C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 12 del 16/08/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale n. 1681/733 del 21 luglio 2022 a carico dei seguenti tesserati per la Società A.S.D. Figline 1965: – Simone Simoni, Presidente; – Marco Becattini, allenatore; – Vanni Burzagli, calciatore; – Andrea Saitta, calciatore; – Mattia Privitera, calciatore; – Emiliano Frediani, soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante ai sensi dell’art.2, comma 2, del C.G.S.; – Società A.S.D. Figline 1965. Viene contestata la violazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, con l’aggravante prevista dal comma 6 del medesimo articolo del C.G.S..

 

Deferimento della Procura Federale n. 1681/733 del 21 luglio 2022 a carico dei seguenti tesserati per la Società A.S.D. Figline 1965: - Simone Simoni, Presidente; - Marco Becattini, allenatore; - Vanni Burzagli, calciatore; - Andrea Saitta, calciatore; - Mattia Privitera, calciatore; - Emiliano Frediani, soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante ai sensi dell’art.2, comma 2, del C.G.S.; - Società A.S.D. Figline 1965. Viene contestata la violazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, con l’aggravante prevista dal comma 6 del medesimo articolo del C.G.S..

La Procura Federale con provvedimento n. 1681/733 emesso in data 21 luglio 2022, dopo aver notificato in data 07.07.2022 l’avvenuta conclusione delle indagini, ha deferito a questo Tribunale, contestando loro la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2 con l’aggravante prevista dal comma 6 del medesimo articolo (c.d. “illecito sportivo”), i soggetti sopra indicati. Il fatto: In data 12.05.2022 i legali rappresentanti delle Società U.S. Livorno 1915 S.S.D. Unip e A.S.D. Tau Calcio Altopascio, con esposto sottoscritto congiuntamente, denunciavano i comportamenti, ritenuti illeciti, tenuti dai Calciatori della Società A.S.D. Figline 1965, in occasione della gara Tau Calcio Altopascio / Figline 1965 disputata in data 11 maggio 2022 dalla squadra di detta Società, durante le fasi di giuoco successive al 89° minuto e fino al 94°, nel corso delle quali la Società Tau Calcio Altopascio segnava alla squadra avversaria altre tre reti.

Riportavano, a tal fine, le frasi pronunciate da alcuni calciatori della Società Figline 1965 percepite da propri tesserati, che venivano indicate, e allegava, a sostegno delle proprie affermazioni, sia un file video che copiosa rassegna stampa. Concludevano chiedendo che sulla vicenda venisse eseguito ogni accertamento al fine di ottenere conferma di quanto denunciato. La Procura Federale, al fine di accertare il reale svolgersi dei fatti, avviava le indagini necessarie il cui esito veniva comunicato alle parti in data 7 luglio 2022. Con provvedimento datato 21 luglio c.a. infine, in assenza di qualsiasi attività delle parti inquisite, l’Ufficio disponeva il presente deferimento trasmettendo gli atti per competenza a questo Tribunale. Il Tribunale, ricevuti gli atti, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna per cui, in apertura di dibattimento, accerta la presenza di: - Simone Simoni, Presidente, assistito e difeso dall’Avvocato Alberto Renzi; - Marco Becattini, allenatore tesserato, assistito e difeso dagli Avvocati Ramona Castagnini e Iacopo Nannini; - Vanni Burzagli, calciatore, assistito e difeso dall’Avvocato Niccolò Lombardi; - Andrea Saitta, calciatore, assistito e difeso dall’Avvocato Matteo Corri; - Mattia Privitera, calciatore, anch’egli assistito dall’Avvocato Matteo Corri; - la Società A.S.D. Figline 1965, in persona del Presidente Simone Simoni, difesa dall’Avvocato Federico Bagattini; I legali sopra indicati sono iscritti al Foro di Firenze. E’ assente, perché impossibilitato a partecipare, come da certificazione pervenuta, il deferito Emiliano Frediani, soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante, in applicazione dell’art. 2, c. 2, del C.G.S., quale Direttore sportivo a favore della suddetta Società. In questa sede è difeso dall’Avvocato Francesco Rondini del Foro di La Spezia il quale ha, in precedenza, depositato memoria difensiva. E’ altresì presente la Società U.S. Livorno 1915 S.S.D. Unip, in persona del Presidente pro tempore, Paolo Toccafondi, il quale, assistito in questa sede dall’Avvocato Federico Menichini del Foro di Pisa, ha presentato in data 4 agosto c.a., istanza al fine di: - essere ammesso al procedimento; - essere convocato per riunione di trattazione; - accedere ed acquisire copia dei documenti. Rappresentano la Procura Federale l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore, con la presenza del Dottor Massimo Romolini, Collaboratore. In apertura di dibattimento il Collegio rilevata l’esistenza di richieste istruttorie, in esse compresa una non corretta applicazione di norme procedurali, aventi tutte carattere pregiudiziale, si riunisce in Camera di consiglio emettendo a conclusione della riunione la seguente ordinanza della quale è stata data immediata lettura alle parti: Tribunale Federale Territoriale della Toscana Procedimento n.733/2022: Ordinanza. Il Collegio, relativamente alle istanze istruttorie promosse dalle parti costituite, emette la seguente ordinanza: 1)Non ammette le testimonianze a vario titolo promosse dalle parti in quanto irrilevanti stante il contenuto degli atti di causa. Rileva altresì che alcune richieste sono addirittura inammissibili in quanto generiche. 2)Ammette l’intervento nel giudizio della società U.S. Livorno 1915 SSDRL UNIP. ai sensi dell’art. 81 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., stante l’interesse che la stessa società ha nel presente giudizio. Respinge la richiesta della società U.S. Livorno 1915 SSDRL UNIP. relativamente all’accesso al fascicolo dell’indagine ed alla estrazione di copia dei documenti ivi contenuti. 3) Relativamente all’eccezione del difensore del sig. Simoni Simone, Avv. Alberto Renzi, precisa che viene respinta in quanto la nomina è avvenuta solo in data 05.08.22 e quindi in data successiva alla convocazione. Interviene quindi l’Avvocato Taddeucci Sassolini il quale richiama gli atti istruttori e, rilevando la risonanza che gli esiti della gara hanno avuto sulla stampa sia di carattere locale che nazionale, definisce l’evento “osceno”, sotto il profilo sportivo, architettato e posto in essere dal D.S. f.f.. Il fatto è certo, come è emerso nel corso dell’istruttoria, e l’illecito sportivo consumato. Riconosce il contributo di collaborazione fornito dai Calciatori deferiti alla Procura in sede di istruttoria per cui intende solo proporre (non altro) l’applicazione dell’art. 128 del C.G.S. in tema di sanzione alternativa. Passa quindi ad esaminare le singole posizioni dei deferiti. Con specifico riferimento alla posizione del Presidente Simoni richiama le dimensioni della Società per cui è impossibile che il Presidente non fosse a conoscenza di quanto sarebbe stato posto in essere dal D.S. f.f., ne consegue che aveva l’obbligo di assumere provvedimenti in prevenzione. Il suo allontanarsi dopo la segnatura della terza rete non è dovuto ad altro che ad evitare di incorrere in responsabilità.

Ritiene ininfluente l’eccezione sollevata in sede di memoria di trovarsi lontano dal Frediani e quindi di non aver ascoltato le conversazioni che costui avrebbe avuto con l’Allenatore. Sussiste quindi la sua responsabilità nella consumazione dell’illecito aggravato. Frediani: il Procuratore premette che a suo parere non esiste alcun legittimo impedimento per malattia e che ha cercato di sfuggire alle proprie responsabilità non rispondendo all’invito a comparire innanzi il Collaboratore della Procura. Egli è l’artefice dell’illecito sportivo, come è evidente dalle dichiarazioni di Allenatore e Calciatori, e lo impone ad essi in virtù del proprio ruolo. Becattini: Ha ammesso la propria responsabilità ed ha collaborato con l’Ufficio inquirente, tuttavia non si può derubricare il capo di incolpazione riconducendolo a omessa denuncia perché questa sarebbe dovuta avvenire prima dell’inizio della gara, non a gara iniziata. Non si è opposto alla richiesta del D.S. f.f. ed anzi ha prestato il proprio assenso nel momento in cui ha, come affermato in sede istruttoria, allargato le braccia per dire ai calciatori” va fatta”. Burzagli, Saitta, Privitera. L’Avvocato Taddeucci prende atto della collaborazione prestata alla Procura nel corso delle indagini con l’ammettere la propria adesione alla richiesta del D.S. f.f., per cui ritiene potersi applicare nei loro confronti quanto previsto dall’art. 128 del C.G.S.. Riafferma, quindi, la fondatezza delle contestazioni mosse dall’Ufficio sulla base dell’istruttoria compiuta e conclude chiedendo che il Tribunale in accoglimento dell’atto di deferimento, infligga le seguenti sanzioni: - Simone Simoni, inibizione per anni 4 e mesi 6; - Società A.S.D. Figline 1965 retrocessione all’ultimo posto in classifica campionato 2021-2022; - Marco Becattini, squalifica per 4 anni e mesi 6; - Vanni Burzagli, squalifica per 4 anni e 6 mesi ridotta ai sensi dell’art. 128 C.G.S. ad anni 2 e mesi 3 di cui mesi 9 di squalifica e anni 1 e mesi 6 di volontariato in struttura dagli stessi individuati; - 3 di cui mesi 9 di squalifica e anni 1 e mesi 6 di volontariato in struttura dagli stessi individuati; - Mattia Privitera squalifica per 4 anni e 6 mesi ridotta ai sensi dell’art. 128 C.G.S. ad anni 2 e mesi 3 di cui mesi 9 di squalifica e anni 1 e mesi 6 di volontariato in struttura dagli stessi individuati; - Emiliano Frediani, anni 5 di inibizione. Precisa di aver acconsentito alla definizione ex art. 128 C.G.S., con riferimento alla posizione del signor Becattini, sul presupposto del suo riconoscimento di colpevolezza e, stante la memoria difensiva depositata e le istanze istruttorie richieste, evidenzia la possibilità di dover modificare le proprie conclusioni e/o di revocare la disponibilità alla definizione ex art. 128. Seguono, nell’ordine, gli interventi dei difensori dei soggetti incolpati che, facendo riferimento alle memorie presentate, così argomentano: - Simone Simoni, Presidente: l’Avvocato Alberto Renzi ribadisce che il proprio assistito è stato in grado di conoscere gli eventi solo successivamente quando, a seguito della risonanza mediatica della vicenda, ha convocato una riunione. Ricorda che tutti i tesserati ascoltati dalla Procura sono concordi nell’escludere la sua conoscenza del fatto ed evidenzia, a rafforzamento di tale tesi, il suo evidente stato di dispiacere e di delusione per il risultato della gara che lo ha indotto ad abbandonare il campo. Ad ulteriore sostegno di tale affermazione chiede quindi di poter produrre due fotografie relative alla presenza sugli spalti del direttore sportivo separato dai restanti tifosi. In considerazione del fatto che la Procura, osservata l’irrilevanza della produzione, si dichiara remissiva, il Collegio consente il deposito.

- A.S.D. Livorno 1915 S.S.D. Unip: chiamato ad intervenire, l’Avvocato Menichini chiede il ripristino dell’esito di una competizione alterata da comportamenti illeciti di alcuni tesserati e da un Dirigente rivestente incarico apicale, compiuti in forma associativa. L’accaduto non può che condurre alla retrocessione della Società Figline 1965, sia nel caso venga affermata la responsabilità diretta sia che si tratti di responsabilità oggettiva, in conseguenza del rilevante numero di partecipanti alla combine. - A.S.D. Figline 1965: l’Avvocato Bagattini esclude che il Presidente possa essere coinvolto in maniera diretta non essendo assolutamente a conoscenza di quanto stesse ordendo il Frediani. E che ciò è reso possibile dalle piccole dimensioni della Società per cui non è ipotizzabile che il Presidente fosse a conoscenza di quanto stesse per accadere. Esclusa ogni responsabilità diretta da parte del Presidente ne consegue che si deve anche escludere la responsabilità diretta della Società vertendosi, semmai, in tema di responsabilità oggettiva. In caso di riconoscimento della responsabilità oggettiva della Società, chiede che venga applicata la sanzione della penalizzazione di punti nella classifica del Campionato di Serie D, consentendo in tal modo la partecipazione della propria assistita a detto campionato non premiando, invece, il Livorno che ha perso sia l’ultimo incontro (Tau Calcio Altopascio) sia l’incontro di spareggio in sede nazionale. Non ritiene applicabile nei confronti del Simoni il disposto del richiamato art. 128 del C.G.S. perché in tal modo verrebbe ad affermarsi la di lui colpevolezza. Dichiara in diversa ipotesi la disponibilità della Società a mettere a disposizione dell’A.U.S.E.R. un proprio mezzo per la durata di un anno. Becattini: il Difensore, Avvocato Nannini, pone in rilievo il non essere l’Allenatore l’ideatore dell’illecito ma di averlo subito per una sudditanza psicologica nei confronti del Frediani. Non ha avuto la forza di opporsi alla proposta in conseguenza della sua giovane età e della inesperienza, poste a confronto con la personalità ed i trascorsi sportivi del D.S., dimostrandosi così remissivo. Rileva ancora come il Frediani, nel frangente, gli avesse garantito il proprio appoggio in ordine al rinnovo del contratto per la stagione successiva. Chiede che nell’applicare l’art. 128 del C.G.S. il Collegio tenga conto del comportamento processuale tenuto dal Becattini. Frediani: l’Avvocato Rondini, riportandosi integralmente alla memoria depositata, ribadisce che il Frediani non è mai stato tesserato per la Società Figline 1965; che non è iscritto nell’albo speciale del Direttori Sportivi e si chiede perché il D.S., se la Società non fosse coinvolta, non sia stato allontanato dopo gli avvenimenti. Conferma la richiesta di applicazione delle attenuanti previste dagli artt. 13 e 16 del C.G.S.. Burzagli: l’Avvocato Lombardi ammette la responsabilità del Calciatore ma pone in risalto le pressioni alle quali il Burzagli è stato assoggettato prima della gara ed anche nel corso di essa allorché il Degl’Innocenti, calciatore di maggior carisma all’interno della squadra, ha minacciato di schiaffeggiarlo ove non avesse acconsentito alla segnatura di più reti da parte della Società Tau Calcio Altopascio. Pur condividendo le conclusioni cui è giunta la Procura nei confronti del Calciatore, ritiene eccessiva la richiesta della squalifica per nove mesi, basata su una pena base di anni quattro e mesi sei, perché sproporzionata alle sanzioni richieste per gli altri calciatori. Saitta e Privitera: l’Avvocato Corri, difensore di entrambi, rilevata la eguale posizione dei propri assistiti, pone in risalto l’atteggiamento di collaborazione da essi tenuto del quale doversi tener conto in sede di decisione. Rileva che il loro coinvolgimento è relativo solo a due “giocatine” venute a conoscenza solo perché frutto delle loro spontanee dichiarazioni. Fa proprie le conclusioni del difensore del Burzagli in ordine all’applicazione dell’art. 128 del C.G.S..

La decisione In data 11.05.2022 aveva luogo la gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965 disputata nell’ambito del Torneo triangolare previsto dal Regolamento del Campionato di Eccellenza del C.R. Toscana (C.U. n. 75 del 21.04.2022 richiamante l’art. 51, c.5 e c. 6, delle N.O.I.F.) al fine di designare le due squadre aventi accesso diretto alla Categoria superiore – Serie D – mentre la terza avrebbe avuto accesso alla fase nazionale delle “seconde classificate” di Eccellenza. Il Torneo, all’uopo organizzato, ha impegnato, con gare da disputarsi tra il 24 aprile ed il 15 maggio 2022, le Società prime classificate: Tau Calcio, per il girone A); U.S. Livorno 1915 per il girone B); A.S.D. Figline 1965 per il girone C). La gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965, (penultima del Torneo) vedeva prevalere la Società Tau Calcio Altopascio con il risultato di cinque reti ad una, punteggio che ha visto aumentare in maniera considerevole le probabilità che la Società Figline 1965 potesse accedere, per il giuoco incrociato: risultati / differenza reti, direttamente alla Categoria superiore senza dover ricorrere ad un eventuale ulteriore spareggio al termine del triangolare. L’esame delle modalità con le quali il risultato è stato conseguito, la sequenza delle reti segnate e, soprattutto, le circostanze con le quali le segnature sono avvenute, indica cosa sia realmente accaduto in quella gara. La Società Figline 1965 passa in vantaggio, su rigore, al 39’ del I tempo venendo prima raggiunta dalla Società avversaria all’8’ e, quindi, superata al 37’del secondo tempo. In questa situazione diventa determinante l’esito dell’ultima gara del Triangolare (Livorno 1915 / Tau Calcio Altopascio del 15.5.2022). Infatti, ove questa gara fosse terminata in pareggio, e solo in questo caso, la Società Figline 1965 sarebbe stata obbligata a disputare lo spareggio al fine di poter accedere alla Serie D, mentre negli altri due casi vi sarebbe stata direttamente ammessa. Quest’ipotesi, prevista ed esaminata dal Frediani nel corso della settimana precedente l’incontro, come evidenziato in istruttoria dalla deposizione resa dall’Allenatore Becattini e confermata dai Calciatori Saitta e Burzagli, si è verificata al momento del passaggio in vantaggio della Società Tau Altopascio, ovvero al 37° minuto del II tempo. Il tempo residuo per capovolgere il risultato della gara è esiguo (otto minuti) per cui, per non correre rischi ed apparendo improbabile, stante le diverse forze in campo, che la Società Tau potesse prevalere sul Livorno nella gara del 15.5.2022, non c’è altra possibilità che perdere la gara con il maggior scarto di reti possibile, tra le reti segnate e quelle subìte, come già preordinato. Da qui l’invito ai calciatori da parte del D.S., accolto e fatto proprio, ancorché con riluttanza, dal Becattini, a “far passare e lasciare segnare” gli avversari rivolto ai propri calciatori sia dal D.S. della Società che dall’Allenatore. Invito che raccolto da alcuni di essi (fra cui quelli qui deferiti) ha determinato la sconfitta della Società Figline 1965 per 5 a1. Le dichiarazioni gravi, precise e concordanti rese in tal senso dai Calciatori deferiti alla Procura Federale, confermate dalla dichiarazione confessoria resa dall’Allenatore Becattini, consentono al Collegio di affermare che l’illecito si è consumato per cui, sulla base della normativa vigente, coloro che vi hanno partecipato debbono essere sanzionati distinguendo le singole posizioni. Al Presidente Simoni non può essere attribuita alcuna responsabilità diretta stante la conclamata affermazione, da parte di calciatori ed Allenatore (…il Presidente non sapeva niente di quello che aveva deciso il D.S….), che egli non fosse a conoscenza del piano organizzato dal Frediani nel caso di sconfitta nell’incontro con il Tau Calcio Altopascio. Nessun interesse avevano i Calciatori, impegnati a giustificare il proprio comportamento, a scagionare il Presidente non potendone trarre alcun vantaggio. Del resto se le loro affermazioni hanno valenza nei confronti del D.S. e dell’Allenatore non esiste alcun motivo per disattendere quelle relative al Presidente. Esiste tuttavia una precisa responsabilità del Simoni nel momento in cui ha appreso come sia maturato il risultato di detta gara. Egli, in seguito all’aver visionato sul social della Società Figline gli insulti della tifoseria per il risultato conseguito, ha disposto una riunione, per il giorno successivo, del Consiglio Direttivo nella qual occasione ha appreso che le ultime due reti (risultato finale 5 a1 a favore del Tau Calcio Altopascio) erano state subite “in maniera imbarazzante e vergognosa”. In conseguenza di ciò per il venerdì successivo ha disposto una nuova riunione con il Settore Tecnico e la Squadra durante la quale i Calciatori hanno espressamente indicato nel Frediani colui che ha “orchestrato” il tutto. Ciononostante non ha assunto alcun provvedimento nei confronti di costui né, soprattutto, ha informato del fatto il C.R.T. e, tantomeno, la Procura Federale; è di ciò che il Simoni è chiamato a rispondere incorrendo quindi nella violazione di “omessa denuncia”.

D.S.f.f. Emiliano Frediani. E’ accusato da tutti i Calciatori ascoltati in istruttoria e dall’Allenatore Becattini di aver predisposto – addirittura il martedì precedente la gara – il comportamento che avrebbe dovuto tenere la squadra in caso di sconfitta con il Tau Calcio Altopascio e di aver calcolato, sulla base della differenza reti, quante di queste la squadra avrebbe dovuto subire. Al momento della legittima segnatura da parte del Tau Calcio Altopascio della terza rete ha più volte telefonato al Becattini, allenatore in campo, per invitarlo ad imporre ai calciatori di far “passare” gli avversari ed a subire lo scarto di almeno quattro reti. Irrilevante le tesi difensive relative alla mancata legittimazione del Frediani a poter ricoprire l’incarico di D.S. perché non inserito nell’Albo Speciale dei D.S., in quanto tale figura, obbligatoria per le Società Professionistiche, non trova riscontro in ambito Dilettantistico. Per queste la normativa prevede che le Società “possono” fruire della presenza di un Collaboratore della Gestione Sportiva. Si tratta quindi dell’esercizio di una mera discrezionalità e non di obbligo normativamente sancito. In ogni caso detta facoltà non è, in via generale, utilizzata nell’ambito che ci occupa. Inconsistente anche l’altra eccezione difensiva con la quale si afferma che tra il Frediani e la Società Figline 1965 esisteva un rapporto di collaborazione occasionale sia perché non viene chiarito quale sia stata la tipologia di tale prestazione, sia perché le ricevute concernenti l’erogazione di € 500,00 vengono emesse con una cadenza regolare e costante. Ciò fa propendere per un rapporto di dipendenza quale, ad esempio, quello di D.S.. Non sussistono quindi motivi di improcedibilità e la estrema gravità del suo comportamento (ci troviamo di fronte alla violazione massima che può verificarsi in ambito federale) impedisce l’applicazione di qualsiasi attenuante. Peraltro non gli giova in alcun modo il comportamento processuale tenuto con il non presentarsi al Collaboratore della Procura Federale né ad essere presente all’odierna riunione, giustificata questa da una certificazione medica che non sembra poterne precludere la partecipazione. Marco Becattini. Non appare sufficiente al Collegio l’affermazione della difesa circa il suo stato di sudditanza nei confronti del D.S. dovendosi ricordare che la funzione di allenatore prevede non solo la conoscenza di norme tecniche ma anche di quelle regolanti l’attività federale e quindi l’osservanza dei principi di lealtà e correttezza che presiedono l’attività stessa. Egli non solo non ha avvertito i calciatori della grave violazione che si sarebbe commessa e delle sue inevitabili conseguenze, non ha posto in essere nessuna azione di dissuasione, ma, sia pure in extremis, ha acconsentito il verificarsi della violazione allorché, alla seconda telefonata ricevuta dal Frediani ha, per sua espressa ammissione, allargato le braccia intendendo dire “ormai è fatta”. Al suo comportamento pertanto non può applicarsi il disposto dell’art. 128 del C.G.S.. Anche i Calciatori Barzagli, Saitta e Privitera, in un primo tempo restii ad accogliere le richieste del D.S., si sono resi responsabili della commissione dell’illecito rendendo possibile agli avversari la copiosa segnatura di reti, sia partecipando attivamente (vedasi episodio del retro passaggio del portiere), sia non predisponendo barriera idonea a proteggere la porta in occasione del calcio di punizione ed anche con quelle che vengono definite “giocatine” che hanno favorito gli avversari, cioè azioni poste in essere senza la convinzione di recare danno agli avversari. L’aver consentito agli avversari di segnare ben cinque reti, di cui tre negli ultimi cinque minuti nel fine gara, li rende protagonisti anch’essi dell’illecito perpetrato. Detto comportamento vieta, a parere del Collegio, la possibilità di applicarsi nei loro confronti del disposto dell’art. 128 del C.G.S. nella parte che riguarda l’applicazione di una sanzione alternativa mancando ogni certezza circa la concreta afflittività della sanzione ritenendo invece doversi procedere alla sua determinazione in via equitativa.

A.S.D. Figline 1965. L’accertata responsabilità del Presidente, nei termini sopraindicati, determina la responsabilità diretta della Società, la quale è chiamata a rispondere altresì a titolo di responsabilità oggettiva per effetto delle violazioni accertate nei confronti di almeno cinque tesserati propri. La estrema gravità delle violazioni commesse dal Presidente e dagli altri tesserati, già evidenziata nell’esame delle singole posizioni, causa di una straordinaria eco mediatica che si traduce in un notevole danno di immagine nei confronti dell’intera Federazione, e tenuto altresì conto del fatto che dette violazioni sono state commesse nell’ambito di “una competizione agonistica obbligatoria”, determina il Tribunale ad infliggere - nell’ambito di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8 del C.G.S. - la sanzione della collocazione della Società all’ultimo posto del triangolare conclusivo del Campionato di categoria con conseguente revoca del diritto alla promozione al campionato di Serie D. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, confermato l’illecito sportivo compiuto dai Tesserati deferiti, infligge le seguenti sanzioni: - Simone Simoni, anni 3 (tre) di inibizione per omessa denuncia; - Emiliano Frediani, anni 5 (cinque) di inibizione; - Marco Becattini, anni 3 (tre) di squalifica; - Vanni Burzagli, anni 2 (due) di squalifica; - Andrea Saitta, anni 2 (due) di squalifica; - Mattia Privitera, anni 2 (due) di squalifica; - ASD Figline 1965 penalizzazione della collocazione all’ultimo posto nella ”poule” promozione con revoca della promozione in serie D. Dichiara chiuso il procedimento.

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