F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0084/CFA pubblicata il 23 Marzo 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig.ra Maria Chiara Delfino

Decisione/0084/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0102/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta da:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli - Componente

Paola Palmieri - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 102/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale

Contro

sig.ra Maria Chiara Delfino

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con C.U. n. 59 del 10 febbraio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 13.03.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Paola Palmieri e uditi gli avv.ti Enrico Liberati per la Procura Federale Interregionale e Massimiliano Bombardi per la sig.ra Maria Chiara Delfino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 16 dicembre 2022 la Procura federale deferiva Maria Chiara Delfino, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Genova, innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva poiché, in occasione della gara Lido Square – Dinamo Santiago del 15 maggio 2022, valevole per il girone “E” del Campionato di Seconda Categoria della Liguria, si rifiutava di procedere al riconoscimento del calciatore sig. Leandri Simone, all’epoca dei fatti tesserato per la Lido Square, che era entrato sul terreno di gioco e aveva preso parte all’incontro quando lo stesso era in corso di svolgimento; nonché per aver riportato nel proprio supplemento di rapporto del 17 maggio 2022, circostanze incompatibili con quanto già espressamente dichiarato nel referto di gara inviato al giudice Sportivo territoriale relativo allo stesso incontro.

Secondo la Procura, nel corso delle audizioni l’Ufficiale di gara avrebbe reso dichiarazioni discordanti con quanto riportato nel referto. La stessa, inoltre, si sarebbe rifiutata di procedere al riconoscimento di un giocatore a fine gara e anche di esaminarne il documento di riconoscimento.

In vista dell’udienza del 1.2.2023 da tenersi innanzi al Tribunale federale, Comitato regionale Liguria e, precisamente il 26 gennaio 2022, l’Avvocato Calcagno nell’interesse della Sig.ra Maria Chiara Delfino, trasmetteva la richiesta a firma dell’interessata con cui la stessa chiedeva l’estrazione di copia degli atti relativi al procedimento, in tempo utile per la redazione e il deposito di memoria difensiva in occasione dell’udienza fissata per il giorno 1.2.2023, atti da inviare all’Avv Calcagno presso gli indirizzi indicati.

La richiesta era evasa dalla Procura in pari data con pec indirizzata all’Avv Calcagno.

Il successivo 28 gennaio 2022 risultava quindi depositata memoria con cui la deferita si costituiva in primo grado per mezzo del proprio difensore, deducendo in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del deferimento per nullità o inesistenza delle comunicazioni in quanto inviate ad indirizzo diverso da quello eletto in sede di procedimento con conseguente violazione dei principi del diritto sportivo non essendosi tenuto conto della propria elezione di domicilio effettuata nel corso delle audizioni tenutesi innanzi alla Procura federale, rispettivamente, il 9.8.2022 e il 12.9.2022, risultando sia l’atto di conclusione delle indagini che il successivo deferimento per contro inviati all’indirizzo fisico di via Pian del Prete n. 4 in Genova, diverso dal domicilio eletto dalla interessata presso la sezione Aia ( aia.genova@pec.it). Errore questo, in cui era incorso lo stesso Tribunale che aveva inviato la convocazione per l’udienza al medesimo indirizzo di residenza, di talché lo stesso era rimasto ignoto al Direttore di gara in quanto le firma apposte alle cartoline di ricevimento non appartenevano alla signora Maria Chiara Delfino che pertanto, le disconosceva ad ogni fine di legge.

Si contestava poi nel merito l’atto di deferimento in quanto i fatti ivi descritti non corrispondevano al vero, il primo capo di incolpazione risultando oltretutto smentito anche dalla decisione assunta dal Giudice sportivo nel giudizio tenutosi sulla medesima vicenda con cui lo stesso accertava che il direttore di gara aveva comunque proceduto alla identificazione del calciatore a fine gara.

Nel referto di gara, pertanto, erano state riportate circostanze non vere né poteva riscontrarsi alcuna contraddizione nelle dichiarazioni rilasciate dalla deferita.

Con la decisione oggetto di gravame il giudice di primo grado dichiarava improcedibile il deferimento relativo al procedimento disciplinare n. 74 pfi 22/23, disponendo la restituzione degli atti alla Procura federale.

In particolare, il Tribunale osservava che già in occasione dell’audizione del 9.8.2022 si legge nel verbale l’indicazione dell’indirizzo pec aia.genova@pec.it e che poi, nel corso della successiva audizione del giorno 12.9.2022 il medesimo indirizzo era espressamente indicato quale elezione di domicilio unitamente alla sede della Associazione italiana arbitri di Genova, come si evinceva dalla lettura del verbale del 12.9.2022 in cui si legge testualmente che “Invitato dall’Ufficio l’interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il seguente domicilio: AIA Genova via Pec, come sopra indicata. (ove era indicato l’indirizzo PEC aia.genova@pec.it)”. Ciò nonostante, – si legge ancora nella decisione oggetto di reclamo - “la Procura Federale notificava alla deferita in data 10.10.2022 la comunicazione di conclusione delle indagini relative al procedimento in epigrafe all’indirizzo di Genova, Via Pian del Prete n. 4. Essendo i fatti sopra menzionati provati cartolarmente, è necessario anzitutto stabilire se, nel caso di specie, si sia verificata la violazione dedotta dalla deferita. Come è noto, ai sensi dell’art. 53 co.1 C.G.S. tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. A mente del successivo co. 5 n. 3), gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro, per le persone fisiche: […] all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Nel caso di specie, come si è detto, è pacifico che la deferita, nelle due audizioni tenute di fronte al rappresentante della Procura Federale, abbia indicato un indirizzo di PEC al fine di ivi ricevere le comunicazioni relative al procedimento in parola ed è, altresì, pacifico che alcuna comunicazione procedimentale sia stata trasmessa dalla Procura Federale a detto indirizzo. Da qui scaturisce, ad avviso di Questo Tribunale, la violazione del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio perpetrata in danno del Direttore di Gara signora Maria Chiara Delfino, la quale non ha potuto fruire delle garanzie difensive previste e garantite dalla normativa federale codificate dall’art. 44 del CGS, e in particolare, dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. L’art. 123 C.G.S., infatti, impone al Procuratore federale, ove non voglia disporre l’archiviazione, di comunicare all’interessato l’intenzione di procedere al deferimento, comunicandogli gli elementi su cui si fonda il proprio convincimento e fissandogli un termine per presentare memorie o chiedere audizione. Tale fase avviso ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove rivestano carattere esimente – il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase. Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda (cfr.: CFA s. III, C.U. 106/CFA, ud. 19 aprile 2018). Si impone, pertanto, la declaratoria Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio – Procura Federale Via Campania, 47 - 00187 Roma - Telefono +39 06 8491 5100 figc.procura@figc.it - procura@pec.figc.it di improcedibilità del deferimento in oggetto con conseguente necessità di disporre la restituzione degli atti alla Procura Federale”.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura interregionale deducendo il seguente motivo: “Errata applicazione del principio generale del contraddittorio di cui all’art. 44 del Codice di giustizia sportiva. violazione del principio generale del raggiungimento dello scopo dell’atto in relazione alla conoscenza da parte del suo destinatario”.

 In particolare, secondo la Procura reclamante, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini era avvenuta a mezzo di raccomandata A.R. presso la residenza della sig.ra Maria Chiara Delfino e che il plico contenente l’atto era stato regolarmente ricevuto dal destinatario in data 2.11.2022, così come emerge dalla cartolina di ritorno acquisita agli atti del procedimento, così come anche tutti i successivi atti del procedimento sono stati notificati alla sig.ra Maria Chiara Delfino a mezzo raccomandata A.R. presso la sua residenza e che i plichi contenenti gli stessi sono stati tutti regolarmente ricevuti.

Il Tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto conto di tale avvenuta notifica a mezzo del servizio postale e che il plico contenente il deferimento è stato regolarmente ricevuto dal destinatario il 2.2.202, così come emerge dalla stessa cartolina di ritorno acquisita agli atti del procedimento; allo stesso indirizzo di residenza è stato notificato dal Tribunale federale territoriale l’avviso di convocazione dell’udienza dell’1.2.2023 alla quale la sig.ra Maria Chiara Delfino è regolarmente comparsa previo deposito di una articolata memoria difensiva con cui ha svolto ampia difesa nel merito delle contestazioni oggetto dell’atto di deferimento. Le notifiche, poi, altrettanto pacificamente sono avvenute nel luogo di residenza indicato dalla sig.ra Maria Chiara Delfino in occasione delle proprie audizioni da parte della Procura Federale con plichi tutti regolarmente ricevuti.

Le comunicazioni, pertanto, sono state indirizzate in un luogo formalmente indicato dalla deferita all’Organo di giustizia sportiva in sede di propria audizione mentre la scelta del luogo di notifica presso la residenza della sig.ra Delfino era dettata da esigenze di tutela della riservatezza della tesserata a fronte di contestazioni dal contenuto disciplinare che, in caso di trasmissione all’indirizzo pec della sezione AIA avrebbero potuto essere conosciute anche da tutti quei tesserati che, per volontariato, assicurano il funzionamento della struttura periferica e che normalmente si alternano secondo le disponibilità di tempo.

Si è costituita in giudizio la parte reclamata con memoria ritualmente depositata con cui ha resistito al reclamo deducendo la mancata ricezione dell’atto di conclusione delle indagini e la violazione del contraddittorio oltre che per nullità/inesistenza degli atti in quanto inviati ad indirizzo diverso dal domicilio eletto. Con conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto ad un contraddittorio effettivo sulla base dei principi di cui all’art. 44. Deduceva inoltre l’infondatezza dei capi di incolpazione svolgendo difese nel merito.

All’udienza del 13 marzo 2023 tanto l’Avv. Liberati della Procura quanto l’Avv. Bombardi per la reclamata insistevano nelle rispettive tesi difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente il Collegio, in parziale correzione della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado e dalle stesse parti, rileva che dall’esame della documentazione in atti emerge che il Direttore di gara Delfino, in occasione del verbale di audizione in data 9 agosto 2022, ha eletto domicilio tanto presso il luogo di residenza quanto presso la pec aia.genova@pec, come è dato evincere dalla espressione “come sopra” che segue indicazione delle generalità, tra le quali compaiono tanto il luogo di residenza di via Pian Del Prete n. 4 - Genova, quanto l’indirizzo pec individuato nella sezione dell’AIA di Genova (aia.genova@pec.it).

E’ vero anche che nel verbale di audizione del successivo 12 settembre 2022, invitata ad indicare un domicilio eletto, la stessa ha indicato solo l’indirizzo pec sempre presso la sede arbitrale dell’AIA. Tuttavia, tale dichiarazione non risulta accompagnata da una espressa revoca del domicilio declinato in precedenza legittimando così la procura ad utilizzare l’indirizzo così indicato.

La necessità di una espressa revoca, oltre ad essere principio ricavabile da quanto esplicitamente previsto dall’art. 53, comma 5, del CGS (in base al quale l'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento “può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”), sia pur con riferimento alle comunicazioni degli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento, risponde comunque ad un principio di certezza della domiciliazione da cui dipende la regolarità delle comunicazioni da effettuare ai fini del procedimento disciplinare.

Tale duplice indicazione, pertanto, giustifica l’utilizzo del mezzo postale da parte della Procura nella comunicazione degli atti di conclusione delle indagini e del deferimento ai sensi, rispettivamente, dell’art. 123 e 127 del C.G.S. del cui perfezionamento, contrariamente a quanto eccepito dalla parte reclamata, non è dato dubitare.

Non è in contestazione che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato consegnato in data 10/10/2022 come da sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata A/R consegnata alla destinataria, Maria Chiara Delfino in pari data e che analoga notifica a mezzo del servizio postale sia stata effettuata anche con riferimento all’atto di deferimento e alla successiva convocazione all’udienza innanzi al Tribunale.

L’indirizzo di via Pian del Prete n. 4 corrisponde al luogo di residenza della Sig. ra Delfino come comprovato in atti, a nulla rilevando che la stessa, come dichiarato nelle difese di primo grado, di fatto viva abitualmente presso la dimora del proprio fidanzato.

Né può considerarsi rilevante la difesa della parte appellata che, avendo contestato la veridicità della firma apposta sulla cartolina di ritorno, dichiara di essere venuta a conoscenza solo per caso della esistenza del procedimento disciplinare, in tempo utile per depositare la memoria difensiva ma non in tempo per esercitare le diverse – ma non meno importanti – facoltà difensive garantite nella fase successiva alla chiusura dell’indagine, previste dagli artt. 93 e 123 CGS.

Per pacifica giurisprudenza, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario dell’atto a condizione che l’atto medesimo sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che chi lo ha preso in consegna abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente di un’altra persona, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata (cfr Cass. sent. n. 16289/2015; così anche SS.UU. n. 9962 del 2010 che ribadisce come, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.).

Nel caso in esame risultano rispettate entrambe le condizioni in quanto l’atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario indicato dalla stessa Maria Chiara Delfino nel luogo di residenza di Genova, Via Pian del Prete n. 4 alla medesima, con firma, quindi da presumersi apposta dalla stessa fino a querela di falso.

Allo stesso modo, anche le successive notifiche compiute tutte presso l’indirizzo di residenza indicato dalla deferita possono ritenersi validamente effettuate con conseguente insussistenza della dedotta violazione delle regole del contraddittorio sotto il profilo delle garanzie interne al procedimento.

Occorre anche aggiungere che, a tale riguardo, non convince la dedotta violazione dell’art. 53 del CGS affermata nella sentenza di primo grado e ripresa dalla difesa della Sig.ra Delfino.

E’ pur vero che l’art. 53 del CGS prevede che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata”.

Ed è indubbio che la disposizione introduce un elemento di particolare novità rispetto al Codice previgente che risiede nell’aver prescelto nella posta elettronica certificata lo strumento unico dedicato alle comunicazioni degli atti previste dal Codice.

Ciò nonostante, allorché la notifica sia stata effettuata con altre modalità in modo tale da raggiungere la destinataria – modalità che, nel caso di specie, sono state indicate dalla stessa incolpata - ciò non osta all’applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e ciò avuto riguardo alla circostanza che la stessa si è costituita in giudizio svolgendo difese nel merito.

Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. Come affermato da questa Corte “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.” In tal senso CFA- Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021.

I principi suesposti meritano, pertanto di essere affermati nel caso in esame con conseguente esclusione della violazione dell’art. 44 C.G.S e dei principi del giusto processo.

La notifica irregolare comporta, del resto, l’inesistenza della stessa solo in difetto di alcuna attinenza, riferibilità o collegamento del luogo in cui è effettuata rispetto al destinatario dell’atto (Cass. nn. 4659/2016; 17555/06; 6470/11) per cui, la qualificazione del vizio in termini di eventuale nullità e non già inesistenza comporta, secondo il richiamato orientamento, la sua sanabilità ex art. 156 c.p.c.

Nell’ordinamento sportivo, d’altra parte, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

Tale sanatoria si è effettivamente verificata anche nel caso in esame ove solo si tenga conto che in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale la deferita: a) ha conferito mandato a rappresentarla ad un difensore; d) ha ricevuto gli atti prima dell’udienza ed è stata messa integralmente a conoscenza degli addebiti; e) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; f) è stata presente alla predetta udienza tramite il proprio difensore, il quale ha esplicato piena attività difensiva.

Pertanto, sebbene non abbia potuto depositare scritti difensivi nella fase antecedente al deferimento ai sensi dell’art. 123 C.G.S. tuttavia, anche ove si dovessero ritenere mai ricevuti gli avvisi di conclusione delle indagini o di deferimento, non sarebbe possibile affermare che la stessa sia stata pregiudicata dalle sue possibilità di difesa nel merito, come risulta dalla memoria depositata in primo grado in cui, oltre ad eccepire a rilevare la irrituale notifica degli atti del procedimento ha esplicato ampie difese replicando sui fatti alla medesima ascritti in sede disciplinare e ciò con pienezza di conoscenza degli atti di causa alla luce della richiesta degli atti difensivi, soddisfatta dalla Procura in data 26 gennaio 2022.

Quanto alla mancata possibilità di avvalersi delle possibilità di riduzione della sanzione offerte dal Codice si osserva che, effettivamente, tanto l’art. 126 C.G.S. nella fase antecedente alla comunicazione, da parte della Procura, dell’atto di deferimento, quanto l’art. 127 dopo tale atto e fino alla prima udienza, consentono al deferito la possibilità di chiedere l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura con possibilità differenziate di riduzione della pena nei rispettivi casi (fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, nell’ipotesi dell’art. 126 C.G .S. e fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria nel caso dell’art. 127 C.G.S.), comunque previo accordo con la Procura.

Tuttavia, l’argomento è privo di pregio ove si consideri che tale risultato ben avrebbe potuto essere conseguito nell’ambito del giudizio attraverso una mera richiesta al Tribunale di remissione in termini ai fini dei richiamati articoli al fine di esercitare innanzi al Tribunale le facoltà indicate dai citati articoli, mentre l’odierna reclamata, con le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale, si è limitata a domandare, oltre alla declaratoria di infondatezza degli addebiti, da un lato, l’estinzione dell’azione disciplinare, e, in estremo subordine, la regressione del procedimento alla fase di conclusione delle indagini con obbligo della procura di notificare un nuovo avviso.

Peraltro, ad ulteriore conferma del rilievo meramente formale dell’eccezione, si osserva che, come sopra accennato, successivamente al deferimento e prima dello svolgimento della prima udienza il legale della deferita ha chiesto gli atti del procedimento e che gli stessi sono stati inviati in pari data con conseguente possibilità per la stessa di chiedere il patteggiamento ai sensi dell’art. 127 CGS (che comporta uno sconto di pena fino al massimo di un terzo), senza, tuttavia, che tale facoltà sia stata azionata.

Conclusivamente questa Corte ritiene che il reclamo merito accoglimento con conseguente annullamento della decisione del Tribunale Federale presso il Comitato Regionale per la Liguria con rinvio a quest’ultimo, per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 106, secondo comma, C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e ai sensi dell'art. 106, comma 2 C.G.S., rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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