C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 32/2022-2023 a seguito del reclamo n. 32 promosso dalla A.S.D. MONTE ROBERTO CALCIO in data 12/01/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate all’allenatore CLAUDIO CATALANO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 11/01/2023

DECISIONE   N. 32/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 32 promosso dalla A.S.D. MONTE ROBERTO CALCIO in data 12/01/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate all’allenatore CLAUDIO CATALANO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 11/01/2023;

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare all’allenatore CATALANO CLAUDIO “Per comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro. “.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD MONTE ROBERTO CALCIO, sostenendo che il proprio tesserato non avrebbe mai usato parole offensive o minacciose e chiedendo conseguentemente la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità del comportamento tenuto nell’occasione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto ai  sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “ fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “ : nel caso in esame la lettura del referto arbitrale non lascia spazio a diverse interpretazioni del comportamento messo in atto nell’occasione dall’allenatore Catalano Claudio, essendo state rapportate sia le parole offensive che le minacce pronunciate nei confronti del direttore di gara e quindi la sanzione inflitta risulta  essere adeguata.

                                                                           P.Q.M.

 

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MONTE ROBERTO CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2023.

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