C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 14/12/2022 – Delibera – Reclamo n. 33 2022/2023 della società A.S.D. PEDEZZI 1950 (matr. 936148). Gara di Seconda categoria/G, 11^ giornata di Andata del 27.11.2022 REAL RAMPAZZO-PEDEZZI 1950.
Reclamo n. 33 2022/2023 della società A.S.D. PEDEZZI 1950 (matr. 936148). Gara di Seconda categoria/G, 11^ giornata di Andata del 27.11.2022 REAL RAMPAZZO-PEDEZZI 1950.
La società A.S.D. PEDEZZI 1950, nella persona del suo rappresentante legale sig. Antonio Fabris, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa pubblicata sul C.U. 25 del 30.11.2022: - Convalida della regolarità della gara con il risultato conseguito in campo di 3-2; - Ammenda di Euro 80,00. Al 34’ del Secondo tempo il calciatore n. 9 del Real Rampazzo, Brogliato Francesco, veniva espulso per condotta violenta a gioco non in svolgimento, avendo colpito un avversario con una ginocchiata alla schiena così forte da determinarne il soccorso medico, con trasporto in ospedale a mezzo autoambulanza. A seguito di ciò il capitano del Pedezzi 1950, Graceffo Gaspare, comunicava al Direttore di gara l’intenzione unanime di non voler proseguire la disputa della gara “per motivi psicologici a seguito dell’infortunio del loro compagno di squadra”, determinando la decisione arbitrale di sospendere la gara. Il Giudice di prime cure, ritenuto che i motivi addotti dal Pedezzi 1950 non rappresentino una giusta causa di sospensione risolubile attraverso il recupero in altra data dei minuti non giocati, contrastando con l’obbligo di portare a termine una gara iniziata ai sensi dell’art. 10 CGS e dell’art. 53 NOIF, deliberava di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito in campo di 3-2 e di gravare la società Pedezzi 1950 della sanzione dell’ammenda di Euro 80,00. In sede di appello alla Corte, la società Pedezzi 1950 chiede il riesame della decisione del G.S. di primo grado nonché di valutare l’inasprimento della squalifica del calciatore autore del gesto proditorio, Brogliato Francesco del Real Rampazzo, determinata dal G.S. in n. 6 giornate di squalifica. Dal punto di vista formale, il reclamo è stato preannunciato alla segreteria della Corte in data 2 dicembre 2022 e depositato in data 6 dicembre 2022, contrariamente a quanto disposto dall’art. 76 co. 3 CGS secondo cui “il reclamo deve essere depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la Corte Sportiva di appello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione che si intende impugnare”. Agli atti non risulta inoltre che né il preannuncio né il reclamo sono stati inviati alla controparte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 6 dicembre 2022 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. PEDEZZI 1950 e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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