C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 09/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 29 2022/2023 della società TREVISO FBC 1993 SSDRL (matr. 951410). Gara di Eccellenza/B, 8^ giornata di Andata del 30.10.2022 TREVISO FBC 1193 SSDRL-ARCELLA PADOVA A.S.D.

Reclamo n. 29 2022/2023 della società TREVISO FBC 1993 SSDRL (matr. 951410). Gara di Eccellenza/B, 8^ giornata di Andata del 30.10.2022 TREVISO FBC 1193 SSDRL-ARCELLA PADOVA A.S.D.

La società TREVISO FBC 1993 SSDRL, nella persona del Vice presidente pro-tempore, sig. Aldo Celeste Gastaldo, propone preannuncio di reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 43 del 3.11.2022: - Squalifica sino al 21.11.2022 comminata al sig. Enrico Cunico (allenatore). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l’art. 137 co. 3 lett. b del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese; delibera di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società TREVISO FBC 1993 SSDRL stante l’inesistenza di una sanzione impugnabile. Dispone l’addebito della tassa reclamo (art. 48 CGS).

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