Reclamo n. 16 2022/2023 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009). Gara di Under 19 provinciali/B, 4^ giornata di Andata dell’8.10.2022 POL. PEDEMONTE-LAZISE. La società POL. PEDEMONTE, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Graziano Baltieri, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicato sul C.U. 18 del 12.10.2022: – Non omologazione del risultato conseguito sul campo Pedemonte-Lazise 3-2; – Sanzione alla società Pedemonte della perdita della gara col punteggio Pedemonte-Lazise 0-3; – Ammenda di Euro 60,00; per aver impiegato un numero di calciatori “fuori quota” superiore a quello previsto dal regolamento. La reclamante fa presente di essersi attenuta al regolamento per quanto riguarda l’impiego dei “fuori quota”: la discrepanza con quanto rilevato dal Giudice sarebbe dovuta all’errata compilazione del rapportino di fine gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società POL. PEDEMONTE; esaminata la documentazione agli atti; atteso il supplemento di rapporto trasmesso dal Direttore di gara nel quale ammette l’errore nella stesura del rapporto nell’indicazione relativa alla sostituzione al minuto 39 del secondo tempo del n. 9 Zuliani Tommaso (2005) con il n. 17 Elbari Matteo (2008) anziché con il n. 19 Spada Alberto (2002) come in effetti avvenuto; accertato che tale precisazione da parte dell’Arbitro fa venir meno la motivazione della sanzione irrogata dal GS, dal momento che i calciatori “fuori quota” partecipanti alla gara erano in numero regolare in conformità a quanto previsto dal Regolamento pubblicato sul C.U. 1 a pag. 25; P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo della società POL. PEDEMONTE annullando la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00 e convalidando il risultato maturato sul campo: Pedemonte – Lazise (3-2). La tassa reclamo non è dovuta.

Reclamo n. 17 2022/2023 della società A.C.D. JESOLO (matr. 780277). Gara di Under 17 regionali/D, 4^ giornata di Andata del 9.10.2022 A.C.D. JESOLO-A.S.D. VENEZIA NETTUNO LIDO.

La società A.C.D. JESOLO, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Giorgio Trevisiol propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 37 del 12.10.2022: - Ammenda di Euro 130,00 per insistenti insulti all’Arbitro durante la gara e reiterati dopo la fine della stessa, con l’aggravante del lancio di secchiate d’acqua e di bottigliette. La società nel proprio reclamo nega le circostanze così come descritte nella motivazione del provvedimento che hanno portato all’irrogazione dell’ammenda, chiedendo altresì di essere ascoltata in udienza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.C.D. JESOLO; esaminata la documentazione agli atti; sentita la società, che ha escluso lanci d’acqua nei confronti del Direttore di gara; sentito altresì l’Arbitro, il quale ha ridimensionato l’episodio escludendo di esser stato fatto oggetto di lancio di bottigliette, ma esclusivamente colpito da alcuni spruzzi d’acqua all’entrata del tunnel che conduceva agli spogliatoi; P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società riformando il provvedimento del Giudice Sportivo regionale in Euro 80,00. La tassa reclamo non è dovuta.

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