C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 6/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Gennargentu Desulo Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 40 del C.R. Sardegna del 10.11.2022 Gara: “Cuglieri 1952 – Gennargentu Desulo” del 01.11.2022 Campionato: Seconda Categoria

Reclamo proposto da: Pol. Gennargentu Desulo Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 40 del C.R. Sardegna del 10.11.2022 Gara: “Cuglieri 1952 – Gennargentu Desulo” del 01.11.2022 Campionato: Seconda Categoria

La società sportiva Gennargentu Desulo ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha deliberato la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0, con un punto di penalizzazione in classifica, per la mancata partecipazione alla gara, asseritamente in spregio al contenuto di cui all’articolo 53 CO II NOIF.

Nel proprio atto di impugnazione, la Polisportiva Desulo sostiene che la mancata partecipazione alla gara è stata determinata dal diniego del Sindaco del paese di concedere una deroga all'ordinanza contenente il Piano di sicurezza adottato per la concomitante manifestazione “La Montagna Produce”, elemento che non ha consentito ai giocatori di recarsi presso la sede della gara. La stessa reclamante, pur riconoscendo che l’impedimento in cui è incorsa non era imprevedibile, sostiene, stante la portata eccezionale dell’evento, e considerata altresì la totale assenza di alternative stradali, che non vi era alcuna possibilità di uscire dall’abitato. La reclamante, sempre a corredo delle proprie difese, riferisce altresì della acclarata disponibilità della squadra avversaria a posticipare la disputa della partita, giustificando pure il mancato perfezionamento della intesa a causa del mancato invio della richiesta da parte della A.S.D. Cuglieri all’indirizzo del Comitato Regionale. In sostanza, la Polisportiva Desulo ritiene di aver ottemperato ad ogni iniziativa diretta ad impedire il disguido, concretizzatosi a cagione, secondo quanto da loro sostenuto, dalla slealtà sportiva di terzi e conclude chiedendo l’annullamento della sanzione con contestuale ripetizione della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni di entrambe le squadre, rileva, in primo luogo, che la decisione di prima istanza è stata adottata anche in considerazione della mancata prova, da parte della reclamante, di essersi attivata per tempo al fine di scongiurare quanto poi accaduto, con particolare riferimento alla mancata allegazione delle Ordinanze Comunali dalle quali si sarebbe potuta accertare la data di Pubblicazione, rispetto alla data in cui era fissata la partita. Oltre ciò, dalla disamina degli atti emerge incontrovertibilmente che la società reclamante si è attivata per ottenere il nulla osta al transito solo in data 31 ottobre, ovvero il giorno antecedente alla gara, circostanza temporale che non ha evidentemente consentito di poter meglio organizzare i termini per ottenere il rinvio della partita. Vi è di più in quanto, anche dalla stessa lettura del reclamo, la chiusura del traffico non era tale da determinare una totale paralisi, atteso che, per stessa ammissione della reclamante, le stradine secondarie erano aperte, circostanza che di per se adombra l’invocata impossibilità oggettiva agli spostamenti in auto. In conclusione, non sono emersi altri elementi idonei ad emendare la decisione del Giudice di prima istanza, in ordine alla quale questa Corte ne ritiene corretto l’inquadramento della fattispecie nel novero dell’art. 53 CO II delle NOIF e, per l’effetto, giusta la sanzione ivi stabilita. Per quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e, per l’effetto, di omologare il risultato della gara valida per il campionato di Seconda Categoria, con il risultato 3 a 0 per la Polisportiva Cuglieri, con la penalizzazione di un punto in classifica per la A.S.D. Gennargentu Desulo. Dispone l’incameramento del Contributo.

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