C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 03.01.2023 – Delibera – RECLAMO n°14 della società A.S.D. NEW ACADEMY SG avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°36 del 07.12.2022 (Squalifica calciatore Sig. DI RIENZO Giorgio fino al 03/04/2023).
RECLAMO n°14 della società A.S.D. NEW ACADEMY SG avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°36 del 07.12.2022 (Squalifica calciatore Sig. DI RIENZO Giorgio fino al 03/04/2023).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Dal rapporto arbitrale emerge che, a fine gara, il calciatore Sig. Di Rienzo Giorgio si avvicinava al Direttore di gara spingendolo violentemente e, subito dopo, proferiva nei suoi confronti parole offensive. Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al Sig. Di Rienzo Giorgio la squalifica sino al 03.04.2023. Avverso tale decisione la società A.S.D. New Academy SG proponeva reclamo non contestando i fatti, ma chiedendo solamente una riduzione della squalifica. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono. Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Sig. Di Rienzo Giorgio integri una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico e, pur tuttavia, in ordine alla quantificazione della squalifica, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ritiene che la condotta tenuta dal calciatore sig. Di Rienzo Giorgio deve essere sanzionata con una squalifica fino al 20.02.2023.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. Di Rienzo Giorgio fino al 20.02.2023; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.
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