C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 09/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 25 2022/2023 della società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO (matr. 952298). Gara di Under 15 Femminili/C, 2^ giornata di Andata del 16.10.2022 CITTADELLA WOMEN-U.P. COMUNALE TAVAGNACCO.
Reclamo n. 25 2022/2023 della società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO (matr. 952298). Gara di Under 15 Femminili/C, 2^ giornata di Andata del 16.10.2022 CITTADELLA WOMEN-U.P. COMUNALE TAVAGNACCO.
La società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Roberto Moroso, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 39 del 19.10.2022: - Non omologazione del risultato della gara così come conseguito sul campo (4-4); - Punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio Cittadella Women-U.P. Comunale Tavagnacco 3-0; - N. 1 punto di penalizzazione; per aver effettuato il terzo cambio al 17’ del terzo tempo, contravvenendo alla disposizione che vincola le società ad effettuare durante l’incontro obbligatoriamente n. 3 cambi prevedendo l’impiego delle giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco intero. La società in sede di reclamo lamenta una difformità nel numero di sostituzioni: quelle indicate dall’Arbitro nel proprio referto sono infatti tre, mentre quelle effettivamente avvenute sarebbero cinque, di cui quattro eseguite nel rispetto della regola che prevede l’impego delle nuove entrate per almeno un tempo intero. Le due sostituzioni non annotate nel referto sarebbero state comunicate verbalmente al Direttore di gara durante l’intervallo dall’allenatore, sig. Damiano Andrian. Fa inoltre notare la reclamante che le due sostituzioni mancanti non costituirebbero l’unica omissione: nel referto non c’è infatti traccia degli infortuni occorsi alle atlete Vettoretti (n. 1) e Bedin (n. 7) che hanno nondimeno richiesto successivi accertamenti presso il nosocomio di Udine. La reclamante si appella alla Corte chiedendo, svolti gli opportuni accertamenti: - In via principale, di riformare la decisione del Giudice Sportivo di primo grado convalidando il risultato ottenuto sul campo (4-4); - In via subordinata, che venga disposto la ripetizione della gara; - In estremo subordine, che venga revocato il punto di penalizzazione inflitto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società U.P. COMUNALE TAVAGNACCO; esaminata la documentazione agli atti, sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato la regolarità delle sostituzioni così come indicate nel referto; attesa la fede privilegiata del referto arbitrale (art. 61 CGS);
P.Q.M. delibera di respingere il reclamo presentato dalla società U.P. COMUNALE TAVAGNACCO confermando i provvedimenti del Giudice Sportivo anche con riguardo al punto di penalizzazione, espressamente previsto dall’art. 10 co. 4 CGS. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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