C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 26/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 16 2022/2023 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009). Gara di Under 19 provinciali/B, 4^ giornata di Andata dell’8.10.2022 POL. PEDEMONTE-LAZISE.

Reclamo n. 16 2022/2023 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009). Gara di Under 19 provinciali/B, 4^ giornata di Andata dell’8.10.2022 POL. PEDEMONTE-LAZISE.

La società POL. PEDEMONTE, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Graziano Baltieri, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicato sul C.U. 18 del 12.10.2022: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo Pedemonte-Lazise 3-2; - Sanzione alla società Pedemonte della perdita della gara col punteggio Pedemonte-Lazise 0-3; - Ammenda di Euro 60,00; per aver impiegato un numero di calciatori “fuori quota” superiore a quello previsto dal regolamento. La reclamante fa presente di essersi attenuta al regolamento per quanto riguarda l’impiego dei “fuori quota”: la discrepanza con quanto rilevato dal Giudice sarebbe dovuta all’errata compilazione del rapportino di fine gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società POL. PEDEMONTE; esaminata la documentazione agli atti; atteso il supplemento di rapporto trasmesso dal Direttore di gara nel quale ammette l’errore nella stesura del rapporto nell’indicazione relativa alla sostituzione al minuto 39 del secondo tempo del n. 9 Zuliani Tommaso (2005) con il n. 17 Elbari Matteo (2008) anziché con il n. 19 Spada Alberto (2002) come in effetti avvenuto; accertato che tale precisazione da parte dell’Arbitro fa venir meno la motivazione della sanzione irrogata dal GS, dal momento che i calciatori “fuori quota” partecipanti alla gara erano in numero regolare in conformità a quanto previsto dal Regolamento pubblicato sul C.U. 1 a pag. 25; P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo della società POL. PEDEMONTE annullando la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00 e convalidando il risultato maturato sul campo: Pedemonte – Lazise (3-2). La tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it