C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 12 2022/2023 della società A.A. PUPI S.S.D. A R.L. (matr. 949582). Gara di Calcio a 5 Serie C1/A, 3^ giornata di Andata del 30.9.2022 A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA-A.A. PUPI S.S.D. A R.L.

Reclamo n. 12 2022/2023 della società A.A. PUPI S.S.D. A R.L. (matr. 949582). Gara di Calcio a 5 Serie C1/A, 3^ giornata di Andata del 30.9.2022 A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA-A.A. PUPI S.S.D. A R.L.

La società A.A. PUPI S.S.D. A R.L., nella persona del suo rappresentante legale, sig.ra Cristina Arieti propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 20 del 5.10.2022 di Calcio a 5: - Inibizione del sig. Fabio PASQUETTO (dirigente accompagnatore) a tutto il 28 febbraio 2023 per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco e colpito con una testata un giocatore della squadra Antenore Sport Padova facendolo cadere a terra, senza procurargli danni fisici che compromettessero la ripresa del gioco; - Ammenda di Euro 200,00 a ciascuna delle due società in quanto, dopo l’espulsione del sig. Pasquetto, questi si recava in tribuna dove, a seguito di insulti da parte dei sostenitori della società Antenore Sport Padova, reagiva fisicamente tanto da far nascere una rissa tra le tifoserie tale da comportare la sospensione della gara per alcuni minuti. La società nel proprio reclamo afferma che il sig. Pasquetto entrava nel terreno di gioco a seguito di un brutto fallo di gioco, andava faccia a faccia contro il giocatore avversario senza però esercitare alcuna violenza fisica (testata). Chiede quindi una riduzione della squalifica inflitta al sig. Pasquetto nonché della sanzione pecuniaria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.A. PUPI S.S.D. A R.L.; esaminata la documentazione agli atti; sentiti i due Arbitri, i quali confermano integralmente il contenuto del rapporto e del supplemento dello stesso, in particolare confermando la testata inferta dal sig. Pasquetto Fabio nei confronti di un giocatore dell’Antenore Sport Padova facendolo cadere a terra; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo della società A.A. PUPI S.S.D. A R.L. confermando le sanzioni comminate dal Giudice di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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