C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 CSAT 18 del 31/01/2023 – Delibera – Procedimento 57/A A.S.D. CAMPOBELLO 1970 (AG) Avverso l’ammenda di € 700,00; la inibizione fino al 15.02.2023 a carico dei sig.ri Guarneri Gaetano, Guarnotta Mario, Travali Salvatore e Turco Diego; la inibizione fino al 05.05.2023 a carico del sig. Falsone Giovanni; la squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Antona Mario, D’Angelo Angelo e Iannello Calogero Mattia. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: Campobello 1970 – Don Bosco 2000 del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.
Procedimento 57/A
A.S.D. CAMPOBELLO 1970 (AG) Avverso l’ammenda di € 700,00; la inibizione fino al 15.02.2023 a carico dei sig.ri Guarneri Gaetano, Guarnotta Mario, Travali Salvatore e Turco Diego; la inibizione fino al 05.05.2023 a carico del sig. Falsone Giovanni; la squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Antona Mario, D’Angelo Angelo e Iannello Calogero Mattia. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: Campobello 1970 – Don Bosco 2000 del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Campobello 1970 , in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che: a) gli unici due addetti al servizio d’ordine erano i sigg.ri Guarneri Gaetano e Falsone Giovanni e che quest’ultimo peraltro non sarebbe sanzionabile in quanto non tesserato trattandosi del custode del campo; b) Turco Diego e Guarnotta Mario non sarebbero stati presenti né vi erano documenti che ne giustificassero la presenza; c) il sig. Travali Salvatore era assente sebbene ne fosse stato indicato il documento di identità; d) i giocatori Antona Mario, D’Angelo Angelo e Iannello Calogero Mattia hanno reagito, sbagliando, ad un gesto irridente di un calciatore avversario limitandosi a delle offese e spintonandolo senza violenza; e) infine, per quanto riguarda l’ammenda, il servizio d’ordine ed i dirigenti in panchina hanno placato gli animi e si sono prodigati nel fare uscire dal terreno di gioco tutti coloro che vi erano indebitamente entrati, senza che potessero raggiungere il direttore di gara né tanto meno i calciatori avversari. Per gli ulteriori incidenti questi sono avvenuti fuori dallo stadio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile per quanto riguarda l’inibizione inflitta ai sig.ri Guarneri Gaetano, Guarnotta Mario, Travali Salvatore e Turco Diego perché inferiore a un mese ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S. Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, così come fa piena prova per quanto posto in essere dai sostenitori ai sensi del successivo art. 62 C.G.S., rileva che i componenti del servizio d’ordine nel corso del primo tempo hanno ripetutamente minacciato non solo il ddg ma anche i calciatori avversarsi, tant’è che sono stati allontanati. Al termine della gara il n. 8 D’Angelo Angelo, il n.11 Antona Mario e Iannello Calogero Mattia hanno dato luogo ad una rissa picchiando i calciatori avversari con calci e pugni e in particolare colpendo il calciatore n.10. Al termine della gara, dopo che la rissa in campo era stata sedata e si stava rientrando negli spogliatoi, una trentina di tifosi appartenenti alla Società Campobello 1970 scavalcava la rete di recinzione e, penetrati sul terreno di gioco, aggredivano i calciatori della società avversaria colpendoli non solo con calci e pugni ma anche con le bandierine d’angolo. Nel corso di tale aggressione altri tifosi della soc. Campobello 1970, rimasti sulle tribune, lanciavano sul terreno di gioco alcuni fumogeni, uno dei quali sfiorava l’arbitro. A seguito di ciò l’arbitro chiamava i Carabinieri i quali intervenivano riportando la calma. Nonostante ciò, al momento dell’uscita dagli spogliatoi i tifosi del Campobello 1970 hanno preso a calci le autovetture a bordo delle quali erano i calciatori della Don Bosco 2000 e lanciato oggetti contro le stesse rompendo un vetro del pulmino. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione in relazione ai gravi comportamenti violenti posti in essere da tesserati e non, che hanno determinato una violenta aggressione dei tesserati della società ospite. Al contrario, stante la gravità degli atti violenti posti in essere dai sostenitori della reclamante, che risponde anche per quanto avvenuto all’esterno dell’impianto ai sensi dell’art. 26 C.G.S., la sanzione dell’ammenda va aggravata con l’applicazione della “diffida
Infine, a nulla rileva che il sig. Falsone Giovanni non sia tesserato per la reclamante in quanto custode del campo, atteso che è comunque un soggetto che svolge, ai sensi dell’art. 2 del C.G.S., attività nell’interesse di una società (nello specifico era stato inserito tra gli addetti al servizio d’ordine) per cui egli non solo è tenuto ad osservare tutte le norme federali, ma in caso di loro violazione soggiace alle sanzioni del C.G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, in aggravamento della sanzione dell’ammenda, applica alla stessa l’ulteriore sanzione della “diffida”. Per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.
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