C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 09/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 27 2022/2023 della società F.C.D. CONEGLIANO 1907 (matr. 934019). Gara di Under 19 regionali/H, 5^ giornata di Andata del 15.10.2022 CONEGLIANO 1907-MARENO GIALLOBLU.

Reclamo n. 27 2022/2023 della società F.C.D. CONEGLIANO 1907 (matr. 934019). Gara di Under 19 regionali/H, 5^ giornata di Andata del 15.10.2022 CONEGLIANO 1907-MARENO GIALLOBLU.

La società CONEGLIANO 1907, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Pietro Dal Mas, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 39 del 19.10.2022: - Sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 per omessa custodia dello spogliatoio della squadra ospitata. Dirigenti di entrambe le squadre hanno infatti denunciato la sottrazione dallo spogliatoio degli ospiti di circa 400,00 Euro; l’accesso da parte di persona non identificata è stato possibile per non essere munita di chiave la porta dello spogliatoio. La società nel proprio reclamo puntualizza quanto segue. - La dichiarazione presentata al Direttore di gara dai dirigenti del Conegliano circa il furto subito da entrambe le squadre non conteneva la quantificazione in Euro 400,00; tale ammontare sarebbe stato comunicato al Conegliano solo in data 20 ottobre; - Subito dopo il rinvenimento del furto sono stati avvertiti i Carabinieri, giunti ad incontro terminato; - Anche ai giocatori del Conegliano è stato sottratto del denaro; - La zona spogliatoi non è accessibile dall’esterno in quanto chiusa da porte con apertura solo dall’interno; - La persona responsabile del furto non sarebbe entrata dalla zona spogliatoi ma sarebbe stata vista scavalcare la rete di delimitazione tra il campo di gioco e l’area esterna, per poi fingersi fotografo aggregato alle squadre. A partita iniziata, tale persona sarebbe entrata furtivamente negli spogliatoi, dove sarebbe stata colta in flagrante da un magazziniere, dandosi poi alla fuga. La reclamante si appella alla Corte chiedendo l’annullamento della sanzione dell’ammenda o, in alternativa, una riduzione della stessa. Faceva inoltre pervenire alla segreteria della Corte successiva comunicazione alla quale allegava la denuncia di furto presentata in data 15 ottobre 2022 ai Carabinieri di Conegliano, la distinta della società Mareno Gialloblu per la gara del 15 ottobre con, a fianco di ciascun nominativo, la quantificazione dell’ammanco di denaro subito nonché contabile del bonifico effettuato dal Conegliano a favore della squadra avversaria dell’importo di Euro 400,00 avente per causale “risarcimento danno furto”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CONEGLIANO 1907; esaminata la documentazione agli atti; sentito il presidente della società sig. Dal Mas, il quale si riporta integralmente al proprio reclamo chiarendo l’esatta modalità dei fatti; esaminata la peculiarità della materia in esame e ritenuto di valorizzare l’atteggiamento collaborativo della società, la quale aveva tentato di bloccare il malfattore che si era introdotto con l’inganno all’interno degli spogliatoi e si era da subito dimostrata disponibile a risarcire la società Mareno Gialloblu dell’ammanco; ritenendo più congrua la quantificazione dell’ammenda in Euro 50,00; P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società CONEGLIANO 1907 e riforma il provvedimento del Giudice Sportivo regionale quantificando l’ammenda in Euro 50,00. La tassa reclamo non è dovuta.

 

 

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