C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 20/07/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 19007/418pfi21-22/PM/rn nei confronti del seguente soggetto: 1. sig.ra GRIGGIO CLAUDIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Torre.
Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 19007/418pfi21-22/PM/rn nei confronti del seguente soggetto: 1. sig.ra GRIGGIO CLAUDIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Torre.
Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente dott. SALVATORE SCIUTO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”. Risulta presente: la sig.ra GRIGGIO CLAUDIA rappresentata e difesa dall’avv. JACOPO TOGNON del foro di Padova, giusta procura inviata in data 30.6.2022. La Procura federale è rappresentata dalla dott.ssa VANESSA CAROLLO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 19 luglio 2022 a seguito rinvio della precedente udienza tenuta in data 30 giugno 2022 dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1.- la sig.ra GRIGGIO CLAUDIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società US Torre: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F per avere la stessa, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US Torre, consentito che le distinte di gara relative ai seguenti incontri valevoli per il Torneo Esordienti misti fossero sottoscritte materialmente con il proprio nome, e quindi con apocrifia di firma, dal segretario della US Torre sig. Michele Barattello: Indomita Vigodarzere – Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021 e Torre – Lions Villanova del 20.11.2021; nonché ancora per aver consentito che in tali distinte di gara fosse indicato il nominativo ed il numero di tessera dal calciatore sig. Filippo Gardin, nonostante lo stesso non partecipasse alle gare ed al suo posto fosse schierato il calciatore sig. David Mihai Gavril, privo di tesseramento; Il Tribunale prende atto che la parte GRIGGIO CLAUDIA ha raggiunto un accordo con la Procura federale nei seguenti termini: GRIGGIO CLAUDIA sanzione base: mesi 2 di inibizione; diminuita di giorni 30 di inibizione in applicazione dell’art. 128 CGS; diminuita di giorni 10 di inibizione in applicazione dell’art. 127 CGS; sanzione finale: giorni 20 di inibizione. Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto quanto previsto dall’art. 127 co. 3 del CGS, dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto tra la sig.ra Griggio Claudia e la Procura federale e, conseguentemente, l’estinzione del presente giudizio.
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