C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Simba Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 69 del C.R. Sardegna LND del 12.01.2023 Gara: “San Teodoro-Porto Rotondo / Simba” del 08.01.2023 Campionato: Under 17 Allievi Regionali
Reclamo proposto da: A.S.D. Simba Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 69 del C.R. Sardegna LND del 12.01.2023 Gara: “San Teodoro-Porto Rotondo / Simba” del 08.01.2023 Campionato: Under 17 Allievi Regionali
La Società Simba ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 69 del 12 gennaio 2023, in relazione alla partita emarginata, con la quale sono state inflitte le sanzioni sportive della squalifica sino al 28 febbraio 2023 dell’allenatore Massimiliano Meloni e della inibizione a svolgere qualsivoglia attività a tutto il 22 febbraio 2023, nei confronti del Dirigente accompagnatore Michele Cosimo Carboni, per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’articolo 36 del C.G.S. La Società reclamante nel proprio atto, nega le circostanze poste a fondamento della decisione, asserendo che i tesserati non avrebbero assunto alcun atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, sul quale, sempre a detta della rappresentante legale della Simba, incomberebbe la responsabilità di aver generato una situazione di confusione a proposito della mancata adesione al cambio della propria maglia, caldeggiata dalle squadre, stante la ritenuta similarità della stessa con quella della Simba, atta a cagionare, sempre seguendo il reclamo, la perdita della gara. La reclamante, a supporto dei propri assunti, formula istanza istruttoria per l’audizione dei testi e conclude chiedendo la revoca dei provvedimenti e, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, sentita la parte reclamante che ha chiesto espressamente di comparire, preliminarmente ricorda che il carattere di celerità imposto al procedimento sportivo non consente di accedere alle istanze istruttorie della Simba, ritenendo nella ipotesi de qua, inessenziale l’intervento suppletivo della Procura per l’acquisizione di ulteriori mezzi di prova, che determinerebbe l’inevitabile procrastinare dei tempi, di fatto contraria alla ratio stessa del presente procedimento. Nel caso in esame, dalla esposizione dei fatti formulata nel reclamo, integrata con le dichiarazioni rese in udienza dal delegato della società è possibile ravvisare degli elementi oggettivi di riscontro che, pur nel rispetto delle attestazioni dell’arbitro, consentono di poter accedere quantomeno alla domanda subordinata della Società Simba. Osserva infatti la Corte che l’arbitro, dapprima individua entrambi i tesserati e, successivamente, descrive la sequenza delle condotte serbate nei suoi confronti, riportando il contenuto delle frasi ingiuriose dagli stessi proferitegli, dando rilievo alla reiterazione del comportamento dell’allenatore, rispetto al singolo atteggiamento, del Dirigente accompagnatore. La società reclamante, pur ammettendo che i propri tesserati avrebbero potuto evitare le proteste così scomposte, ribadisce che la vibrante situazione che si è venuta a creare è comunque dipesa dal momento iniziale della gara, quando, entrambe le squadre, hanno chiesto all’arbitro di potersi cambiare la maglia, facilmente confondibile con quella della Simba, circostanza poi verificatasi in campo. È verosimile che l’episodio della maglia, o meglio, il mancato cambio della stessa da parte dell’arbitro, ha inasprito gli animi della gara, che tuttavia sono rimasti contestualizzati nell’alveo della protesta, seppur scomposta. Sulla scorta di quanto appena esposto, fermo il privilegio di prova riservato alle attestazioni arbitrali dal disposto del I° CO dell’articolo 61 C.G.S. possono essere apprezzate le dichiarazioni della reclamante sotto il profilo del contegno dei propri tesserati, esacerbato da una decisione assunta dal Direttore di gara prima dell’inizio della gara e che ha poi avuto degli inevitabili strascichi. Tanto premesso, la Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti a margine dell’articolo 36 lettera a) del C.G.S., tuttavia, riguardo alla posizione dell’allenatore, osserva che la fattispecie può essere meglio inquadrata nel primo CO dello stesso articolo (che punisce con la squalifica la condotta dei calciatori e dei tecnici……), anche in ordine al trattamento sanzionatorio. Per questa ragione, per il tecnico, parrebbe congruo partire dal minimo edittale così come previsto dal primo comma e, considerando la reiterazione della sua condotta, rideterminare la squalifica sino al 29 gennaio 2023. Per quanto attiene il Dirigente accompagnatore Carboni, la cui condotta è inquadrata correttamente nel CO II° dell’articolo 36 C.G.S., atteso che anche il Giudice Sportivo ha conferito minore gravità, questa Corte ritiene che, considerata la modesta caratura offensiva delle frasi proferite, possono essergli concesse le circostanze attenuanti, anche in relazione alla occasionalità del comportamento contestato, circoscritto ad un unico episodio accaduto al termine della gara, così da poter ridurre l’inibizione dal 22 al 4 febbraio 2023. Per questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di rideterminare la squalifica dell’allenatore Massimiliano Meloni sino al 29 gennaio2023 e di ridurre l’inibizione del Dirigente Michele Cosimo Carboni sino al 4 febbraio 2023. Dispone la restituzione del contributo.
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