C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 152 del 24/02/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TAVERNELLE CALCIO IN MERITO ALLA GARA ATLETICO GUBBIO – TAVERNELLE CALCIO, DISPUTATASI A GUBBIO IL 05.02.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.02.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE DANIELE LAZZARI PER 2 GARE – SQUALIFICA CALCIATORE LEONARDO COSCO FINO AL 15.10.2023

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TAVERNELLE CALCIO IN MERITO ALLA GARA ATLETICO GUBBIO – TAVERNELLE CALCIO, DISPUTATASI A GUBBIO IL 05.02.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.02.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE DANIELE LAZZARI PER 2 GARE - SQUALIFICA CALCIATORE LEONARDO COSCO FINO AL 15.10.2023

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.02.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità del reclamo relativamente all’allenatore Daniele Lazzari, squalificato per due giornate di gara, ai sensi dell’art. 137 comma 3 C.G.S.. Quanto al calciatore Leonardo Cosco, dagli atti ufficiali di gara emerge che lo stesso, a fine gara, teneva un comportamento reiteratamente ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, spintonandolo senza procurargli alcun dolore; dopo essere stato allontanato, mentre si dirigeva negli spogliatoti, il sig. Cosco pronunciava frasi minacciose all’indirizzo del direttore di gara e colpiva un avversario con un calcio ed un pugno. Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. al sig. Cosco appare congrua e commisurata ai fatti contestati.

P.Q.M

Dichiara l’inammissibilità il reclamo relativamente alla posizione del sig. Daniele Lazzari ai sensi dell’art. 137 comma 3 C.G.S. Respinge il reclamo relativamente alla posizione sig. Leonardo Cosco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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