C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 03/08/2022 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Canaletto Sepor avverso l’ammenda di € 400,00 e l’inibizione fino al 6/11/2022 dell’allenatore Capri Simone (C.U. n. 1 del 6/07/2022 comitato di Lucca).

Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Canaletto Sepor avverso l’ammenda di € 400,00 e l'inibizione fino al 6/11/2022 dell'allenatore Capri Simone (C.U. n. 1 del 6/07/2022 comitato di Lucca).

 La società U.S.D. Canaletto Sepor, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della stessa società e del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro disputato, in data 6 giugno 2022, nell’ambito del torneo “Forte dei Marmi” contro la Società Ricortola. Il G.S.T. sosteneva con le seguenti motivazioni le decisioni assunte: ammenda di € 400,00 “Per avere, al termine della gara, insultato i calciatori e i dirigenti delle squadre rispettivamente loro avverse e, successivamente, per essere entrati nell’area adibita negli spogliatoi prendendo parte attiva alla rissa precedentemente avvenuta nel recinto di gioco. Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dei calciatori, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti. Rapporto di gara trasmesso alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti”; inibizione fino al 6/11/2022 di Capri Simone “Per aver, al termine della gara, unitamente a Albinoiu Ionuti (Allenatore Ricortola) e a Turini Rossano (Dirigente Ricortola) ed altri soggetti rimasti ignoti preso parte attiva ad una rissa dipanatasi nell’area antistante gli spogliatoi. Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dell’allenatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dalla posizione di garanzia sul medesimo gravante, quale allenatore della Società”. La reclamante, nell'atto introduttivo, contesta i fatti negando la sussistenza delle condotte ipotizzate. In relazione all’ammenda eccepisce sia l’inesistenza di propri tifosi all’interno dell'impianto sportivo, sia la sussistenza in capo alla società Canaletto di un potere/dovere di vigilanza che invece attribuisce in via esclusiva agli organizzatori dell’evento. Nella versione difensiva poi l’allenatore avrebbe semplicemente tentato di richiamare un proprio giocatore che, indispettito dal comportamento arrogante assunto dalla tifoseria avversaria, si era abbandonato a gesti osceni di replica. Successivamente avrebbe solo favorito l’ingresso nel proprio spogliatoio della squadra per sottrarla alle aggressioni, verbali e fisiche, della dirigenza del Ricortola.

La società nel ricorso chiede l’audizione di numerosi testimoni, l'acquisizione del verbale di intervento della polizia intervenuta e l’audizione personale dell’allenatore concludendo nel chiedere la riduzione di entrambe le sanzioni. All’udienza del 29 luglio 2022 il legale della società ed il Sig. Capri si riportavano al reclamo, come da verbale allegato al fascicolo, ed insistevano nell’accoglimento del ricorso. L’impugnazione può trovare parziale accoglimento. Preliminarmente, con riferimento alle richieste probatorie avanzate, deve osservarsi che le Carte federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio della testimonianza nell’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia [...]”. La mancata indicazione dei dati di individuazione e di recapito dei testi e la mancata indicazione dei relativi capitoli di prova, impedisce in via preliminare alla Corte di rilevare come, nel caso concreto, non sussista nessuna necessità prevista dal primo comma dell’articolo citato che possa legittimare l’accoglimento della richiesta. Inoltre la Corte non ha nessun potere, nemmeno teorico, per poter acquisire il verbale della polizia trattandosi di un documento amministrativo, con dati sensibili, di esclusiva competenza dell’autorità di pubblica sicurezza dello stato italiano. Al contrario, ex art. 61 C.G.S., le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà e, nel caso concreto, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche tenendo conto del supplemento espressamente richiesto ed ottenuto da quest'organo giudicante. Il D.G., nel documento, precisa che allo stadio erano presenti anche tifosi della società Canaletto (anche se in numero inferiore a quelli del Ricortola) riconoscibili perché alcuni di loro si attivarono per coadiuvare la squadra a rientrare velocemente all’interno dello spogliatoio. Per quanto attiene le difese relative alla posizione del Sig. Capri, il D.G. afferma di aver visto solo il dirigente Brozzi (Canaletto) impegnarsi ad allontanare i giocatori mentre conferma il coinvolgimento dell’allenatore: “una persona che ho visto chiaramente più distante dal fulcro e portare via i giocatori era il dirigente del Canaletto Brozzi Marco (infatti non citato da me nel referto) mentre il Sig. Capri era all'interno della confusione e se con il buon intento di proteggere i suoi giocatori non posso essere sicuramente io a poterlo giudicare ma di sicuro non era vicino a me, con i suoi modi e parole (sicuramente date dal caso) non era così "estraneo alla situazione".”. Dal narrato dell’arbitro deriva comunque una sostanziale mitigazione della posizione dell’allenatore in quanto il D.G. - dopo aver letto il reclamo - pur non considerando il Sig. Capri “estraneo alla situazione”, non dettaglia in alcun modo quale contributo egli abbia dato alla rissa; anzi, riferendosi esclusivamente a modi e parole, sembra circoscrivere significativamente il perimetro della condotta violenta, addirittura aderendo al possibile iniziale intento del Sig. Capri di voler tutelare i propri calciatori. Anche da un punto di vista logico, avendo il Canaletto vinto l’incontro con il risultato di 3 a 2, le maggiori recriminazioni ed i maggiori malumori appaiono consequenzialmente attribuibili alla squadra, alla dirigenza e alla tifoseria della società Ricortola che non sarà stata certamente felice dell’esito della gara. Non appare poi condivisibile il tentativo di attribuire la degenerazione della rissa alla società organizzatrice, in omaggio al suo dovere di vigilanza. L’obbligo di controllo della società ospitante non erode, in alcun modo, il corrispettivo dovere da parte di tutti i tesserati di esimersi dal compiere gesti di violenza e l’onere di tutte le società di appartenenza di vigilare sui medesimi, intervenendo tempestivamente all’occorrenza, come ha fatto solo parte della dirigenza del Canaletto. Dunque la ricostruzione dei fatti, anche attraverso le nuove affermazioni riportate dal D.G., consente una parziale rideterminazione di entrambe le sanzioni. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo della società U.S.D. Canaletto Sepor e riduce l’ammenda ad € 200,00 (anziché € 400,00) e l'inibizione a carico di Capri Simone fino al 6/09/2022 (anziché fino al 6/11/2022) disponendo la restituzione della relativa tassa.

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