C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 07.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 32 della società F.C.D. CITTA’ DI GUARDAVALLE 1975 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 16.02.2023 (Squalifica Calciatore Sig. Vincenzo ROMEO per CINQUE gare effettive).
RECLAMO N. 32 della società F.C.D. CITTA’ DI GUARDAVALLE 1975 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 16.02.2023 (Squalifica Calciatore Sig. Vincenzo ROMEO per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la reclamante;
RILEVA
Dal rapporto arbitrale, emerge che al 24’ minuto del secondo tempo della partita F.C.D. Città di Guardavalle 1975 – A.S.D. Badolato il calciatore Sig. Vincenzo Romeo, a gioco fermo, colpiva un avversario che si trovava a terra con un calcio nella zona del fianco sinistro e, tale evento, è stato assolutamente deliberato ed inferto con un eccesso di violenza da parte del Romeo. il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al calciatore Sig. Romeo Vincenzo la squalifica per cinque gare effettive. Avverso tale decisione la società F.C.D. Città di Guardavalle 1975 proponeva reclamo, non contestando i fatti, ma chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto frutto di una reazione dovuta all’agonismo sportivo. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Sig. Vincenzo Romeo sia pienamente qualificabile come condotta violenta, ma appare riconducibile a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a quattro giornate effettive.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica al calciatore Sig. ROMEO Vincenzo a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.
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