C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 793 Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 7296/793pfi21-22/PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: 1. la società A.S.D. LIVENTINA; 2. la società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 793 Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 7296/793pfi21-22/PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: 1. la società A.S.D. LIVENTINA; 2. la società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE.

Il Collegio è composto dai signori: avv. LUCA CODATO Presidente avv. GIANNI SOLINAS Componente dott. SALVATORE SCIUTO Componente Risultano presenti all’udienza: 1. la società A.S.D. LIVENTINA, rappresentata dal sig. Fabio DE VECCHI, Segretario generale della medesima, giusta delega conferita dal legale rappresentante sig. Bruno Foscan e trasmessa alla segreteria del Tribunale in data 14.10 u.s.;

2. la società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo GUSSO del foro di Pordenone, come da opportuna procura alle liti trasmessa in data odierna. La Procura federale è rappresentata dall’avv. Fabio ESPOSITO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 18 ottobre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. la società ASD LIVENTINA a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da alcuni genitori di calciatori tesserati per la stessa che, in data in data 17 aprile 2022 in occasione della gara ASD Città di Caorle - Team Ticino Mendrisotto valevole per il Torneo Internazionale Gallini Cup – Esordienti Misti, sostenevano tale ultima compagine con commenti ingiuriosi sulla squadra della ASD Città di Caorle e prendevano parte a scontri verbali con i genitori di alcuni dei calciatori tesserati per tale ultima società presenti per assistere al torneo: i comportamenti appena descritti determinavano la momentanea sospensione della gara da parte dell’arbitro per circa due minuti; 2. la società ASD CITTA’ DI CAORLE LA SALUTE a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da alcuni genitori di calciatori tesserati per la stessa che, in data in data 17 aprile 2022 in occasione della gara ASD Città di Caorle - Team Ticino Mendrisotto valevole per il Torneo Internazionale Gallini Cup – Esordienti Misti, prendevano parte a scontri verbali con i genitori di alcuni dei calciatori tesserati per la ASD Liventina presenti per assistere al torneo: i comportamenti appena descritti determinavano la momentanea sospensione della gara da parte dell’arbitro per circa due minuti. Il Tribunale dà atto che le parti deferite non hanno chiesto un rinvio dell’udienza, né formulato richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS. L’avv. Esposito procede ad illustrare le sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: società ASD LIVENTINA: ammenda di Euro 400,00; società ASD CITTA’ DI CAORLE LA SALUTE ammenda di Euro 400,00. La società Liventina precisa come dalle testimonianze assunte non ci sia stato alcun contatto fisico tra i due genitori, peraltro non tesserati, protagonisti dell’episodio oggetto di deferimento e chiede l’assoluzione dai relativi capi di imputazione. Fa presente inoltre che la società ha implementato un progetto formativo dal 2009 e che dal 2012 è presente altresì un progetto denominato “Genitori Steward”. L’avv. Gusso per la società Caorle rileva come l’alterco sia avvenuto fra due soggetti ben individuati e non tesserati, come altresì non sia applicabile l’art. 26 in mancanza dei requisiti essenziali e si possa eventualmente applicare l’esimente di cui all’art. 13. Fa presente inoltre che esiste un progetto educativo volto al rispetto della cultura sportiva presente in società ormai da quattro anni e chiede l’assoluzione rispetto ai capi di imputazione contestati. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 7296/793pfi21-22/PM/rn, sentita la Procura federale e le sue richieste, rilevato che la contestazione di cui all’art. 26 CGS rubricata “Fatti violenti dei sostenitori” presuppone “un pericolo per l’incolumità pubblica o un grave danno all’incolumità fisica di una o più persone”; considerato che nel caso di specie non sussiste alcun pericolo come fra l’altro evidenziato nella relazione del collaboratore della Procura in atti che conclude “non si è mai giunti a contatti fisici”; PQM assolve le due società deferite.

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