C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 7 2022/2023 della società A.S.D. PRO VENEZIA (matr. 930112). Gara di Promozione/D, 2^ giornata di Andata del 25.9.2022 A.S.D. PRO VENEZIA-S.S.D. AC VEDELAGO A R.L.
Reclamo n. 7 2022/2023 della società A.S.D. PRO VENEZIA (matr. 930112). Gara di Promozione/D, 2^ giornata di Andata del 25.9.2022 A.S.D. PRO VENEZIA-S.S.D. AC VEDELAGO A R.L.
La società A.S.D. PRO VENEZIA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Arjan Nezhai, per il tramite del proprio difensore nonché tesserato per la medesima in qualità di Consigliere, avv. Marco Franco del foro di Venezia, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 32 del 28.9.2022: - Squalifica sino al 31 dicembre 2022 comminata al sig. Andrea LONGO (calciatore): espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione a fine gara, andava faccia a faccia contro l’Arbitro offendendolo e minacciandolo pesantemente e reiteratamente, calciando inoltre contro lo stesso un pallone senza colpirlo. La società in sede di reclamo e nella successiva memoria ricostruisce i fatti, in particolare per quanto riguarda il provvedimento relativo alla seconda ammonizione. Essa sarebbe stata comminata a seguito di un commento, in panchina, tra il calciatore Longo e il Direttore sportivo del Pro Venezia, che sarebbe stato erroneamente percepito dall’Arbitro come indirizzato a lui. All’espulsione per seconda ammonizione segue l’allontanamento del calciatore dal campo, dapprima tenendo il pallone sotto il braccio, senza faccia a faccia con l’arbitro, e successivamente calciando lo stesso con la sola intenzione di farlo uscire dal campo. I fatti inoltre sarebbero avvenuti al momento dell’espulsione per doppia ammonizione e non a fine gara. È fatta pertanto richiesta alla Corte di annullare la sanzione comminata in primo grado al sig. Longo o, in subordine, di ridurre la durata della stessa. Viene sentita la società, nella persona dell’avv. Franco, il quale si riporta al reclamo e alla memoria e precisa che non si è trattato di un episodio dai connotati violenti e che il pallone non sarebbe stato scagliato bensì accompagnato fuori dal terreno di gioco, pur se nella direzione dell’Arbitro; valorizza inoltre le scuse che il giocatore ha rappresentato al Direttore di gara al termine dell’incontro, scuse che l’A. ha dichiarato di accettare. Insiste pertanto per un’equa riduzione e definizione della questione nei termini di giustizia. L’avv. Franco deposita alcune pronunce giurisprudenziali e articoli di giornale relativi a casi analoghi. Viene sentito il Direttore di gara, il quale conferma quanto riportato nel rapporto di gara precisando che l’intero episodio è avvenuto tra il 5’ e il 6’ del secondo tempo, confermando altresì che il giocatore al termine dell’incontro si è scusato affermando di “aver perso la testa”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. PRO VENEZIA; esaminata la documentazione agli atti, riconosciuta l’attenuante dell’immediato ravvedimento; valutate le complessive contestazioni; P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società A.S.D. PRO VENEZIA riducendo la squalifica a carico del sig. Andrea LONGO sino a tutto il 6 novembre 2022. La tassa reclamo non è dovuta.
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