C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 23 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO BURANO 2015 (matr. 943470). Gara di Terza categoria/A, 5^ giornata di Andatadel16.10.2022 TORRE DI MOSTO-CALCIO BURANO 2015.

Reclamo n. 23 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO BURANO 2015 (matr. 943470). Gara di Terza categoria/A, 5^ giornata di Andatadel16.10.2022 TORRE DI MOSTO-CALCIO BURANO 2015.

La società CALCIO BURANO 2015, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Nicola Soffiato propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave e pubblicatisul C.U. 18 del 19.10.2022: - Squalifica al 30 novembre 2023 comminata al sig. Mattia Segato (calciatore): al 18’ del secondo tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, saliva con le sue scarpe sopra quelle dell’Arbitro provocandogli dolore e offendendolo; - Squalifica al 30 giugno 2024 comminata al sig. Simone D’Este (calciatore): contemporaneamente ai fatti sopra descritti, espulso anch’egli per doppia ammonizione, si avvicinava al Direttore di gara fino a scontrare violentemente le fronti procurandogli dolore nonché sputando verso gli occhi e il volto dello stesso; - Squalifica al 30 aprile 2023 comminata al sig. Yuri Costantini (calciatore): contemporaneamente ai fatti sopra descritti, rompeva a metà il taccuino dell’Arbitro scagliando un pugno verso lo stesso facendolo cadere. Lo stesso calciatore raccoglieva da terra il taccuino, estraeva i cartellini contenuti al suo interno e li agitava in aria urlando frasi offensive verso l’Arbitro; - Squalifica al 31 dicembre 2022 comminata al sig. Paolo Gobbato (massaggiatore): subito dopo i fatti descritti, interveniva svuotando una borraccia sopra la testa dell’Arbitro. La società nel proprio reclamo ricostruisce i fatti affermando quanto segue: non ci sarebbe stato alcun contatto fisico tra il sig. Mattia Segato e l’Arbitro; sarebbe stato il Direttore di gara ad affrontare il sig. Simone D’Este “testa a testa”, al che il sig. D’Este avrebbe lasciato il terreno di gioco senza tenere alcuno dei comportamenti a lui attribuiti, in particolar modo senza sputare in volto al Direttore di gara. Il sig. Yuri Costantini avrebbe sì raccolto il taccuino da terra agitandone in aria i cartellini, ma non l’avrebbe rotto; tale azione sarebbe da attribuire al sig. Renzo Costantini (Dirigente). Il sig. Paolo Gobbato sarebbe completamente estraneo ai fatti: sarebbe stato il sig. Renzo Costantini a spruzzare acqua in volto all’Arbitro, non certo a svuotare una borraccia sopra la sua testa. Pur biasimando i comportamenti tenuti dai proprio tesserati, la reclamante si appella alla Corte affinché venga rimossa la squalifica a carico del sig. Paolo Gobbato e vengano ridotte le squalifiche ai calciatori in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CALCIO BURANO 2015; esaminata la documentazione agli atti; sentita la società nelle persone del sig. Nicola Soffiato in qualità di Presidente e in rappresentanza del massaggiatore sig. Gobbato, nonché i singoli calciatori; considerato che questi ultimi hanno ribadito la propria linea difensiva riportandosi a quanto già esposto ampiamente in sede di reclamo negando nella sostanza quasi tutti gli addebiti; sentito da remoto l’Arbitro, il quale ha confermato tutti gli addebiti singolarmente esposti nel supplemento di rapporto, sia con riferimento al calciatore Segato Mattia, ribadendo di essere stato da costui pestato con i piedi e offeso ripetutamente, sia con riferimento al calciatore Simone D’Este, ribadendo di aver subito da lui una testata ed almeno uno sputo in volto oltre a frasi ingiuriose, sia con riferimento al calciatore Costantini Yuri che lo ha colpito con un pugno alla mano rompendo il taccuino e facendolo cadere a terra proferendo inoltre frasi ingiuriose nei suoi confronti e sventolando i cartellini, sia da ultimo con riferimento al massaggiatore sig. Paolo Gobbato che gli ha spruzzato acqua in volto; considerato che dalle difese svolte non emergono elementi di contraddittorietà con quanto riportato nel supplemento di rapporto arbitrale rispetto ai singoli fatti addebitati ai vari protagonisti succitati tali da far ritenere quanto riportato nello stesso non veritiero; ricordato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS; ritenuto che le sanzioni comminate dal G.S. di prime cure appaiono congrue rispetto ai fatti addebitati; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo presentato dalla società CALCIO BURANO 2015 confermando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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