C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 10/08/2022 – Delibera – nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell’8 luglio 2022 (prot. 700/532 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti: sig. Giovanni Giancaspro, all’epoca dei fatti Presidente della SSDARL Football Academy Molfetta, sig. Antonio Di Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Di Domenico Football, sig. Paolo Di Bari, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Football Academy Andria, sig. Michele Leonetti, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Victor Andria, sig.ra Andreina Colasanto, all’epoca dei fatti Presidente della Levante Academy Bari, sig.ra Rosa Ruscino, all’epoca dei fatti Presidente della Dream Team Barletta e la sig.ra Maria Giulia Polidoro, all’epoca dei fatti Presidente della Jesus Buon Pastore Policoro, tutti per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l’autorizzazione federale per l’organizzazione e la realizzazione del “1° Torneo Edilizia Milù”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (Ba), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società; ASD Di Domenico Football, ASD Football Academy Andria, SSDARL Football Academy Molfetta, ASD Victor Andria, ASD Levante Academy Bari, ASD Dream Team Barletta, ASD Jesus Buon Pastore, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell'8 luglio 2022 (prot. 700/532 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti: sig. Giovanni Giancaspro, all'epoca dei fatti Presidente della SSDARL Football Academy Molfetta, sig. Antonio Di Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Di Domenico Football, sig. Paolo Di Bari, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Football Academy Andria, sig. Michele Leonetti, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Victor Andria, sig.ra Andreina Colasanto, all'epoca dei fatti Presidente della Levante Academy Bari, sig.ra Rosa Ruscino, all'epoca dei fatti Presidente della Dream Team Barletta e la sig.ra Maria Giulia Polidoro, all'epoca dei fatti Presidente della Jesus Buon Pastore Policoro, tutti per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l'autorizzazione federale per l'organizzazione e la realizzazione del "1° Torneo Edilizia Milù", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (Ba), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società; ASD Di Domenico Football, ASD Football Academy Andria, SSDARL Football Academy Molfetta, ASD Victor Andria, ASD Levante Academy Bari, ASD Dream Team Barletta, ASD Jesus Buon Pastore, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.
FATTO Con atto dell'8 luglio 2022, prot. 700/532 pfi. 21/22 PM/ag, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 532 pfi 21-22, avente ad oggetto "Accertamenti in ordine all'organizzazione del 1^ Torneo Edilizia Milu da tenersi in data 13.3.2022 presso il centro sportivo "Bellavista Soccer" di Bitonto (BA), in assenza della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico FIGC", esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti interessate, rilevato altresì che alcune persone oggetto di indagini - e le rispettive società di appartenenza - avevano richiesto di definire le loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e che i relativi accordi erano stati trasmessi al Presidente Federale per il perfezionamento dell'iter di definizione, deferiva i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate. All'udienza del 1 agosto 2022 compariva l'avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, nonché i sigg.ri Antonio Di Domenico e Fabio Di Domenico per la società ASD Di Domenico Football ed il sig. Marco Fabiano, quale delegato, in rappresentanza della SSDARL Football Academy Molfetta. Preliminarmente, l'avv. Raffaele Di Ponzio comunicava l'avvenuto patteggiamento, ex art. 127 C.G.S., con le società presenti in udienza ed i rispettivi rappresentanti, sulla base delle sanzioni di cui appresso: 1) per il sig. Antonio Di Domenico inibizione di 2 mesi, mentre per la società ASD Di Domenico Football ammenda di € 450,00; 2) per il sig. Giovanni Giancaspro - che ha delegato il sig. Marco Fabiano - inibizione di 3 mesi, mentre per la SSDARL Football Academy Molfetta ammenda di € 600,00. Per gli altri deferiti la Procura Federale, dopo breve discussione, insisteva per la declaratoria della loro responsabilità chiedendo, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni: inibizione di 4 mesi cadauno per tutti i Presidenti ed ammenda di € 900,00 cadauna per le rispettive società. Il Tribunale si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE In ordine agli accordi raggiunti tra la Procura Federale e il sig. Antonio Di Domenico, anche quale Presidente della Di Domenico Football e il sig. Giovanni Giancaspro, anche quale Presidente della SSDARL Football Academy Molfetta, il Tribunale - ex art. 127, comma 3, del C.G.S. - reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stesse. Per quanto concerne invece la posizione di tutti gli altri deferiti, va innanzitutto evidenziato che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge che tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, in sede di audizione, hanno ammesso la partecipazione delle rispettive società, con una o più squadre, al torneo di calcio in questione, pur non sapendo che non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC. Non pare controvertibile, allora, che sussistano elementi di censura nella condotta dei deferiti, rilevanti in funzione dell’accertamento della loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché delle società rispettivamente rappresentate, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia la condotta tenuta in sede di audizione da parte di tutti i responsabili impone, ex art. 13, lettera e) del Codice di Giustizia Sportiva, l'attenuazione della sanzione - che il Collegio quantifica nella misura di 4 mesi di inibizione per ogni Presidente e di € 700,00 per ogni società deferita. * * * * * Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede: 1) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 C.G.S. la richiesta di patteggiamento del sig. Antonio Di Domenico – che prevede la sua inibizione per mesi 2 e l’ammenda di € 450,00 a carico della società ASD Di Domenico Football; 2) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 C.G.S. la richiesta di patteggiamento del sig. Giovanni Giancaspro – che prevede la sua inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 600,00 a carico della società SSDARL Football Academy Molfetta; 3) commina ai sigg. Paolo Di Bari, Michele Lionetti, Andreina Colasanto, Rosa Ruscino e Maria Giulia Polidoro l’inibizione di mesi 4; 4) commina alle società ASD Football Academy Andria, ASD Victor Andria, ASD Levante Academy Bari, ASD Dream Team Barletta ed ASD Jesus Buon Pastore l’ammenda di € 700,00.
Share the post "C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 10/08/2022 – Delibera – nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell’8 luglio 2022 (prot. 700/532 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti: sig. Giovanni Giancaspro, all’epoca dei fatti Presidente della SSDARL Football Academy Molfetta, sig. Antonio Di Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Di Domenico Football, sig. Paolo Di Bari, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Football Academy Andria, sig. Michele Leonetti, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Victor Andria, sig.ra Andreina Colasanto, all’epoca dei fatti Presidente della Levante Academy Bari, sig.ra Rosa Ruscino, all’epoca dei fatti Presidente della Dream Team Barletta e la sig.ra Maria Giulia Polidoro, all’epoca dei fatti Presidente della Jesus Buon Pastore Policoro, tutti per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l’autorizzazione federale per l’organizzazione e la realizzazione del “1° Torneo Edilizia Milù”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (Ba), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società; ASD Di Domenico Football, ASD Football Academy Andria, SSDARL Football Academy Molfetta, ASD Victor Andria, ASD Levante Academy Bari, ASD Dream Team Barletta, ASD Jesus Buon Pastore, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione."