omogeneità: quest’ultimo cede al principio dell’afflittività della sanzione soltanto in alcune ipotesi, ossia quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. CALCIO TEZZE; esaminata la documentazione agli atti; sentito l’avv. Scalco il quale si riporta integralmente al contenuto del reclamo; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo della società A.S.D. CALCIO TEZZE confermando la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. È riservata la motivazione nei termini previsti dall’art. 78 co. 4 CGS. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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