C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 18/01/2023 – Delibera – Reclamo n. 36 2022/2023 della società MONTORIO FC S.S.D A R.L. (matr. 940787). Gara di Under 14 provinciali/M, 11^ giornata di Andata del 12.12.2022 MONTORIO FC-UNION SCALIGERI ACADEMY.

Reclamo n. 36 2022/2023 della società MONTORIO FC S.S.D A R.L. (matr. 940787). Gara di Under 14 provinciali/M, 11^ giornata di Andata del 12.12.2022 MONTORIO FC-UNION SCALIGERI ACADEMY.

La società MONTORIO FC, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Lorenzo Peroni, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e pubblicato sul C.U. 31 del 14.12.2022: - Inibizione a svolgere ogni attività sino al 1. Marzo 2023 inflitta al sig. Giuliano Menegazzi (Dirigente Assistente all’Arbitro) Espulso perché entrando in campo offendeva l’Arbitro avvicinandosi petto contro petto. Al termine dell’incontro, entrava nello spogliatoio del Direttore di gara minacciando gravemente lo stesso. In sede di appello alla Corte, la società MONTORIO FC ammette che il sig. Menegazzi durante la gara ha effettivamente esposto le proprie rimostranze nei confronti dell’Arbitro, senza però offendere in alcun modo. In particolare, a fine gara il sig. Menegazzi sarebbe stato provocato dal Direttore di gara, a cui rispondeva stizzito che secondo lui aveva arbitrato male. Seguiva difatti l’ammonizione. Prive di fondamento e lontane dalla verità sarebbero le minacce proferite dal Menegazzi nello spogliatoio dell’Arbitro. Per questi motivi, la società MONTORIO FC chiede una riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta, anche in considerazione che questa in esame sarebbe la prima squalifica comminata al dirigente in questione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società MONTORIO FC; esaminata la documentazione agli atti, interpellato il Direttore di gara, il quale ha confermato integralmente tutte le circostanze oggetto del suo rapporto; ritenuto pertanto che, anche in considerazione della fede privilegiata da attribuire ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi supplementi ex art. 61 CGS, i fatti accaduti devono ritenersi pienamente comprovati; ritenuta altresì la congruità della sanzione applicata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo della società MONTORIO FC confermando il provvedimento del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it