F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 159/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – ASD Calcio Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra

Decisione n. 159/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n 171/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 171/CSA/2022-2023, proposto dalla società ASD Calcio Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra in data 13.02.2023,

per la riforma delle decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 febbraio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udito il Dott. Michele Sibillano;  sentito l’arbitro; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Calcio Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra ha proposto un unico reclamo avverso le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Roberto De Mutiis e per 4 giornate effettive di gara all’allenatore Francesco Loi, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n 92, in relazione alla gara A.S.D. Calcio Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra/Casertana F.C. del 5.2.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: a) nei confronti del De Mutiis: “per avere, al termine della gara spintonato in modo veemente un calciatore avversario facendolo cadere a terra”; b) nei confronti del Loi “allontanato per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con violenza la propria panchina con un pugno e, nell’abbandonare il terreno di gioco, sbatteva con veemenza un cancello. Infine, al termine della gara  reiterava le proteste nei confronti del Direttore di gara in segno di protestaLa A.S.D. Calcio Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra ritiene la sanzione comminata al calciatore De Mutiis eccessivamente afflittiva perché: sarebbe stata valutata erroneamente la condotta del tesserato e la qualificazione giuridica della fattispecie; inoltre, non si sarebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti e della mancanza della recidiva.

Relativamente alla sanzione inflitta all’allenatore Francesco Loi, la reclamante deduce: l’errata valutazione della condotta del tesserato; la contraddittorietà, sproporzione, irragionevolezza ed illogicità della sanzione; la mancata applicazione dell’art 36 C.G.S. e delle circostanze attenuanti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 febbraio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Reclamo calciatore Roberto De Mutiis

Relativamente alle prime 2 censure del reclamo, la C.O.S. Sarrabus - Ogliastra sostiene che il calciatore “in immediata reazione allo sputo ricevuto” si sarebbe limitato a spingere con entrambe le mani l’avversario autore del gesto. Tale condotta non dovrebbe essere considerata violenta, quanto piuttosto gravemente antisportiva. Ciò sarebbe confermato sia dal referto arbitrale - dove il gesto non sarebbe stato descritto come violento, ma come una “spinta veemente con entrambe le mani” - sia dal testo della regola 12 del Regolamento del Gioco del Calcio che, in materia di condotta violenta,  stabilisce che: “un calciatore si rende  colpevole di condotta violenta quando usa o tenta di usare una vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone”. Inoltre, l’art 35 C.G.S. definisce condotta violenta “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale…connotata da una volontaria aggressività”

Nel gesto del De Mutiis, secondo la reclamante, non è ravvisabile nulla di ciò, perché il calciatore non aveva alcuna intenzione di produrre danni, né di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ragione per la quale la sua dovrebbe essere qualificata come condotta antisportiva, censurabile ai sensi dell’art 39 C.G.S.

La reclamante, infine, deduce che il proprio tesserato non avrebbe mai subito alcun provvedimento disciplinare ed invoca l’applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., in particolare l’”aver agito in relazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui”.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Il comportamento posto in essere dal De Mutiis è sicuramente un gesto violento perché, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, una spinta veemente che provoca la caduta del calciatore avversario può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dello stesso.

Nel caso di specie, però, trovano applicazione le attenuanti di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., perché l’aver ricevuto uno sputo in faccia da parte dell’avversario integra un presupposto per l’applicabilità dell’attenuante, la “spinta veemente” essendo sicuramente avvenuta in reazione immediata al comportamento ingiusto altrui. 

In considerazione di ciò, la Corte ritiene che la sanzione da applicare al calciatore Roberto De Mutiis sia quella della squalifica di 2 giornate effettive.

Reclamo dell’allenatore Francesco LOI.

La Ogliastra Sarrabus eccepisce l’errata valutazione della condotta del tesserato, che non avrebbe profferito espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara ed inoltre, successivamente all’espulsione, non avrebbe tenuto il comportamento violento descritto dall’arbitro nel referto di gara.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Fabrizio Carsenzuola, arbitro della gara C.O.S. Sarrabus - Ogliastra/Casertana 1906, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il Loi, in occasione dell’episodio che ha portato alla sua espulsione, ha profferito all’indirizzo del direttore di gara l’espressione incapace e successivamente ha lanciato un oggetto contro la panchina, che colpiva anche con un pugno in segno di protesta. Uscendo dal terreno di gioco, poi, sbatteva il cancello e a fine gara reiterava le proteste nei confronti dell’arbitro.

Questa Corte ravvisa un profilo di eccessiva afflittività nella sanzione irrogata.

Il sig. Loi, espulso per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, nell’abbandonare il terreno di gioco ed a fine gara si è reso responsabile di alcuni atteggiamenti di vibrata protesta nei confronti del direttore di gara.

In considerazione di ciò, la Corte ritiene che la sanzione congrua da applicare sia quella della squalifica per 3 gare effettive.

Sulla base di quanto precede, i reclami proposti con unico atto dalla società A.S.D. Calcio Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra meritano accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto:

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al Calc. De Mutiis Roberto a 2 giornate effettive di gara;

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Loi Francesco a 3 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                           Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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