C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 21 2022/2023 della società A.S.D. CARPINE 2016 (matr. 949287). Gara di Terza categoria/B, 4^ giornata di Andata del 9.10.2022 CARPINE 2016-VIGONOVO TOMBELLE.

Reclamo n. 21 2022/2023 della società A.S.D. CARPINE 2016 (matr. 949287). Gara di Terza categoria/B, 4^ giornata di Andata del 9.10.2022 CARPINE 2016-VIGONOVO TOMBELLE.

La società CARPINE 2016, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Giuliano Bernardi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Padova e pubblicati sul C.U. 19 del 19.10.2022: - Ripetizione della gara; - Squalifica per n. 3 giornate comminata al sig. Fabio Cecchinato per aver commesso un fallo a gioco fermo su un giocatore avversario. Al 36’ del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, il Direttore di gara ha decretato l’anticipata conclusione della partita dopo che entrambe le società hanno dichiarato la loro volontà di non proseguire la gara a causa della mancanza del clima di serenità in campo dovuto al fatto che, con un violento calcio sferrato a gioco fermo, il giocatore del Vigonovo Tombelle sig. Mattia Piva aveva visibilmente procurato la frattura della gamba al giocatore del Carpine 2016 sig. Fabio Cecchinato, per il quale è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Il Carpine 2016, nelle motivazioni del proprio reclamo, presenta la propria ricostruzione dei fatti accaduti in campo: il Cecchinato, dopo aver subito un contrasto di gioco da parte dell’avversario n. 3 sig. William Caccin, non ravveduto dal Direttore di gara, avrebbe reagito con un calcio al medesimo. L’azione sarebbe quindi proseguita fino a quando il Piva, totalmente estraneo alla dinamica appena esposta, calciava con violenza da tergo il Cecchinato procurandogli la frattura di tibia e perone. La reclamante formula alla Corte richiesta di audizione in quanto ritiene che la non precisa ricostruzione dei fatti nel rapporto arbitrale abbia potuto influire nella decisione del Giudice Sportivo; si appella inoltre ad essa avverso la disposizione relativa alla ripetizione della gara dato che la sospensione è avvenuta a pochi minuti dalla fine della stessa. Fa inoltre pervenire successiva dichiarazione della società Vigonovo Tombelle, la quale si dichiara concorde nel ritenere inappropriata la disposizione della ripetizione della gara e chiedendo l’omologazione del risultato ottenuto fino al momento della sospensione (1-1). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CARPINE 2016; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Presidente della società reclamante ed il calciatore Cecchinato Fabio; sentito da remoto il Direttore di gara, il quale ha confermato tutto quanto già ampiamente esposto nel supplemento di rapporto trovandosi nell’occasione dei fatti succitati in posizione tale da poter vedere esattamente l’accaduto; considerato che la ripetizione della gara è rimessa alla piena discrezionalità del G.S. quando si verificano fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici ma che abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della stessa e che l’annullamento della gara e la sua ripetizione è prevista dall’art. 10 CGS co. 5 lettera d); considerato altresì che con il reclamo proposto la società Carpine non ha messo in discussione tali principi ma si è limitata a ritenere la sanzione inflitta al proprio calciatore influenzata da un’esposizione errata di quanto a loro avviso accaduto ed erroneamente riportata nel supplemento di rapporto; rilevato, al contrario, che l’Arbitro ha confermato di aver visto di persona quanto accaduto tra il calciatore Cecchinato Fabio e il calciatore Piva Mattia e che comunque il rapporto ha fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS; considerato, da ultimo, che la sanzione di tre giornate al calciatore Cecchinato appare congrua in relazione agli addebiti formulati; P.Q.M.

delibera di respingere il reclamo presentato dalla società CARPINE 2016 confermando la ripetizione della gara a data che verrà comunicata dalla Delegazione provinciale di Padova e confermando altresì la squalifica di n. 3 giornate al calciatore Fabio Cecchinato. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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