C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 10/11/2022 – Delibera – gara del 1/11/2022 CUGLIERI 1952 – GENNARGENTU DESULO
gara del 1/11/2022 CUGLIERI 1952 - GENNARGENTU DESULO
Il Giudice Sportivo, richiamato il provvedimento interlocutorio di rinvio di cui al CU nº 37 del 2022 e decidendo ora nel merito; letto il reclamo relativo alla gara in epigrafe, unitamente alla documentazione allegata al reclamo stesso, presentato nei termini dalla Pol. Gennargentu Desulo; letti gli atti della gara in questione, fissata in calendario a Cuglieri per il 01.11.2022 con inizio alle ore 15,00 e, segnatamente, il rapporto arbitrale nel quale è segnalata la mancata presentazione della Pol. Gennargentu Desulo, che è stata attesa inutilmente dal direttore di gara nel campo del Cuglieri per i regolamentari 45 minuti (cioè un tempo di gara ai sensi dell'art. 54 comma 2 NOIF) a decorrere dall'ora fissata per l'inizio della partita (ore 15,00); considerato che il reclamo della Pol. Gennargentu Desulo giustifica la mancata partecipazione alla gara con la causa di forza maggiore, perché il sindaco del Comune di Desulo, in vista della manifestazione "La Montagna Produce" del 01.11.2022, con due ordinanze, nn. 20 e 21 del 2022, aveva vietato " il transito automobilistico all'intero paese ", così espressamente in reclamo, ed aveva pure rigettato un'istanza derogatoria depositata dalla reclamante al Comune di Desulo il 31.10.2022; considerato che la reclamante, come dianzi evidenziato, ha allegato il solo provvedimento di rigetto del sindaco del Comune di Desulo del 01.11.2022 (e non anche l’istanza derogatoria); considerato che la causa di forza maggiore ex art. 55 2º comma delle NOIF è pacificamente intesa dalla giurisprudenza sportiva calcistica nazionale e da questo GS come un fatto straordinario, imprevedibile, insomma impossibile da evitare anche usando la migliore predicabile diligenza (vd., fra le tante, Corte Sportiva d'Appello nazionale in CU99 CSA del 2018/2019: Riozzese c/ Atletico Oristano). Rilevato che: a) al reclamo non risultano allegate le due ordinanze sindacali nn.20 e 21 del 2022 che avrebbero consentito a questo giudice di valutare la data della loro pubblicazione e quindi quanto tempo prima, rispetto alla gara in epigrafe, avrebbero potuto e dovuto essere note dai desulesi e, ovviamente, dalla Pol. Gennargentu Desulo; b) sussiste discrepanza evidente e invincibile fra il reclamo, che parla di chiusura dell'intero paese al transito automobilistico, e il provvedimento di rigetto del sindaco di Desulo del 01.11.2022, che invece lascia agevolmente capire che solo alcune strade erano state chiuse al traffico automobilistico (vd. ivi le frasi " nelle zone e strade indicate nelle precedenti ordinanze che è disposta la deroga al divieto di transito (nelle vie interessate) "); c) ben avrebbe potuto essere organizzato per tempo dalla Pol. Gennargentu Desulo lo spostamento delle vetture da usare per la trasferta a Cuglieri in strade del paese non interessate dal divieto di transito nella giornata del 01.11.2022; d) è del tutto assente la imprevedibilità dell'evento, che è alla base della causa di forza maggiore, perché è documentato che almeno dal 31.10.2022 alla Pol. Gennargentu Desulo era noto il divieto di transito in alcune strade di Desulo, visto che aveva depositato un'istanza derogatoria prima che il divieto in parola fosse vigente ed ancora l'aspettativa non soddisfatta di un provvedimento derogatorio del sindaco di Desulo non rileva ai fini della causa di forza maggiore, giacché sarebbe stato del tutto plausibile che il sindaco non l'avrebbe concessa per le ragioni poi espressamente indicate nel provvedimento di mancato accoglimento (sicurezza e incolumità pubblica); e) non risulta neppure allegato e men che meno provato dalla reclamante, attraverso il cd. principio della prossimità della prova, che le autovetture che avrebbero dovute essere utilizzate dalla Pol. Gennargentu Desulo per la trasferta a Cuglieri fossero in stallo nelle vie inibite al traffico e che, se fossero spostate da dove si trovavano, per raggiungere Cuglieri, avrebbero dovuto necessariamente transitare per le vie del paese che il 01.11.2022 sarebbero state chiuse al traffico automobilistico; Rilevato, in definitiva e riassumendo, che non appare invocabile da parte della Pol. Gennargentu Desulo la causa di forza maggiore, sia perché la chiusura di parte delle strade di Desulo era legata ad un evento arci noto ai desulesi e ai non desulesi, sia perché si poteva ovviare al divieto de quo, al fine di raggiungere Cuglieri per disputare la gara in questione, con un minimo di diligenza (spostando le vetture prima del 01.11.2022 e non aspettarsi un provvedimento derogatorio del sindaco che, con ampia prevedibilità, avrebbe potuto, come poi è accaduto, anche non essere concesso); e tale diligenza minima è, vieppiù pretendile, atteso che l'obiettivo sportivo calcistico da conseguire è la disputa di tutte le gare messe in calendario e l'eccezione è il loro mancato svolgimento;
P.Q.M. DELIBERA
il rigetto dell'istanza proposta dal Pol. Gennargentu Desulo e reputando, ai sensi dell'art 53 comma 2 NOIF, che la mancata partecipazione alla gara configuri atto di rinuncia alla stessa, irroga alla Pol. Gennargentu Desulo la sanzione sportiva della perdita gara per tre a zero in favore del Cuglieri 1952 e la penalizzazione un punto in classifica.