C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 91 del 16/03/2023 – Delibera – gara del 12/ 3/2023 VESNA – ANCONA LUMIGNACCO

gara del 12/ 3/2023 VESNA - ANCONA LUMIGNACCO

Il G.S.T. - Letti gli atti di gara e relativi allegati e supplementi; - Atteso che la squadra della SS. VESNA si presentava al calcio di inizio con solamente sette calciatori effettivi; - rilevato che appena al terzo minuto del primo tempo occorreva un infortunio ad un calciatore della SS VESNA tale che lo stesso non riteneva di poter proseguire la gara; - Accertato che, a quel punto, l'arbitro non poteva che prendere atto dell'impossibilità di dare seguito alla gara a causa del numero insufficiente di calciatori disponibili nelle fila della SS VESNA; - Considerato che la situazione riportata agli atti, per quanto determinata in ultimo da un evento che - per quanto singolare circa la tempistica - deve essere ritenuto fortuito, è stata senz'altro generata a monte da un comportamento già solo di per sé sanzionabile quale la partecipazione alla gara di un numero inferiore a undici da parte della squadra ospite -; - Considerato, altresì, che il numero di calciatori disponibili all'inizio della gara era appena sufficiente e che tale condizione è stato il presupposto per il (per nulla improbabile) verificarsi di un evento come quello, a maggior riprova, in effetti accaduto; - Ritenuto, pertanto, che le cause che hanno determinato l'irregolarità della gara siano senz'altro riconducibili alla responsabilità della SS VESNA ai sensi dell'art. 10, comma 1, del C.G.S.

P.Q.M.

Commina a carico della SS. VESNA la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO.

 

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