C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 09/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 26 2022/2023 della società A.S.D. LIFE F.C. 1929 (matr. 934343). Gara di Under 19 provinciali/B, 5^ giornata di Andata del 15.10.2022 LOVERS PALAZZOLO-LIFE F.C. 1929.

Reclamo n. 26 2022/2023 della società A.S.D. LIFE F.C. 1929 (matr. 934343). Gara di Under 19 provinciali/B, 5^ giornata di Andata del 15.10.2022 LOVERS PALAZZOLO-LIFE F.C. 1929.

La società LIFE F.C. 1929, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Giovanni Zanotti, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e pubblicati sul C.U. 19 del 19.10.2022: - Obbligo a rifondere gli eventuali danni perpetrati agli spogliatoi della squadra ospitata; - Squalifica sino al 31.1.2023 a carico del sig. GHRISSI MALEK (calciatore): espulso per doppia ammonizione, si portava nella zona spogliatoi ove, dopo aver avuto un alterco con un sostenitore della squadra avversaria, usciva dal recinto degli spogliatoi e colpiva il suddetto sostenitore con un violento pugno al volto. Tale comportamento creava evidente tensione con altri spettatori, che veniva fortunatamente placata grazie all’intervento di un dirigente della società ospitata, che riusciva a riportare il giocatore all’interno del recinto degli spogliatoi. La società nel proprio reclamo si appella alla Corte chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore Ghrissi e, a tale proposito, ricostruisce i fatti accaduti. All’atto dell’espulsione contemporanea degli atleti Vimukthi (n. 11) e Ghrissi (n. 17) al 38’ del secondo tempo, questi, al loro passaggio sotto la tribuna nel raggiungimento degli spogliatoi, sarebbero stati fatti oggetto di insulti a sfondo razziale da parte di sostenitori della squadra avversaria. Nell’udire tali insulti, l’atleta Di Pierno (n. 9) avrebbe redarguito tali sostenitori, ricevendo una testata sul setto nasale ed un bicchiere scagliato contro la nuca. A quel punto il Ghrissi, assieme al sig. Giovanni Colia (dirigente accompagnatore), sarebbero accorsi per dividere le parti, ricevendo entrambi un pugno. La società ritiene inoltre iniqua la decisione del G.S. di rifondere gli eventuali danni agli spogliatoi: la segnalazione sarebbe stata presentata al Direttore di gara dalla società ospitante quando tutti i tesserati del Life avevano già abbandonato la struttura, senza che vi fosse possibilità di dialogo e confronto tra le due società. La società Life chiede documentazione che dimostri lo stato degli spogliatoi pre e post gara; in assenza di tale documentazione, chiede l’annullamento dell’obbligo di risarcimento dei danni. La società Lovers Palazzolo fa pervenire proprie controdeduzioni nelle quali ricostruisce i fatti accaduti. All’atto dell’espulsione dei due giocatori del Life, questi si sarebbero in un primo momento diretti verso gli spogliatoi, per poi invece dirigersi, ancora in divisa di gioco, verso il cancello di ingresso alla zona adibita a giocatori e dirigenti, chiuso con chiavistello dall’interno. Aperto il chiavistello, si sarebbero avvicinati ad un dirigente del Lovers Palazzolo minacciandolo. Uno spettatore sarebbe intervenuto in difesa del dirigente, venendo gettato a terra dal giocatore del Life. A quel punto dirigenti e spettatori di entrambe le squadre sarebbero intervenuti bloccando i giocatori, riportandoli all’interno dell’area a loro riservata, richiudendo il chiavistello del cancello e sorvegliandolo al fine di evitare nuove incursioni da parte dei giocatori del Life. La società Lovers Palazzolo respinge con fermezza ogni addebito di razzismo, anche in virtù di collaborazioni con il Comune di Sona in favore dell’integrazione tra giovani di ogni etnia e ceto sociale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società LIFE F.C. 1929; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato di aver visto personalmente il Ghrissi, dopo essere stato fatto oggetto di insulti anche con forte componente razziale da parte di sostenitori della squadra avversaria, sferrare un pugno contro uno di essi.

Per quanto riguarda i danni agli spogliatoi, il Direttore di gara ha confermato di aver visionato gli ambienti una volta uscite le squadre e di non aver constatato danni materiali visibili se non panchine spostate, confusione, sporcizia. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società LIFE F.C. 1929 confermando il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Ghrissi sino al 31.1.2023 e revocando il provvedimento di condanna al risarcimento dei danni alla società ospitante in quanto non fondato alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara. Attese le dichiarazioni dell’Arbitro circa la sussistenza di insulti razziali nei confronti dei due calciatori che hanno di fatto originato la reazione violenta del Ghrissi, la Corte dispone l’invio del fascicolo alla Procura federale per gli opportuni accertamenti del caso. La tassa reclamo non è dovuta.

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